di Giordano Sugaroni
Il Consiglio Comunale di Acquapendente approva all’unanimità il regolamento procedimento amministrativo. Con lo stesso si disciplinano i procedimenti amministrativi a rilevanza esterna di competenza del Comune che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte o che debbano essere promossi d’ufficio, al fine di ottenere nell’attività amministrativa imparzialità, trasparenza, pubblicità, economicità ed efficacia. Non rientrano nella disciplina, i procedimenti di rilascio certificazioni, attestazioni, copie ed estratti di atto o documenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell’interessato. Sette articoli presenti nel capo I “Disposizioni preliminari”: Oggetto; Ambito di applicazione; Privatizzazione del procedimento amministrativo; Soggetti di diritto privato; Uso della telematica; Pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti; Utilizzo di moduli e formulari. Altrettanti nel capo II “Termini dei procedimenti”: Termine iniziale; Termine finale; Acquisizione di informazioni o di certificazioni; Responsabilità-potere sostitutivo; Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento; Ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione; Attività consultiva). Otto fanno parte del capo III “Responsabile del Procedimento”:Unità organizzativa responsabile del procedimento; Individuazione del responsabile del procedimento; Il procedimento costituito da più fasi; Compiti; Comunicazione d’avvio; Intervento di altri soggetti; Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; Compiti del responsabile del servizio. Dieci fanno parte del capo IV “Semplificazione amministrativa”: Conferenza dei servizi; Conferenza dei servizi interna; Verbali della conferenza dei servizi; Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento; Accordo tra amministrazioni; Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA); Scia incompleta; Informazione su inizio attività avviata in base a Scia; Mancanza di informazioni e prescrizioni; Attività in parte assoggettata a Scia. Quattro nel capo V “Efficacia e invalidità del provvedimento amministrativo – Autotutela”: Efficacia dei provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei privati; Sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo; Revoca del provvedimento; Annulamento d’ufficio e convalida del provvedimento. Quattro fanno parte del Capo VI “Disposizioni finali”: Abrogazione di norme; Integrazioni; Rinvio; Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità. Tre gli allegati: Unità organizzativa competente; Procedimento; Termini.