Con la pronuncia di mercoledì 13 novembre la Corte di Appello di Firenze, ribaltando l’ordinanza di segno opposto (gennaio 2018) del Tribunale di Pistoia, ha accolto il ricorso della Cassa di Risparmio di Orvieto in relazione all’operazione di vendita, ad un’impresa propria cliente, di azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalla Capogruppo Banca Popolare di Bari.
La Corte, nell’esaminare la domanda del cliente azionista, il quale richiedeva la nullità del contratto quadro sottoscritto con la Cassa e degli ordini di acquisto degli strumenti finanziari della BPB, ha ritenuto che la documentazione in possesso della banca fosse tale da far considerare adeguata l’operazione e che il cliente – il quale aveva già in precedenza acquistato strumenti di tipo azionario – fosse in possesso di tutte le informazioni atte ad evidenziare i rischi connessi all’acquisto.
La Corte, rigettando la domanda proposta dall’impresa attrice, ha disposto che lo stesso restituisca alla Cassa quanto ricevuto a seguito dell’ordinanza di primo grado, condannandola al pagamento delle spese di lite sostenute dalla banca nei primi due gradi di giudizio. La Cassa, da parte sua, dovrà restituire al cliente i titoli oggetto della controversia. Particolare soddisfazione per l’esito favorevole del giudizio d’appello viene espresso dalla Cassa di Risparmio di Orvieto, alla luce del riconoscimento del corretto operato nella vicenda da parte della banca e dei suoi dipendenti.
Cassa di Risparmio di Orvieto ribadisce il puntuale e sempre osservato rispetto delle normative nonché la massima correttezza dei suoi operatori nell’attività di raccolta ed esecuzione ordini della clientela, in particolare nella trattazione dei titoli di emissione della Banca Popolare di Bari.
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