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Home Politica

Carta canta villan dorme. Cosa è il predissesto. La profezia di Gnagnarini

Redazione by Redazione
28 Novembre 2013
in Politica, Sette Giorni, Archivio notizie
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Ormai ci siamo. Adesso la strada scelta dall’Ammi istrazione comunale può essere soltanto quella del predissesto, ammesso che sia ancora percorribile. Già a giugno, quando si aprì il dibattito su questa eventualità, pubblicammo un pezzo per spiegare cosa srebbe avvenuto in questa eventualità. Lo riesumiamo, mutatis mutandis, perché le prospettive sono rimaste le stesse e rinnovare la possibilità di una corretta informazione  ci sembra azione doverosa.

Si chiama procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e assomiglia a qualcosa come un pre-dissesto. Gli uffici comunali, in vista del preventivo 2013, ne stanno verificando la fattibilità perché tante altre strade per chiudere il bilancio non ci sono e perché il consiglio comunale, in sede di consuntivo, ha approvato una risoluzione in tal senso proposta da Angelo Ranchino. Riequilibrio finanziario pluriennale.

Si tratta di una procedura introdotta recentemente e prevista da una modifica al decreto di stabilità. Con la nuova normativa viene offerta l’opportunità ai Comuni i cui bilanci sono gravati da “squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario”, di stabilizzare i propri conti tramite il ricorso ad un fondo rotativo dello Stato che prevede un rimborso trentennale.

Di qui il riequilibrio finanziario pluriennale. La procedura però può essere avviata solo dopo aver fatto tutto quello che è possibile fare con gli ordinari strumenti e quindi dopo aver revisionato la spesa, portato in pareggio tutti i servizi a domanda individuale e ritoccato al massimo tutte le aliquote.

Tradotto: una stangata incalcolabile per i cittadini, con asili nido e mense al massimo e anche le nuove tasse con le aliquote maggiori. La stessa cosa farebbe un commissario, con la differenza però che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, a differenza del dissesto, non comporta ineleggibilità per gli amministratori responsabili della situazione finanziaria. Un vantaggio non da poco.

La questione in ogni caso fa discutere anche perché ad un anno dalle elezioni a nessuno piace mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Ma la strada per chiudere il preventivo 2013 è stretta, strettissima e la soluzione del riequilibrio finanziario pluriennale toglierebbe agli amministratori diverse castagne dal fuoco.

Considerato che nei prossimi giorni ci saranno molti a raccontare i vantaggi di questa scelta e altrettanti a evidenziarne gli svantaggi, offriamo al lettore la legge di riferimento, che segue. Così si regola.

 

  1. 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei Conti provveda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
    2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell’interno.
    3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l’adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.
    4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3.
    5. Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario.
    6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
    a) le eventuali misure correttive adottate dall’ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
    b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall’ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
    c) l’individuazione, con relative quantificazione e previsione dell’anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l’equilibrio strutturale del bilancio, per l’integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
    d) l’indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
    7. Ai fini della predisposizione del piano, l’ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l’ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
    8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l’ente:
    a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
    b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all’articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
    c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
    d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall’articolo 243, comma 1;
    e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
    f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente;
    g) può procedere all’assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all’articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l’impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell’ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell’articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.
    9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
    a) a decorrere dall’esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche;
    b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente;
    c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
    d) blocco dell’indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
    (Articolo aggiunto dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213) ↩
  2. Art. 243-quater – Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione.
    1. Entro 10 giorni dalla data della delibera di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale e’ trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonche’ alla Commissione di cui all’articolo 155. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, un’apposita sottocommissione della predetta Commissione, composta
    esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri e dall’ANCI, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e delle indicazioni fornite dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte
    dei Conti. All’esito dell’istruttoria, la sottocommissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che e’ trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dal competente Capo Dipartimento del Ministero dell’interno e dal Ragioniere generale dello Stato, di concerto fra loro.
    2. In fase istruttoria, la sottocommissione di cui al comma 1 puo’ formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l’ente e’ tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell’espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilita’, nonche’ di cinque unita’ di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
    3. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull’approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi
    dell’articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.
    4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e’ comunicata al Ministero dell’interno.
    5. La delibera di approvazione o di diniego del piano puo’ essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilita’ pubblica, ai sensi
    dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell’esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter.
    6. Ai fini del controllo dell’attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente trasmette al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di
    attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonche’, entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.
    7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l’applicazione dell”articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio dell’ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.Nell’operazione di ricerca della documentazione prodotta durante i mesi scorsi sull’argomento abbiamo anche recuoerato questo intervento di Massimo Gnagnarini del 10 maggio 2013. Assume un valore profetico, anche nel titolo. Ci auguriamo che non ci azzecchi sempre, perché se avesse visto giusto anche sui Swapp ci troveremmo del tutto in brache di tela. Il consulente “geometra”, come lo chiama per offenderlo Olimpieri, ha letto bene la palla di vetro, anche senza laurea in strologia.
    2- Massimo Gnagnarini
    NON DICANO GLI ORVIETANI CHE NON LO AVEVO DETTO

    10 maggio 2013
    di Massimo Gnagnarini  Unire i Puntini – Orvieto.
    A nulla è valsa la “rivoluzione elettorale” del 2009,  gli orvietani continuano ad esser presi per i fondelli. Ieri sera , contro il parere della Ragioneria, si sono volute abbassare le aliquote IMU aggiungendo così un altro tassello per consegnare il Comune in mano a un commissario che, una volta insediatosi,  inevitabilmente dovrà riaumentarle  ancor prima che finisca l’anno in corso.Rossa, azzurra o turchina la classe dirigente orvietana è incapace di Politica. Ieri come oggi  cerca  facili  consensi elettorali senza esprimere alcuna leadership. Nessuno leader o gruppo capace di prendere in mano con autorevolezza il destino della nostra città, nessuno capace di parlare alle famiglie e alle aziende spiegando che l’IMU non si poteva abbassare e che averlo fatto  oggi è solo un  trucco che non eviterà ai commercianti e agli artigiani orvietani di dover pagare tutto il conto compreso quello salatissimo del Crack finanziario del Comune verso il quale, colpevolmente e consapevolmente, ci stanno portando i nostri amministratori.Dopo il conclamato mancato risanamento finanziario di un deficit di oltre 7 Mln che ci trasciniamo  immutato da quattro anni, è in atto un’oscura ma inequivocabile  manovra per arrivare entro la scadenza del termine fissato per l’approvazione del bilancio 2013 a proclamare la stato di Pre-dissesto del Comune, ovvero un fallimento pilotato con la conservazione del diritto  a ricandidarsi per gli amministratori uscenti. Sebbene dal Palazzo  lo si neghi , gli ultimi atti compiuti dall’amministrazione vanno in questa direzione.

    Infatti hanno cominciato con la riduzione delle tariffe per i parcheggi, hanno votato una Risoluzione  che impegna la Giunta a predisporre le carte del Pre-dissesto, hanno ridotto l’Imu, si apprestano a ritoccare la Tarsu creando così complessivamente  un buco di oltre 3 Mln di euro per il 2013 che si somma ai 7 Mln di disavanzo del 2012 portando a oltre 10 Mln uno squilibrio  del tutto ormai incolmabile per il 2013.

    In altre parole l’amministrazione ha dato forfait, ha rinunciato a fare il Bilancio per il 2013, e dopo essersi sbizzarrita a fare marchette elettorali con riduzioni di tariffe e di tasse si consegnerà alla clemenza del Ministero e della Corte dei Conti. Così, immaginano, saranno i grigi e crudeli commissari  a prendersi i vaffa e gli improperi della gente.

    A quel punto la gente si ritroverà con l’Imu al massimo, la Tarsu al massimo, i servizi tagliati, zero investimenti, zero manutenzioni, nessun sviluppo. Un incubo che durerà per i prossimi  5/10 anni  dove Concina o qualcun altro faranno il Sindaco della città, poiché nessuno si vorrà candidare per essere eletto senza poter decidere nulla se non l’orario dei cinema. Così, magari,  anche a Orvieto ci saranno le larghe intese tra quelli che hanno fatto i debiti e quelli che non sono stati capaci di sanarli,  inutilmente riuniti,  con sullo sfondo lo spettro della città.

    E’ possibile fermare questo declino ?  Certamente,  ma solo se la gente capisce e si decida ad agire e a scendere in campo. Adesso!

    Sapete cosa spero? Spero di sbagliarmi e di giocarmi la reputazione.

     

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