di Aurora Cantini
In questi giorni di gran parlare intorno alla TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) ,per via dei diversi avvisi di accertamento fatti recapitare ,a parte della cittadinanza , dalla Società concessionaria del servizio di gestione,accertamento e riscossione della tassa, per conto dell’amministrazione comunale ,e ritenuti ,a vario titolo, errati, imprecisi e /o illegittimi , forse è utile ricordare talune disposizioni del DLgs n.507/1993 che disciplina la materia e, in particolare :
1)- l’art. 38 n.1 statuisce che “sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate,anche senza titolo,nelle strade,nei corsi,nelle piazze e,comunque,sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”
2)- l’art.50 n.1 prevede che i titolari dell’atto di concessione o di autorizzazione “devono presentare al comune o alla provincia,aventi diritto alla tassa , apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e,comunque,non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente,gli estremi dell’atto di concessione,la superficie occupata,la categoria dell’area sulla quale si realizza l’occupazione,la misura di tariffa corrispondente,l’importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.” L’obbligo della denuncia,in mancanza di variazioni nella occupazione , che determinino un maggior ammontare del tributo, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa.
3)- l’art. 2 Dlgs 546/1992 sul processo tributario statuisce che : “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,compresi quelli regionali, provinciali e comunali”. La Tosap è una tassa che,insieme alle imposte e ai contributi appartiene alla grande categoria dei tributi. Pertanto, gli avvisi di accertamento o le cartelle di pagamento ad essa riferiti ,contenendo una pretesa fiscale,non possono essere impugnati davanti al Giudice di Pace, ma, esclusivamente, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio che, nel caso specifico, è quella di Terni.
Aurora Cantini