L’Associazione Praesidium di Orvieto, in relazioni ad alcuni articoli di stampa apparsi di recente, mi richiede al seguente quesito:
“In base all’attuale legislazione in materia ed il vigente Statuto della Cassa di Risparmio di Orvieto, la stessa puo’ considerarsi sottoposta ad attivita’ di direzione e coordinamento da parte della Banca Popolare di Bari in virtu’ della sola partecipazione maggioritaria a quest’ultima?”
In evasione e risposta, quanto segue:
La CRO non puo’ considerarsi sottoposta formalmente ad attivita’ di direzione e coordinamento da parte della BPB come pure da alcuni, con insufficiente cognizione di causa, e’ stato affermato. In realta’, pur non avendo il legislatore definito con esattezza l’utilizzata terminologia ed in presenza di non automatica sovrapponibilita’ di tale attivita’ con quella di capogruppo, secondo unanime dottrina e corrente lettura dei disposti civilistici di cui all’art. 2497 e segg. C.c., qualora le attivita’ di direzione siano espletate in autonomia funzionale e sussistano clausole di limitazione significativa al mero controllo partecipativo che, per quanto maggioritario, non presenti caratteristiche dominanti, come del caso (si pensi, ad esempio, alle frontiere invalicabili poste ex artt.12-16-21-25 del richiamato Statuto della CRO) nonche’ alla facolta’ di promuovere l’azione di responsabilita’ in capo ad altri soci attualmente presenti,si potra’ parlare solo di un limitato predominio partecipativo non configurante attivita’ di direzione e coordinamento per carenza di presupposti oggettivi.
In fede
Dott. Stefano Moretti