ORVIETO – L’Ufficio Tributi ricorda a tutti gli operatori della ricettività turistica che relativamente al pagamento dell’Imposta di Soggiorno, dal 1° Gennaio 2018 la trasmissione dei dati al Comune, da parte delle diverse strutture, avviene solo telematicamente attraverso il portale dedicato, pertanto non verranno più accettate altre modalità di trasmissione delle dichiarazioni, né si potrà essere più utilizzare la precedente modulistica.
E’ quindi necessario che ciascuna struttura si accrediti accedendo al link orvieto.imposta-soggiorno.it dove sono disponibili un video e un manuale utente con tutte le istruzioni per la registrazione dei gestori e delle rispettive strutture ricettive e per l’invio delle dichiarazioni delle presenze mensili. Al link è possibile accedere anche mediante la sezione Servizi on line del sito web del Comune di Orvieto. I gestori sono invitati ad effettuare le operazioni di registrazione per consentire agli uffici di abilitare tutte le posizioni al fine di garantire la piena operatività del nuovo sistema entro la data di presentazione della prima dichiarazione dell’anno 2018, ovvero il 5 febbraio.
Dal 1° febbraio 2018 gli alloggiati presso gli appartamenti ad uso turistico devono pagare l’imposta di soggiorno pertanto i gestori delle struttura dovranno presentare la dichiarazione sul portale dedicato ed eseguire il relativo versamento.
L’Ufficio precisa, infine, che il software di gestione semplifica le modalità di trasmissione dati ai fini dell’imposta di soggiorno ed offre la possibilità di utilizzare altre funzionalità contabili-gestionali specifiche per le varie tipologie di strutture ricettive (es. gestione prenotazioni ospiti, emissione fatturazioni, ecc…).
Alla luce della Legge n. 96/2017 e della Legge Regionale n. 8/2017, i soggetti che intendono locare gli alloggi, devono comunicare all’Ufficio SUAPE del Comune, gli immobili che danno in locazione e il periodo di locazione. L’incompleta o la mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni, da € 500,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell’art. 40 comma 3 della medesima Legge.