Ha preso il via la raccolta delle sottoscrizioni in tutti i comuni dell’Umbria a favore della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “PRINCIPALI MISURE ATTUATIVE E COORDINATE DELLE POLITICHE REGIONALI E AMBIENTALI; PROMOZIONE DELLA CULTURA AMBIENTALE E DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI”.
Segue il testo della proposta di legge.
“Principali misure attuative e coordinate delle politiche regionali e ambientali; promozione della cultura ambientale e della gestione dei rifiuti”
RELAZIONE
Vista la centralità dei temi della gestione dei rifiuti e delle energie rinnovabili occorre che, la Regione dell’Umbria in aggiunta agli importanti e continui interventi da parte delle diverse organizzazioni dello Stato Centrale contribuisca, per quanto di sua competenza, a sensibilizzare, informare e formare i propri cittadini, ponendo in essere ogni possibile strumento legislativo che consenta di raggiungere gli obiettivi suesposti e conseguentemente ridurre i possibili effetti negativi sui cittadini derivanti da erronei comportamenti o da disinformazione.
La presente proposta di legge tende da un lato a migliorare l’organizzazione delle attività economico-produttive, politiche e sociali che ruotano attorno al sistema dei rifiuti e delle energie rinnovabili, sostanzialmente proponendosi di integrare il sistema normativo esistente, dall’altro a promuovere un’ azione di informazione dei cittadini consentendo altresì una diretta partecipazione degli stessi alle decisioni relative agli ambiti di intervento della legge, contribuendo, in definitiva, alla riduzione dei rischi per la salute pubblica.
L’iniziativa legislativa è incentrata principalmente:
- Sulla predisposizione di appositi strumenti in favore dei cittadini, che facilitino l’accesso agli atti, alle procedure di evidenza pubblica e alla giustizia in materia ambientale.
- Su una dichiarazione di principi ed intenti volta ad intraprendere un percorso di rafforzamento della promozione alla cultura del rifiuto, al rispetto dell’ambiente e allo stesso modo promuovere iniziative di sostegno a tale scopo anche attraverso borse di studio e percorsi di formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Le norme proposte sono applicabili, oltre che alla Regione, anche agli altri enti pubblici e privati, ma, nel rispetto della normativa nazionale, possono costituire un valido indirizzo e stimolo per gli Enti locali che possono valutare la possibilità, nell’ambito delle rispettive autonomie, di adottare analoghi provvedimenti.
- Valutazioni d’incidenza sulla salute dei cittadini nei territori ove insistono discariche e impianti termovalorizzatori, anche attraverso indagini epidemiologiche i cui dati raccolti vengono resi pubblici.
- Vantaggi fiscali per tutte le imprese che adotteranno,nell’immediato, percorsi/processi innovativi volti al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale.
Art.1-Finalità e oggetto
- La Regione Umbria, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura e corretta gestione del rifiuto, del suo riciclo e del rispetto dell’ambiente e della cittadinanza responsabile.
- Per cittadinanza responsabile s’intende quell’insieme di iniziative pubbliche e private volte a promuovere la sensibilizzazione del pubblico alla tutela e conservazione dell’ambiente.
- Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla disciplina della gestione dei rifiuti e delle energie alternative al fine di promuovere un sistema integrato di gestione per la promozione di tale ambito.
Art.2-Accordi con enti pubblici
- La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di concerto con altri enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nella materia rifiuti ed energie rinnovabili, anche mediante la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
- a) promuovere e diffondere la cultura del riciclo fra i cittadini;
- c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni dei rifiuti anche collegati alle energie rinnovabili e sue diverse articolazioni;
- d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni e sulla loro incidenza sul territorio.
Art. 3- Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.
- In attuazione della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, i Comuni si impegnano a partecipare ai cittadini, anche mediante pubbliche assemblee e consigli comunali aperti, le decisioni che intendono assumere in riguardo alla realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili di potenza pari o superiore ai 100 Kw/e, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 e decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché in riguardo a discriche e impianti che gestiscono rifiuti, pericolosi e non pericolosi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
- Ai cittadini deve essere garantita la piena partecipazione e il coinvolgimento in una fase iniziale di ogni processo decisionale relativo ai progetti di cui al comma 1, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva.
- In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, delle previsioni della stessa Convenzione di Aarhus, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, dell’art. 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dell’art. 2, comma 4, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, le Regioni, le Province e i Comuni rendono effettivo e immediato a chiunque l’accesso alle informazioni relative ai procedimenti in materia ambientale e alle informazioni relative allo stato dell’ambiente, del paesaggio e della pianificazione.
Art.4- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU).
- Salvo quanto previsto dall’art.1, il Piano Regionaleper la Gestione dei Rifiuti Urbani, prima dell’approvazione da parte degli organi Istituzionali preposti, deve essere discusso nei consigli comunali aperti con i comitati e le associazioni ambientali.
- La promulgazione della legge che adotta il Piano Regionaleper la Gestione dei Rifiuti Urbani deve avvenire previo referendum Regionale.
Art. 5- Istituzione di una Commissione Speciale Regionale.
- Salvo quanto previsto all’art. 1, viene istituita, entro sei mesi dall’approvazione della presente Legge Regionale, una Commissione Speciale Regionale, composta anche da cittadini e rappresentanti delle Associazioni e Comitati ambientali locali, con il compito di monitorare e verificare i quantitativi di rifiuti in ingresso nel nostro territorio, al fine di evitare e vietare il trattamento e la gestione dei rifiuti, anche speciali, provenienti da fuori Regione.
Art.6- Valutazioni d’incidenza sulla salute e indagini epidemiologiche.
- La Regione Umbria, anche di concerto con le altre Istituzioni competenti, nei territori ove insistono discariche e comunque impianti termovalorizzatori, e/o che gestiscono rifiuti speciali pericolosi e non, dispone valutazioni d’incidenza sulla salute (VIS) dei cittadini e indagini epidemiologiche, i cui dati saranno oggetto di pubblica partecipazione.
Art.7-Rapporti con il volontariato e l’associazionismo
- Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e O.N.L.U.S. per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato stesse e per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale, operanti nel settore dell’educazione alla tutela dell’ambiente e del riciclo.
- Per le medesime finalità, la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, con gli enti locali del territorio regionale e concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, maggiormente rappresentative sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della tutela dell’ambiente e di una cittadinanza responsabile.
Art.8-Misure a sostegno dell’ambiente, della cultura del riciclo e di una cittadinanza responsabile.
- la Regione, in coerenza con quanto costituzionalmente sancito a tutela della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, promuove ed incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura dell’ambiente e al riciclo dei rifiuti.
- La Regione concede altresì contributi a favore di enti pubblici e privati anche O.N.L.U.S. per la realizzazione, con la collaborazione delle Istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività e progetti per attuare le finalità di cui alla presente legge, nonché per la realizzazione di attività di qualificazione e di aggiornamento del personale della scuola.
Art. 9- Incentivo a promuovere la ricerca in materia ambientale.
- La Regione dell’Umbria promuove e rende effettiva la ricerca scientifica in materia ambientale.
- Al fine di promuovere la ricerca in materia ambientale, la Regione istituisce, nel proprio bilancio, un capitolo di spesa, quale fondo destinato a premio/borsa di studio per giovani laureandi che presentino tesi accademiche aventi ad oggetto: l’ambiente, la gestione dei rifiuti, la differenziazione dei materiali, il ciclo di uso e riutilizzo degli scarti di qualsiasi natura (carta, plastica, alluminio, vetro, organico) e per studenti/gruppi di studio che effettuino ricerche volte ad evitare il trattamento e la gestione dei rifiuti, anche speciali, provenienti da fuori Regione (fine ciclo dei rifiuti in Umbria).
- L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa concorre alle attività di cui al presente articolo mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.
Art.10-Fiscalità di vantaggio per imprese che adottano processi innovativi GREEN.
- Al fine di favorire gli imprenditori che adeguano le proprie imprese attraverso processi di riqualificazione tecnologica volta al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale, la Regione provvede, previo riconoscimento e accertamento, al rimborso dei seguenti oneri fiscali e contributivi connessi all’attività d’impresa:
- a) imposte sui redditi;
- b) contributi previdenziali;
- c) imposte comunali.
- Per i contributi previdenziali e le imposte comunali, indicati rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, è rimborsato quanto dovuto e versato.
Art.11–Giornata dell’educazione e rispetto dell’ambiente
La Regione, di concerto con i Comuni ed associazioni onlus, promuove una giornata cadente in un giorno festivo, nel mese di Aprile di ogni anno, nella quale i cittadini si adopereranno, nella promozione della cittadinanza responsabile, per il recupero e ripulitura di aree di particolare interesse paesaggistico e culturale quali alvei di fiumi, parchi e beni d’interesse storico-culturale.
Art.12- Azioni legali.
- La Regione, le Province ed i Comuni dell’Umbria, laddove ne sussistano le condizioni di diritto sostanziale e processuale, si costituiscono parte civile nei processi relativi a reati commessi nel loro territorio contro ambiente e pubblica salute.
- Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un “Fondo per la costituzione di parte civile”.
- Gli avvocati nominati a difesa degli Enti di cui al comma 1 non possono nel contempo assistere imputati di crimini contro l’ambiente e contro la salute pubblica.
Disposizioni finali e finanziarie
Art.13-Clausola valutativa
1.L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire il riciclo dei rifiuti, la costruzione di impianti innovativi non impattanti e la promozione del rispetto dell’ambiente, della salute e della cittadinanza responsabile.
- Al fine di attuare quanto al comma 1, la Giunta regionale presenta alla competente commissione legislativa una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
- a) il quadro degli interventi e delle iniziative di prevenzione posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge;
- b) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti privati coinvolti;
Art.14-Norma finanziaria
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2016, la Regione fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, e con l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, mediante l’utilizzo dei fondi a tale scopo specifico accantonati.