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Home Cronaca

Emergenza idrica, scatta l’ordinanza con divieto attingimento di acqua da numerosi corsi e corpi idrici della Regione

Redazione by Redazione
20 Luglio 2017
in Cronaca, Secondarie, Archivio notizie
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La presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, ha firmato ieri mattina, martedì 18 luglio, l’ordinanza con la quale si fa divieto e si limita l’attingimento di acqua da numerosi corsi e corpi idrici della Regione. L’ ordinanza è valida dalle ore 24 di mercoledì 19 luglio fino alle ore 24 del 30 settembre prossimo, salvo revoca della stessa precedente a tale data.
Con questo provvedimento, che fa seguito ai numerosi monitoraggi effettuati dal Servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria negli ulti mesi, si vieta l’attingimento sia ai titolari di concessione di derivazioni che ai titolari di licenza di attingimento per uso irriguo, uso irriguo non prevalente e ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, mentre le limitazioni di attingimento sono estese anche a colo che a qualsiasi titolo utilizzano fonti di approvvigionamento idrico, per gli stessi scopi, da laghetti collinari, invasi, ecc. ad esclusione di quelli del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del fiume Nera e del Velino, per i quali rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni di attingimento o dalle norme in vigore. Sono esclusi dalle limitazioni anche gli enti che gestiscono reti irrigue pubbliche o coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici ed anche coloro che fanno uso di impianti a goccia per i quali il divieto di attingimento sarà in vigore nei giorni festivi fino alle ore 19.

 

Il testo dell’Ordinanza:

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale provvede, ai sensi del R.D. n. 1775/33, al rilascio di licenze annuali di attingimento e concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica dai corpi idrici regionali, come stabilito dalla L.R. n. 10/2015;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1551 del 19/12/2016 “Applicazione dell’art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.. Licenze di attingimento di acque pubbliche – Atto d’indirizzo.”;

TENUTO CONTO in particolare dell’Allegato A punto 8 della deliberazione di cui sopra: “Provvedimenti contingibili e urgenti”, riguardante l’eventualità di provvedere con Ordinanza, emanata dal Presidente della Regione, per assoggettamento a turnazione, sospensione temporanea o revoca degli attingimenti in caso di criticità dei corpi idrici;

RICHIAMATO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria approvato con D.C.R. del 1/12/2009;

VISTO il “Rapporto sulla situazione di carenza idrica in Umbria 2017” della Regione Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità, Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico aggiornato al 20/06/2017;

VISTI i successivi monitoraggi del 28/06/2017 e del 11/07/2017 del Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico della Regione Umbria;

VISTO il documento istruttorio redatto dal Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche – Direzione Regionale Governo del Territorio e Paesaggio. Protezione Civile. Infrastrutture e Mobilità della Regione Umbria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

O R D I N A

Art. 1

Di vietare l’attingimento a:
– coloro che risultano essere titolari di di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimentoad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

dai seguenti corsi d’acqua e corpi idrici sotterranei nella fascia di m 100 dagli stessi:

 

CORPO IDRICO COMUNE INTERESSATO
Romealla Orvieto
Astrone Città della Pieve
Fossalto Fabro, Città della Pieve, Monteleone di Orvieto
Argento Fabro, Città della Pieve
Piandisette Città della Pieve
Tresa Città della Pieve, Paciano
Cestola Perugia
Infernaccio Perugia
Nestore Piegaro, Perugia, Marsciano
Puglia Deruta
Rio Bosco/Rio Grande Perugia
Caina Corciano
Sambro Bettona
Boschiriolo Perugia
Aggia Città di Castello
Arginella Città di Castello
Assino Gubbio-Umbertide
Carpinella Montone-Pietralunga
Cerfone Citerna
Fosso Casanuova Pietralunga
Lana Città di Castello
Lerchi Città di Castello
Lucestro Città di Castello
Minima Umbertide – Città di Castello
Niccone Lisciano Niccone-Umbertide
Rancale Città di Castello
Regnano Città di Castello
Scarsola Città di Castello
Seano/Minimella Umbertide – Città di Castello
Vallaccia Lisciano Niccone-Umbertide
Vaschi Città di Castello
Vertola San Giustino

 

Art. 2

1. Di limitare gli attingimenti in aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni rilasciate (licenze e concessioni) a:

– coloro che risultano essere titolari di concessione di derivazione e coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 e s.m.i. ad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;

– coloro che risultano essere titolari di licenza di attingimentoad uso irriguo, ad uso irriguo non prevalente, ad uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica;
– coloro che utilizzano a qualsiasi titolo fonti di approvvigionamento idrico per uso irriguo, uso irriguo non prevalente, uso irriguo finalizzato a produzione agroenergetica, da invasi, laghetti collinari, ecc.;

dai corpi idrici del territorio regionale, ad esclusione di quelli dell’art. 1, del Lago Trasimeno, del Lago di Piediluco, del Fiume Nera e del Fiume Velino, secondo lo schema seguente:

Per i prelievi dal Lago Trasimeno, Lago di Piediluco, Fiume Nera e Fiume Velino rimangono valide le prescrizioni impartite nelle autorizzazioni all’attingimento e/o quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 3

Di assimilare i corpi idrici sotterranei ricadenti nella fascia di m 100 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda di un corpo idrico superficialea quest’ultimo per quanto concerne i divieti di attingimento di cui ai punti precedenti, ad esclusione di coloro che attingono da corpi idrici sotterranei mediante pozzi di profondità superiore a m 50, se ubicati ad una distanza inferiore a m 30 dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 30 se ubicati a distanza compresa fra 30 e 60 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda, superiore a m 20 se ubicati a distanza compresa fra 60 e 100 m dal piede dell’argine o dal ciglio della sponda. Per tali situazioni sono validi i divieti di cui al punto precedente relativi ai “restanti corpi idrici sotterranei”.

Art. 4

1. Di escludere dalle limitazioni di cui all’art. 2:

– gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;

– coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali si vieta l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell’Ambiente.

Art. 5

1. E’ fatto obbligo ai soggetti preposti per legge al controllo di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

2. A coloro che non osservino le disposizioni della presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 6

1. La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 19/07/2017 alle ore 24 del 30 settembre 2017, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.

Art. 7

1. Si dispone la trasmissione del presente provvedimento ai Sindaci dei Comuni interessati, alle Associazioni di Categoria e agli Organi di controllo.

2. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

 

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