La Mozione presentata da Andrea Sacripanti(FdI) vuole che il Comune ” il Consiglio comunale di Orvieto, chiede che venga annullata la parte in cui la richiamata delibera prevede che: “l’A.T.I. definisce, in accordo con i Comuni interessati, le finalità del gettito derivante anche prevedendo di utilizzare parte della stessa indennità per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza dell’impianto” e di sostituirla con la seguente disposizione che riproduce il dettato normativo di cui alla citata Legge Regionale: “l’indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti”.
Al Presidente del Consiglio comunale di Orvieto
Al Sindaco di Orvieto
MOZIONE
Oggetto: illegittimità delibera Assemblea A.T.I. n. 29/2014
Premesso che:
- la Legge Regionale n. 11 del 13/05/2009 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, all’art. 41, riguardante “Indennità di disagio ambientale”, testualmente recita:
“1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all’art. 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto. L’indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto, nel rispetto degli importi unitari minimi e massimi stabiliti dal piano regionale. La Giunta regionale può aggiornare tali importi unitari ogni tre anni.
- Il piano d’ambito definisce l’entità dell’indennità dovuta al comune sede di impianto per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti.
- L’indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree”;
- L’Assemblea di Ambito, organo rappresentativo dei Comuni facenti parte dell’ATI 4, in data 17/09/2014, ha adottato la delibera n. 29 in cui si stabilisce che “il Piano Regionale Gestione Rifiuti, approvato con delibera regionale n. 301 del 05/05/2009, ha previsto che la tariffa di conferimento negli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti dovrà comprendere un contributo di compensazione (indennità di disagio ambientale), destinato ai Comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali conseguenti all’attività dell’impianto e che l’A.T.I. definisce, in accordo con i Comuni interessati, le finalità del gettito derivante anche prevedendo di utilizzare parte della stessa indennità per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza dell’impianto”;
- la predetta delibera, nello stabilire che il gettito derivante dall’indennità possa essere utilizzato anche per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza dell’impianto, si pone in evidente contrasto con il tenore letterale della Legge Regionale n. 11/2009. La prima, infatti, attribuisce all’A.T.I., e quindi agli Amministratori locali, il potere discrezionale di individuare le finalità cui fare fronte con il gettito derivante dall’indennità e pone, soltanto in via residuale, un’ eventuale destinazione del contributo per agevolazioni tariffarie a beneficio degli utenti e quindi dei cittadini. La seconda, invece, all’articolo 41 comma 3 nel disporre che “l’indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti e per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree”, stabilisce in modo perentorio ed inequivocabile la gerarchia delle finalità cui destinare i proventi derivanti dall’indennità ed individua nelle agevolazioni tariffarie la priorità assoluta cui destinare il contributo in questione;
- il principio cui si ispira il legislatore regionale, risulta essere, pertanto, quello di dare precedenza assoluta alle esigenze dei cittadini residenti nei Comuni sede di impianti, sgravando loro, in quota parte, dell’intero costo del servizio legato alla raccolta/smaltimento rifiuti attraverso le agevolazioni tariffarie, possibili grazie all’impiego dei proventi derivanti dall’indennità ricevuta dai Comuni medesimi.
- Tale principio, contenuto in un provvedimento avente forza di legge, L.R. n. 11/2009, ed essendo, quindi, di rango superiore rispetto sia alla delibera A.T.I. n. 29/2014 sia alla delibera regionale n. 301/2009, cui la delibera assembleare dell’A.T.I. si riferisce, pone un preciso vincolo di destinazione in merito all’utilizzo dell’indennità ed un chiaro e preciso limite al potere discrezionale degli Amministratori. Essi, infatti, devono in primo luogo riversare il contributo a beneficio degli utenti, rinvenibile negli sgravi tariffari contenuti nelle bollette, e, in secondo luogo, qualora se ne ravvisi la necessità, utilizzare la parte residuale dell’indennità per finalità inerenti al miglioramento ambientale e alla dotazione di servizi nelle stesse aree.
Tutto ciò premesso, e tenuto conto che al Comune di Orvieto, essendo sede di impianto di discarica, è riconosciuta l’indennità di disagio ambientale il cui ammontare è stato quantificato, relativamente al 2013, in circa 900.000 euro, e che, pertanto, i cittadini residenti possono beneficiare di tale cifra per vedersi riconosciuti sgravi significativi rispetto al costo del servizio relativo alla raccolta/smaltimento rifiuti, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco di Orvieto, anche quale componente dell’Assemblea A.T.I., ad intervenire tempestivamente presso gli organi costituenti l’Ambito Territoriale Integrato n. 4 affinché venga dichiarata la nullità della delibera n. 29 del 17/09/2014 nella parte in cui, relativamente alla destinazione dell’indennità di disagio ambientale è in evidente contrasto con il disposto di cui alla Legge Regionale n. 11/2009.
Più specificamente, il Consiglio comunale di Orvieto, chiede che venga annullata la parte in cui la richiamata delibera prevede che: “l’A.T.I. definisce, in accordo con i Comuni interessati, le finalità del gettito derivante anche prevedendo di utilizzare parte della stessa indennità per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza dell’impianto” e di sostituirla con la seguente disposizione che riproduce il dettato normativo di cui alla citata Legge Regionale: “l’indennità di disagio ambientale è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti”
Il consigliere proponente
Andrea Sacripanti