di Aurora Cantini- avvocato di provincia
Scandaloso: questo l’aggettivo più ricorrente col quale è stato definito il compenso che il Consiglio Nazionale Forense (CNF), l’ organismo di rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura, si è attribuito con il Regolamento emanato, lo scorso 11 dicembre, per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sollevando vivaci e giuste proteste di gran parte della categoria, rimbalzate anche sulle pagine di importanti giornali come il “Sole 24 Ore“ (vds. articolo, a firma Giovanni Negri, pubblicato il 18 febbraio u.s.).
Vista la non trascurabile misura dei compensi (€. 90.000 al Presidente, 70.000 al Segretario, 50.000 al Vicepresidente e al Tesoriere; 650, a seduta, ai Consiglieri), risalta immediatamente l’inappropriato uso della locuzione “gettone di presenza”, per far passare l’antitetica “misura forfettaria” che è stata dispensata ai membri dell’Ufficio di Presidenza,senza indicare nemmeno se sia annuale o per l’intero mandato quadriennale. Ma, anche i rimborsi delle spese suscitano perplessità: biglietti di prima classe per treno e nave con trasporto auto e cabina–letto, taxi, autovetture a nolo con o senza conducente, autocertificazione per il rimborso chilometrico di viaggi in auto propria, 120,00 €. per vitto giornaliero, 280 €. per notte, in albergo a 5 stelle, in camera singola o doppia uso singola, incluso un incomprensibile “supplemento per la camera doppia”, fino alla stipula di contratti di locazione ad uso abitativo.
Decisione scandalosa, non tanto, e non solo, perché elargisce importi cospicui e copre spese, a dir poco, singolari, per l’assolvimento dell’incarico, ma perché la legge professionale (247/2012), non prevede specificamente, in capo al CNF, una potestà regolamentare in materia. A riprova di ciò, valgano le dichiarazioni rilasciate da alcuni autorevoli esponenti dell’Avvocatura, che hanno, in precedenza, ricoperto le medesime cariche, senza aver percepito emolumento alcuno. Una prassi, questa intrapresa, che rischia, in sostanza, di trasformare funzioni onorifico-istituzionali, in una sorta di venale traguardo, svalutando la vocazione per gli interessi della categoria .
Decisione scandalosa perché il CNF, come gli ordini circondariali, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti (art. 24, L. 247/12). Aver deliberato un impegno di spesa così significativo, al di fuori di ogni regola, in maniera del tutto autoreferenziale e senza confrontarsi preventivamente con gli iscritti, è sinonimo di assoluta insensibilità; infatti, interviene “a gamba tesa” su una categoria, in larga parte, stremata da una grave crisi economica, che ha visto progressivamente erosi i propri redditi e che, come è noto, non riesce più, nemmeno a pagare i contributi minimi di una, altrettanto esosa, Cassa di Previdenza. Il disagio, per quanto mi consta, si avverte di più, proprio nelle zone penalizzate dalla soppressione dei presìdi di giustizia, che si è dovuto supinamente sopportare, in nome di una discutibile“spending review”,che ,allo stato,peraltro, non sembra aver prodotto gli effetti sperati.
Da ultimo, e per completezza critica del testo, non può sottacersi che nel preambolo, si riscontra un errore materiale, laddove si cita una inesistente e futura legge 31.12.2015 n.247. Sicuramente una svista, perché il riferimento alla legge professionale in vigore (L. 247/2012) è evidente, che tuttavia non è scusabile, specialmente quando proviene da cotanti esperti del diritto, oltre a dirla lunga, sulla fretta e sull’opportunismo con cui il regolamento è stato confezionato,per renderlo immediatamente efficace. Per di più, la data di entrata in vigore che, ai sensi dell’art. 6 dello stesso regolamento, avrebbe dovuto coincidere con quella di pubblicazione sul sito web del CNF, non risulta in esso rintracciabile, ancorché sia possibile scaricarne copia.
A questo punto,tanto basta, per riconsiderare opportune e degne di attenzione le ipotesi propalate, a suo tempo (poi sopite), per la soppressione delle attuali organizzazioni professionali.