E’ stato approvato dal consiglio comunale (con la sola astensione del Consigliere Sacripanti) il Regolamento per la tutela degli animali e la loro convivenza con i cittadini.
Il regolamento approvato – spiega la relatrice Timperi, costituisce un adattamento, per il nostro territorio, del regolamento-tipo adottato dall’ANCI, sulla base dell’accordo quadro sottoscritto oltre un anno fa con la Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente.
Con questo accordo l’allora presidente di ANCI e l’ex Ministro del Turismo Michela Brambilla, in rappresentanza della Federazione, impegnavano l’associazione dei comuni alla massima diffusione del regolamento per la sua adozione da parte dei sindaci italiani oltre a promuovere l’apertura di un ufficio per i diritti degli animali nei Comuni e nelle Unioni di Comuni, a favorire un più proficuo e serrato confronto sul tema del randagismo, auspicando le migliori sinergie tra le amministrazioni comunali e le associazioni zoofile per la gestione delle tematiche di comune ambito d’intervento.
Il modello di regolamento costituisce l’esito di un lungo percorso di collaborazione tra associazioni dei Comuni e Ministero del Turismo che suggeriva, già a partire dal 2010, ordinanze-tipo per la creazione di un’Italia Animal Friendly che favorisse ad esempio il libero accesso degli animali ai luoghi pubblici.
Questo non è stato sempre recepito (il nostro Comune e le sue ordinanze in controtendenza ne sono state un esempio) ma il regolamento ha fatto un più ambizioso passo in avanti sia perché pensato come esempio per l’applicazione al maggior numero possibile di casi concreti, sia perché affronta tutte le principali questioni attinenti alla convivenza uomo-animale nelle città, sia perché per la prima volta si occupa non solo di cani e gatti ma di tutti gli animali (compresi quelli “al lavoro” sotto i tendoni dei circhi), sia e soprattutto perché è un testo innovativo che ribalta la tradizionale prospettiva proibizionista e punta a migliorare la qualità della vita di tutti, proprietari di animali o meno.
I 43 articoli che compongono il regolamento approvato dal Consiglio sono il frutto di un confronto tra i rappresentanti di varie istanze che, a diverso titolo, hanno un interesse a ché la materia venga regolata in maniera chiara ed inequivocabile: non è stato semplice arrivare ad una stesura che costituisse la sintesi di diverse posizioni ma ha prevalso il senso civico e lo spirito di collaborazione oltre alla consapevolezza che il testo approvato rappresenti – ha sottolineato la Consigliera Timperi – un punto di partenza e non un punto di arrivo, l’inizio di un percorso di affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali nella convinzione che questo costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
Secondo il testo proposto, il Comune riconosce “la valenza sociale” del rapporto tra esseri umani e animali ed elenca doveri e responsabilità del detentore (come ad esempio la custodia, il controllo della riproduzione, le precauzioni contro danni a terzi o aggressioni) oltre a sanzionarne le violazioni così da salvaguardare degli animali, non solo l’incolumità ma anche la dignità di esseri viventi.
Con riferimento ai circhi, nelle more di una legge nazionale che consenta alle amministrazioni di poterne vietare l’attendamento sul proprio territorio o che dica stop all’utilizzo degli animali nei circhi (adeguandosi così al resto d’Europa) sono ammessi purché osservino le linee guida “per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente con prescrizioni severe e dettagliate, specie per specie.
Mi auguro che questo primo importante passo – prosegue la consigliera Timperi – possa segnare l’inizio, anche per il nostro Comune, di una mutata sensibilità che sappia tradursi in ulteriori interventi ed in altri significativi traguardi.
Per quanto riguarda la conduzione dei cani che tanto ha fatto discutere nei mesi scorsi, il regolamento si allinea alla normativa nazionale: “Nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge – recita l’art. 22 – è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune”. Inoltre “Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate” (art. 23).
Previsto anche il divieto di allevare animali per ricavarne pellicce e l’obbligo di segnalare senza ritardi al Servizio veterinario Asl il ritrovamento di animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti.
Di seguito il regolamento in versione integrale:
Titolo I | PRINCIPI
Art. 1 | Profili istituzionali
Il Comune di Orvieto provvede all’emanazione del presente Regolamento, al fine di coordinare, attraverso l’indicazione di disposizioni specifiche, la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Art. 2 | Valori etici e culturali
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Il Comune ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l’affermazione di un equilibrato rapporto rispettoso dei reciproci diritti tra cittadini ed animali costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.
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Il Comune al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, promuove, sostiene e incentiva iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
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Il Comune riconosce alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
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Il Comune opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con essi.
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Il Comune, in base alla legge 14 agosto 1991, n.281 e alla legge regionale 19 luglio 1994 n.19 per la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo e considerata la normativa nazionale di riferimento, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
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Il Comune, in base al Trattato di Lisbona sottoscritto dai 27 Paesi dell’Unione Europea il 20/12/07, sui diritti e la tutela del benessere degli animali, riconosce gli stessi giuridicamente come esseri senzienti.
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Il Comune si adopera a diffondere, promuovere e applicare le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla normativa comunitaria, dalle Leggi statali e regionali.
Art. 3 | Competenze del Comune
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Al Comune, in base all’art.3 D.P.R. 31 marzo 1979, attraverso i propri organi, spetta la funzione di vigilanza sulla osservanza di Leggi e Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.
- Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione statale e regionale vigente.
TITOLO II | DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 4 | Definizioni
La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, in ogni fase del ciclo vitale, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Art. 5 | Ambito di applicazione
Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune.
Titolo III | DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6 | Detenzione
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Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l’esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all’età e al sesso.
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A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche/comportamentali.
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I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole.
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I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga, evitare di esporli a pericoli per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi.
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I proprietari, i possessori o i detentori devono prevenire comportamenti dell’animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
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E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
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E’ vietato tenere animali in luoghi che non offrano adeguato riparo alle intemperie a agli agenti atmosferici e ad un naturale alternarsi di luce diurna e oscurità notturna ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche.
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E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
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E’ vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
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E’ vietato detenere animali in ambienti esposti a suoni, rumori o musiche ad un volume tale che possa provocare disturbo all’animale stesso.
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E’ vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d’inizio e fine del trattamento. E’ vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.
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E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
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Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
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E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
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E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
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E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano, ad esclusione dei cani da assistenza.
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E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.
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E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
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E’ vietata la detenzione, il commercio e l’immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione ai soli fini della detenzione temporanea si applica anche ai privati per il solo fine del primo soccorso.
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E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
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E’ vietato l’uso di macchine per il lavaggio o l’asciugatura di animali che non consentono all’animale una respirazione esterna alle macchine stesse.
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E’ vietato vendere animali ai minorenni
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Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l’animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
Art. 7 | Trasporto
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E’ vietato trasportare animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
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E’ vietato lasciare prolungatamente animali chiusi in veicoli e/o rimorchi. E’ proibito trasportare o detenere animali nel baule del veicolo, non collegato con l’abitacolo o comunque in condizioni che non garantiscano una corretta climatizzazione.
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Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 dell’art 169 e al comma 5 dell’art. 170 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
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Laddove una norma di legge non disponga diversamente, al fine di favorire e facilitare la circolazione di animali da compagnia in città, è possibile per i detentori con animali a seguito utilizzare i mezzi pubblici, nel rispetto della disciplina prevista dall’Ente gestore del servizio.
Art. 8 | Addestramento/educazione
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Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, è vietato educare, addestrare e/o fare gareggiare, anche a fini agonistici, animali ricorrendo a violenze (es. collari elettrici, mezzi contundenti, ecc.), percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie e/o provochino turbamenti fisici o psichici.
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E’ vietata la vendita, la detenzione e l’uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l’animale all’obbedienza o per impedire l’abbaiare naturale.
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E’ vietato l’uso per i cani di collari a strangolo, di museruole “stringi bocca”, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l’animale.
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È vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, qualora questo implichi l’imposizione di comportamenti difformi da quelli tipici della specie, fatto salvo l’esercizio di attività disciplinate da specifiche normative statali o regionali.
Art. 9 | Sterilizzazioni
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Il privato cittadino, possessore dell’animale, deve provvedere a:
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Limitare la proliferazione attraverso la sterilizzazione se non vi è la certezza di collocare tutta la cucciolata;
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Informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite.
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Il Comune promuove ed incentiva, con l’aiuto dei Servizi Veterinari, delle Aziende ASL e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all’anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).
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Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche sia private, devono essere sterilizzate prima dell’adozione.
Art. 10 | Avvelenamento
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E’ severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l’indicazione della relativa terapia di cura.
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Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l’obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge e al Comune, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati..
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Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario della ASL. In caso di decesso dell’animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica..
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I medici veterinari della ASL sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza indicando il tipo di veleno usato e la zona colpita. In caso di decesso dell’animale devono inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza nociva, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le finalità di cui al comma 3..
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Il Sindaco, tramite le autorità competenti, deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell’area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall’avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.
Art. 11 | Derattizzazione e Disinfestazione
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Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 24 ore di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l’antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso.
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Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
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Le indicazioni riportate ai commi 1 e 2 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.
Art. 12 | Abbandono
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E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
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Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.
Art. 13 | Smarrimento, rinvenimento, affido
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In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia, non oltre 48 ore, alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario della ASL competente per territorio.
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Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario ASL competente per territorio ed al competente Ufficio comunale.
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In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell’animale stesso.
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Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna, decreto penale di condanna, o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
Art. 14 | Obbligo di soccorso
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Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
Art. 15 | Accattonaggio con animali e/o offerta di animali in premio, vincita o omaggio
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E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio.
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E’ fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. E’ altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all’anagrafe canina.
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La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all’Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell’ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente comunicate ed autorizzate dall’Ufficio competente.
Art. 16 | Fuga e cattura
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La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, o alla Polizia Municipale, o alle Forze di Polizia.
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L’animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l’utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
Art. 17 | Scelte alimentari
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Il Comune favorirà, nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune, l’utilizzo sempre maggiore di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica, produzione integrata, a indicazione e denominazione di origine, prodotti tipici e tradizionali, privilegiando la scelta della filiera, quanto possibile corta.
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Il Comune favorirà altresì, nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune, la possibilità di optare per un menù vegetariano.
Art. 18 | Associazioni animaliste e zoofile
1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precipui compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
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possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
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collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all’applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell’Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.
Art. 19 | Pet therapy
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Il Comune promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l’impiego di animali.
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A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio confacente allo scopo.
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La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell’integrità degli animali.
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Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di pet therapy dovranno presentare comunicazione all’Ufficio competente per la tutela degli animali che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.
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Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
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Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
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Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l’addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
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Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono essere di proprietà degli stessi esecutori dei programmi o devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari o da maneggi.
Art. 20 | Inumazione di animali
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Oltre all’incenerimento, negli appositi impianti autorizzati, di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni di proprietà solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 con autorizzazione del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.
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Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.
Art. 21 | Destinazione cibo per animali
Anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 “Disposizioni in materia ambientale”, le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all’Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d’affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono ricevere da mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e da esercizi commerciali, residui ed eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e generi alimentari non consumati, da destinare all’alimentazione degli animali da loro accuditi.
Titolo IV| LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI
Art. 22 | Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali
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Nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge, è consentito l’accesso degli animali d’affezione in tutti i luoghi pubblici, in tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché nei locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.
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Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all’occorrenza, museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
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Non è consentito al Responsabile dell’esercizio commerciale vietare l’ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
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I cani accompagnati proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
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In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.
Art. 23 | Accesso ai giardini pubblici, parchi, aree verdi
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Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, parchi e aree verdi attrezzate.
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E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi di cui al comma 1 mediante guinzaglio e con museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.
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E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente segnalate con appositi cartelli di divieto.
Art. 24 | Aree destinate ai cani
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Nell’ambito delle aree a verde di uso pubblico, sono individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, eventualmente dotati delle opportune attrezzature. La gestione delle strutture ludico-ricreative per cani nelle suddette aree può essere affidata alle associazioni animaliste di cui all’articolo 18.
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Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori fermo restando l’obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.
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Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere accuratamente le deiezioni solide ai sensi dell’articolo 28.
Titolo V | CANI
Art. 25 | Anagrafe Canina
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In base all’art. 6 della L.R. n.19/’94 e successive modifiche, il proprietario del cane deve provvedere entro centoventi giorni dalla nascita o comunque entro dieci giorni dal possesso, all’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina.
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Il proprietario, contestualmente all’iscrizione, è tenuto a provvedere all’identificazione dell’animale.
Art. 26 | Attività motoria e rapporti sociali
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Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o piccoli recinti devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
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E’ vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
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Ogni canile o rifugio pubblico o privato deve disporre di un’adeguata area di sgambamento per i cani, da usare con regolarità per ogni cane detenuto.
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Al fine di tutelarne il benessere è consentito far abbeverare animali domestici o attingere acqua per lo stesso fine, dalle fontane pubbliche.
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E’ vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l’incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
Art. 27 | Guinzaglio e museruola
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I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti al guinzaglio. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
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Nelle aree appositamente attrezzate e nelle proprietà private i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
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I cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
Art. 28 | Raccolta deiezioni
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I cani, per i bisogni fisiologici, dovrebbero essere preferibilmente condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi, nelle aree attrezzate dei parchi pubblici ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono obbligati all’immediata raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tal fine gli accompagnatori dei cani hanno l’obbligo di essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all’asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
Art. 29 | Centri di addestramento-educazione
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Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L’autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell’Ufficio competente sentito il Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.
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All’atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l’aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
Art. 30 | Adozioni e sterilizzazione
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Il Comune si impegna ad adottare iniziative volte a sostenere campagne di adozione di animali abbandonati.
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Il Comune si impegna altresì ad incentivare la pratica della sterilizzazione di cani e gatti.
Titolo VI | GATTI
Art. 31 | Tutela dei gatti liberi e delle colonie feline
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I gatti liberi e le colonie feline che vivono nel territorio sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
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Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio in collaborazione con il Comune, le Associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
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Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario della ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.
Art. 32 | Compiti dell’Azienda ASL
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L’Azienda ASL provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
Art. 33 | Alimentazione dei gatti
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I/le gattari/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di residui ed eccedenze derivanti dalle preparazioni alimentari, da destinare all’alimentazione dei gatti.
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I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua
Titolo VII | ALTRI ANIMALI
Art. 34 | Tutela degli equidi
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E’ fatto divieto di sottoporre il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze.
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Chiunque venga a contatto con il cavallo nell’espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l’impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o all’autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
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Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
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Il cavallo dovrà essere iscritto all’Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
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Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E’ altresì vietato l’uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
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E’ vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L’utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
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La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo.
Art. 35 | Gare e manifestazioni
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Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi, o altri ungulati, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, purché:
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Il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori;
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il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto dunque divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdrucciolevole;
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Il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione;
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Gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente;
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Gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni.
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La ASL rilasci il nulla osta necessario per il regolare svolgimento dell’attività sopraccitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere.
Art. 36 | Detenzione ed esposizione di animali selvatici ed esotici
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E’ vietato a chiunque mantenere animali selvatici o esotici alla catena, o in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell’uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati. Per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
Art. 37 | Detenzione e tutela dell’avifauna
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Per gli uccelli detenuti in gabbia, è obbligatorio mantenere buone condizioni igieniche e rispettare le caratteristiche etologiche delle varie specie di avifauna;
Titolo VIII | UTILIZZO DI ANIMALI IN SPETTACOLI, FIERE ED ALTRI INTRATTENIMENTI
Art. 38 | Disposizioni generali
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E’ fatto assoluto divieto sul territorio comunale di qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche, sia autoctone che esotiche. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell’Allegato A del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all’Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
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Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività e quindi definitiva, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
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La partecipazione a manifestazioni espositiva di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. I cani di età superiore possono partecipare a suddette manifestazioni a condizione che siano identificati tramite tatuaggio o microchip e relativo documento attestante l’iscrizione all’anagrafe canina di provenienza.
TITOLO IX | PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
Art. 39 | Tutela degli animali allevati e/o utilizzati per fini sperimentali
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Su tutto il territorio comunale vengono incentivate iniziative volte a limitare e dissuadere l’utilizzo e l’allevamento di animali per fini sperimentali, incoraggiando l’implementazione di metodi alternativi.
Titolo X | COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI
Art. 40 | Commissione Comunale Diritti degli animali
1. Il Comune stabilisce rapporti stabili di consultazione con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie previste dal presente Regolamento. A tal fine presso il Comune viene costituita una Commissione consultiva così composta:
a. Il Sindaco o suo Delegato;
b. Il Responsabile del Servizio Veterinario o suo rappresentante;
c. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste operanti sul territorio nazionale. Un rappresentante o suo delegato delle Associazioni animaliste di volontariato operante a livello locale e regionale.
d. Un veterinario libero professionista scelto dalle Associazioni animaliste
e. Un rappresentante dell’Ufficio Comunale competente.
2. La Commissione di cui sopra , ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare nonché di vigilanza rispetto a quanto indicato nel medesimo Regolamento e previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Titolo XI | DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 | Sanzioni
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Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni e integrazioni. La sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
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Chiunque commette una violazione degli articoli 6-7-8-10-11-12-15-34-35-36-37-38 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
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Nei casi previsti dalla medesima legge n.689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto da altra normativa. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n.571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L’animale sequestrato viene affidato in custodia ad un’apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l’animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell’animale.
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La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa l’inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l’infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.
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Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli art. 17 e 18 della L.689/81.
Art. 42 | Incompatibilità ed abrogazione di norme
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili.
Art. 43 | Entrata in vigore
- Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
ALLEGATO A
Modalità di autorizzazione all’attendamento per circhi e mostre viaggianti
I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.
Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l’installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l’inizio del periodo richiesto.
Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell’area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall’Amministrazione Comunale.
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DOMANDA
Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:
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Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
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Documento d’identità del/dei titolare/i dell’impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
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Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
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Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
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Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
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Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.
Il contratto del veterinario deve prevedere:
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l’impostazione di un programma di medicina preventivo;
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la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
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l’effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
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l’eventualità di pratica dell’eutanasia, se necessario;
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consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.
Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità. Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall’adozione del provvedimento finale.
Altri documenti:
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Planimetria con data e firma;
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Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d’identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico¬professionali frequentati, la data, il luogo e l’istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che il personale del circo interessato deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell’idoneità.
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Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali
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Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell’età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
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Copia dell’autorizzazione prefettizia.
la mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l’inammissibilità de plano della domanda l’incompletezza o la falsità di alcuna,tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione.
la mancanza dei requisiti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) comporta l’inammissibilità de plano della domanda l’incompletezza o la falsità di alcuna,tra i documenti richiesti per la domanda (art 2 comma a fino a k) può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione
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DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA
Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:
1. Specie, sesso, età dell’animale e dettagli identificativi.
2. Data di acquisizione.
3. Origine e provenienza.
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
7. Effetti del trattamento.
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
Diagnosi post mortem. Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.
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IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI
Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:
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mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
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esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
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fotografie.
I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione
Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all’atto del rilascio dell’idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l’interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. L’arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell’attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. la violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l’azione penale, l’annullamento d’ufficio dell’autorizzazione.
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TRASPORTO
I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:
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Autorizzazione a svolgere l’attività di trasportatore
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Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
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Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
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Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini -D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96
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PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L’ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI
Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all’anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un’area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all’eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.
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CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE
In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.
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ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA
Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.
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SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO
Deve essere garantita un’adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell’individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all’anno corrente ed alle singole specie detenute. Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l’alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un’adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.
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LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI
Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti. La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l’incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante. Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. Data inoltre l’evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffusive che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l’Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all’interno del proprio territorio, l’utilizzo e l’esposizione di rettili .
PER QUANTO ATTIENE ALLE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO, SI STABILISCONO I REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE , PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE.
Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l’integrazione del reato di maltrattamento di animali. In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d’aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all’ombra.
È espressamente vietato utilizzare frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento. Un simile comportamento potrà essere segnalato all’autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale. L’arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell’attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l’interesse del pubblico. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
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CRITERI SPECIFICI PER SPECIE
CAMELIDI
Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), copostipide dell’Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama giama) che sono forme domestiche.
Strutture interne
Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.
Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l’attenzione degli animali.
Strutture esterne
Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).
Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.
Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l’interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un’area protetta dalle intemperie.
Altri fattori
Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all’esterno per tutto l’anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente. I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.
Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.
Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.
ZEBRE
Strutture interne
Dimensioni: 12 m.q. per animale.
Clima: protezione dalle correnti d’aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.
Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l’interesse degli animali.
Struttura esterna
Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Clima: gli animali devono poter accedere ad un’area protetta dalle intemperie.
Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l’interesse degli animali.
Altri fattori
Gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C
BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI
Strutture interne
Dimensioni: 25 m.q. per animale.
Struttura esterna
Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).
Altri fattori
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.
STRUZZO E ALTRI RATITI
Strutture interne
Dimensioni: 15 m.q. per animale
Struttura esterna
Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).
Altri fattori
È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell’animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie