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Home Politica

Gestione Palazzo del Popolo, la minoranza presenta esposto in Procura

Redazione by Redazione
15 Ottobre 2018
in Politica, Secondarie, Archivio notizie
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I consiglieri comunali di Opposizione Roberta Tardani, Stefano Olimpieri, Lucia Vergaglia, Gianluca Luciani e Andrea Sacripanti hanno presentato un esposto relativo al Bando comunale di affidamento esterno della gestione del Palazzo dei Congressi alla Procura regionale della Corte dei Conti e in copia all’ANAC al fine di sottoporre all’esame dell’Ente alcuni aspetti. Al bando, la cui scadenza era fissata al 5 ottobre prossimo, hanno risposto la Tandem SpA e la costituenda ATI promossa da Eureka3 srl.

In particolare i Consiglieri muovono le seguenti censure:

– dal combinato disposto degli artt. 3-4-5, emerge una significativa sproporzione tra il contributo finanziario posto in capo al Comune di Orvieto, che può raggiungere la cifra di 160 mila euro qualora la concessione dovesse essere rinnovata per la durata complessiva di 8 anni, e l’esiguo canone di utilizzo di 12.000 euro annui pagati dal concessionario gestore, peraltro a decorrere soltanto dal quarto annuo dell’affidamento, per un totale massimo di 60.000 euro sempre nell’ipotesi di rinnovo del contratto di gestione per la durata complessiva di 8 anni. Per semplificare e rendere ancora più comprensibile le obbligazioni finanziarie tra i due soggetti, pubblico e privato, si riportano di seguito i due casi:
A) durata del contratto di 4 anni:
– Contributo del Comune: 20 mila euro annui per un totale di 80 mila euro.
– Pagamento del canone annuo di utilizzo: 12 mila euro (i primi 3 anni la concessione è a titolo gratuito).
B) durata di 8 anni:
– Contributo del Comune: 20 mila euro annui per un totale di 160 mila euro.
– Pagamento del canone annuo di utilizzo dal quinto fino all’ottavo anno di gestione: 60 mila euro;
– i requisiti di ammissione appaiono del tutto fumosi e generici nella parte in cui non sono richieste al soggetto partecipante documentate esperienze ed acquisite professionalità nel settore congressuale, espositivo, delle manifestazioni culturali e più in genere negli ambiti per cui il Comune intende affidare la gestione del Palazzo esternalizzandola ad un privato;
– non è prevista alcuna clausola di salvaguardia in favore dell’Ente pubblico. Non sono previsti quo ante, cioè, i casi di inadempimento contrattuale posti in essere dal privato concessionario della gestione a seguito dei quali il Comune possa legittimamente procedere alla revoca della concessione. La totale assenza di condizioni e di obiettivi posti in modo chiaro e puntuale in capo al concessionario può generare il rischio che a fronte di una sua inerzia che si sostanzierebbe in una scarsa o nulla attività congressuale o di altro tipo, il Comune, chiamato a corrispondergli i 20 mila euro annui, previsti esclusivamente per le attività di promozione a livello nazionale ed internazionale della struttura, si troverebbe impossibilitato a revocargli la gestione. Altri bandi emanati da Enti pubblici, obbligano preventivamente il privato a raggiungere determinati obiettivi quali il numero di giornate di funzionamento della struttura, il numero di mostre ed eventi da tenersi durante l’anno, ecc., il mancato raggiungimento dei quali fa emergere il diritto da parte del Comune di procedere alla revoca della concessione. Questo tipo di garanzie non si rinvengono nel bando oggetto del presente esposto.

3 –
La totale assenza dei predetti requisiti e condizioni, appare ancor più incomprensibile alla luce della precedente procedura che il Comune di Orvieto decise di adottare sempre al fine di esternalizzare la gestione del Palazzo dei Congressi.
Con bando Prot. n. 8640 del 11/03/2016, il Comune di Orvieto, infatti, ha pubblicato un “avviso per manifestazione di interesse finalizzato alla presentazione di proposte di project financing, ai sensi dell’art. 278 del d.p.r. n. 207/2010, per la concessione della gestione del “Palazzo dei Congressi di Orvieto” giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 10/03/2016.
In tale avviso, che si allega al presente esposto (All.2) per meglio evidenziare le discrasie con il bando oggetto di censura, risultano ben chiari e visibili le condizioni economiche di favore per il Comune, gli obblighi e gli impegni minimi del concessionario ai quali erano connessi i diritti di risoluzione della convenzione in capo all’Ente pubblico proprietario della struttura, nonché gli impegni per la promozione ed il marketing, le garanzie fideiussorie che
il privato avrebbe dovuto prestare così come gli stringenti requisiti di professionalità documentati da certificazioni o comprovata esperienza.
A fronte di tale avviso, è stato presentato un progetto che il Consiglio comunale, chiamato a pronunciarsi in merito al pubblico interesse dello stesso in conformità alla normativa vigente in materia, ha bocciato impedendo che la procedura avesse esito favorevole.
Ma, a prescindere dall’esito del precedente project financing e senza entrare nel merito del progetto presentato, ciò che rileva in questa sede è l’interrogativo che scaturisce dall’esame attento del successivo bando che si sottopone all’esame di codesta Ecc.ma Procura e più
precisamente, se il Consiglio comunale non ha ritenuto di pubblico interesse un progetto che rispecchiava le condizioni molto più garantiste per il Comune e per le sue finanze, attese le condizioni molto più puntuali e rigorose per il concessionario-gestore, come può considerarsi di pubblico interesse una gara che, oltre a non prevedere alcuna tutela in favore dell’Ente pubblico proprietario in caso di inadempimento da parte del gestore, pone oneri
così gravosi per il Comune a fronte di obbligazioni irrisorie da parte del privato?
Considerata la nuova procedura adottata dall’Amministrazione comunale, rileva evidenziare, da ultimo, che, non essendo previsto il “filtro” del Consiglio comunale, a differenza di quanto avvenne con il precedente bando, non sarà possibile eccepire in alcun modo nessuno dei profili di illogicità del capitolato di gara, di pregiudizio per le pubbliche finanze e di eventuali ulteriori danni per l’intera Comunità cittadina qualora la gestione si rivelasse non idonea, ipotesi ad oggi plausibile attesa l’assenza dei più volte citati requisiti di professionalità non richiesti per la partecipazione al bando, se non sottoporre il Bando in questione all’esame di codesta Ecc.ma Procura.

I consigliei chiedono quindi di:
– accertare la conformità del Bando pubblico per la concessione dell’edificio storico denominato “Palazzo del Capitano del Popolo”, prot. gen. n. 29273 del 06.08.2018, alla normativa vigente in tema di concessioni e appalti pubblici;
– accertare se, alla luce di quanto esposto dagli scriventi o di ogni altra censura che codesta Ecc.ma Procura dovesse riscontrare, non si profili l’ipotesi di danno erariale attesa l’esiguità del canone di utilizzo che il privato dovrebbe corrispondere al Comune e l’ingente importo, sotto forma di contributo, che quest’ultimo sarebbe chiamato a versare al concessionario.

 

BANDO CONCESSIONE GESTIONE PALAZZO DEL CAPITANO DEL POPOLO

 

 

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