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Ordinanza sindacale per la manutenzione di fossi, rivi e scolatori nel Comune di Orvieto

Redazione by Redazione
28 Settembre 2017
in Territorio, Secondarie, Archivio notizie
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ORVIETO – Di seguito si riporta l’ordinanza del Sindaco, riguardante la manutenzione di fossi, rivi e scolatori sul territorio comunale che, con la stagione piovosa, riveste carattere di urgenza.
L’ordinanza è rivolta a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi dovranno, immediatamente e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (20 settembre 2017).
Si ordina di:
– eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le suddette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;

– mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l’ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi o altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;

– provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano causare situazioni di degrado e di pericolo;

– allontanare e smaltire immediatamente il materiale di risulta derivante dalle suddette operazioni in luogo idoneo al suo recepimento.

Si avverte che, nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato, il Comune provvederà d’ufficio:
– alla esecuzione delle opere stesse, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell’art. 70. comma 2 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R.n. 495 del 16.12.1979 e successive modifiche ed integrazioni) o del Regolamento di Polizia Rurale;
– all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 comma 2 e 3, art 31 comma 1 e 2, art.  32, comma 6, art. 33 commi 3-5 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) nonché ogni altra sanzione prevista da disposizioni di legge e/o regolamentari.
In caso di non ottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre leggi e regolamenti, si procederà con la segnalazione per la violazione all’Art. 650 del C.P., eccetto più gravi  violazioni amministrative e/o penali.
Ai sensi dell’art. 54, 4° comma del D.L.vo 267/2000, sempre in caso di inottemperanza, questo ente potrà provvedere coattivamente all’esecuzione di quanto imposto, con successivo addebito delle spese sostenute e violazioni.
Si avverte che, come previsto dall’art. 3 comma 4° della L. 241/90, contro la presente ordinanza chiunque potrà proporre ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica  ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.
Si comunica che chiunque è obbligato ad osservare la suddetta ordinanza.
In tal senso, è stata disposta l’attività di controllo dell’esecuzione del provvedimento da parte del Corpo di Polizia Municipale, delle altre Forze di Polizia, dell’Ufficio Tecnico e dell’Azienda Sanitaria.
L’ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite avvisi pubblici, pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune www.comune.orvieto.tr.it. E può essere richiesta presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Inoltre, per quanto di competenza, è stata inviata a: Commissariato di Orvieto, Stazione Carabinieri, Vigili del fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Locale, Ufficio Tecnico, Centro Servizi Manutentivi Comune di Orvieto, A.S.L. Umbria 2, Prefettura di Terni, Provincia di Terni, Comunità Montana.
__________________________

Il provvedimento è motivato dal fatto che su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
– impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
– impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
– scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualsiasi natura.

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:
– aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
– costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
– impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
– i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Inoltre, devono realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi;
– coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi;
– i proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l’obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l’afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza;
– gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario;
– fatta salva l’applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell’edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle,  costruzioni e fabbricati rurali in genere , tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d’acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;
– le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensioni adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese (art. 48 Regolamento Comunale di Polizia Locale, urbana e rurale);
– per lo scavo di fossi canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso e uguale alla profondità del fosso o del canale;
– per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero dalla base dell’opera di sostegno.
Infatti, in seguito a precipitazioni piovose, l’acqua può tracimare dagli stessi invadendo la sede stradale e creando situazioni di pericolo non solo per la circolazione stradale. Inoltre, il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio igienico.

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