Regolamento per la disciplina delle attività di allietamento, di pubblico trattenimento e spettacolo.
• Approvata dal Consiglio Comunale la sostituzione dell’autorizzazione all’allietamento nei pubblici esercizi con la sola comunicazione.
• La Conferenza dei Capigruppo ha chiesto alla Giunta di sottoporre quanto prima all’esame del Consiglio Comunale il regolamento sulla zonizzazione acustica.
A seguito delle modifiche apportate dalla legge 35/2012, il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica del Regolamento per la disciplina delle attività di allietamento, di pubblico trattenimento e spettacolo approvato con atto consiliare del 17 maggio 2010 prevedendo di sostituire l’autorizzazione all’allietamento nei pubblici esercizi con la sola comunicazione preventiva da inoltrare allo Sportello Unico delle attività produttive nel caso in cui venga effettuata musica dal vivo. Sempre all’unanimità sono stati approvati due emendamenti presentati da Gianluca Luciani e Angelo Ranchino.
L’approvazione è stata preceduta dalla riunione della Conferenza dei capigruppo che dopo e approfondito dibattito ha deciso di votare le modifiche con la raccomandazione per l’Assessore all’Ambiente di portare nel più breve tempo possibile all’esame del Consiglio Comunale, il regolamento sulla zonizzazione acustica.
In concreto, l’art. 5 del regolamento prevede la comunicazione dell’allietamento, attività che è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio (nei limiti dell’art. 4).
Ovvero, per l’esercizio dell’attività in questione, il titolare dovrà produrre al Comune di Orvieto / Ufficio Attività Produttive, la comunicazione contenente autocertificazione dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 3, la tipologia dell’allietamento; le giornate e l’orario di svolgimento dell’iniziativa. La comunicazione dovrà essere corredata anche da: copia di un documento in corso di validità e dal nulla osta SIAE.
Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento ed a tutela del pubblico interesse, il Responsabile dell’Ufficio Comunale competente può chiedere all’interessato integrazioni e/o precisazioni nonché disporre il differimento e/o la modifica dello svolgimento di ognuna delle iniziative.
In sede di verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari, l’Autorità procedente avrà cura di stilare dettagliato processo verbale, nel quale indicare analiticamente le prescrizioni che si ritengono violate, le norme di riferimento, le condotte commissive o omissive rilevate, le relative cause della violazione, le identità dei trasgressori e degli eventuali soggetti che abbiano avanzato eventuale segnalazione.
Nel caso che l’attività di allietamento non soddisfi ovvero violi le prescrizioni di cui all’art. 3, ne è disposta la cessazione immediata.
Illustrando l’argomento l’assessore al Commercio Marco Marino ha detto: “La disciplina degli intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ha trovato la sua disciplina, fino al 10 febbraio 2012, nel Regio Decreto 733/1931 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e nel relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 635/1940. Più precisamente occorre fare riferimento all’art. 124 del suddetto Regolamento sottoponeva alla licenza dell’autorità di pubblica sicurezza ‘i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico nei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e di bevande’. Nonostante la terminologia oramai superata da quasi un secolo di evoluzione legislativa e dalle abitudini sociali profondamente mutate, queste citate hanno rappresentato fino ad oggi il punto di riferimento per la disciplina da applicare nei confronti di tutte quelle attività di natura musicale o più generalmente sonora cui si da luogo nei pubblici esercizi: bar, pub, ristoranti, allo scopo di intrattenere i clienti intenti a mangiare o a bere. Nel corso degli anni, tuttavia, si è assistito ad un progressivo adattamento di questa disciplina ad un contesto sociale in continua evoluzione e al mutamento delle prerogative in materia di polizia amministrativa che ha fatto confluire nell’alveo delle competenze dell’Amministrazione Comunale il rilascio delle licenze dedicate agli intrattenimenti musicali”.
“L’introduzione dell’istituto della D.I.A./dichiarazione di inizio attività e successivamente della S.C.I.A. – ha soggiunto – hanno portato ad una ulteriore evoluzione del regime autorizzatorio in materia di pubblici esercizi, di cui si è dovuto tenere conto nell’applicazione della normativa regolamentare comunale. Con delibera del Consiglio n. 62/2010 è stato infatti approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di allietamento, di pubblico trattenimento e di spettacolo, che tiene conto di tutto il complesso sistema normativo che ho illustrato. Più precisamente, all’art. 5 il regolamento disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione per l’effettuazione dell’allietamento nei pubblici esercizi, prevedendo un regime differenziato in ragione delle diverse tipologie di attività poste in essere. Le modifiche apportate dalla legge 35/2012 abolendo l’art. 124 del Regio Decreto n. 35 del 1940 ha creato una radicale inversione di tendenza rispetto alla normativa fino a quel momento vigente. In conformità con i principi della Direttiva Bolkestein, infatti, la nuova norma abolisce di fatto ogni forma di vincolo ed autorizzazione amministrativa per l’esercizio di intrattenimenti musicali nell’ambito della attività imprenditoriale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. In conseguenza di ciò è necessario procedere all’adeguamento del regolamento comunale nella parte laddove impone agli esercenti la necessità di presentare una S.C.I.A. o una richiesta di autorizzazione per poter effettuare intrattenimenti musicali”.
“Tale adeguamento – ha concluso – comporta necessariamente l’abrogazione dell’attuale formulazione dell’art. 5 del regolamento e la sua sostituzione con una norma interinale che consentirà comunque di garantire una possibilità di controllo delle attività potenzialmente lesive della pubblica quiete senza incorrere nel vizio di illegittimità per contrasto alla Legge n. 35 del 2012. Va tenuto presente, infatti, che dall’analisi dei lavori preparatori emerge con assoluta chiarezza la volontà del legislatore di spostare la ‘partita’ del controllo delle attività rumorose dal piano meramente burocratico delle autorizzazioni di polizia amministrativa a quello squisitamente tecnico del rispetto dei valori limite di immissione in ambiente acustico disciplinati dalla Legge n. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico). In altre parole, la nuova legge conformandosi ai principi comunitari in materia, impone ai Comuni di operare la prevenzione e la tutela del riposo delle persone non frapponendo ostacoli di natura amministrativa (come l’obbligo di conseguire una qualche forma di autorizzazione) all’esercizio delle attività potenzialmente lesive, quanto piuttosto applicando le norme di natura più squisitamente tecnica in materia di inquinamento acustico, che impongono il rispetto di precisi valori limite e di altrettanto precisi valori differenziali di immissione sonora in ambiente abitativo. A tal fine, l’imminente adozione del piano comunale di classificazione acustica ai sensi della L.R. 8/2002 e del Regolamento Regionale 1/2004, introdurrà nel territorio comunale una disciplina specifica in materia, ferma restando nelle more l’applicazione dei valori previsti a livello generale dai vari decreti della Presidenza del consiglio dei ministri in materia”.