Riceviamo dalle associazioni firmatarie e pubblichiamo la nota che segue e il testo dell’esposto denuncia presentato alla Procura della Repubblica di Orvieto. Il progetto presentato da F.C. GROUP S.r.l. ed approvato dal Consiglio comunale di Orvieto ha già prodotto ferventi polemiche per l’impatto ambientale che comporterà e ora si sposta nelle sedi giudiziarie. Presentato anche un ricorso al Tribunale amministrativo.
Presentati esposto-denuncia alla Procura della repubblica di Orvieto ed un ricorso al tribunale amministrativo dell’Umbria.
Con due atti distinti rispettivamente in data 10 e 20 luglio scorso le associazioni ambientaliste dell’Orvietano ed il comitato Amici di Rocca Ripesena hanno depositato un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica di Orvieto e notificato alle parti un ricorso al TAR dell‘Umbria relativamente al progetto edilizio presentato dalla F.C. GROUP S.r.l.
Nel primo i firmatari dell’esposto fanno presente alcune anomalie procedurali e gli avvenimenti accaduti in ordine alla nota vicenda – di cui si è già ampiamente occupata la stampa locale e regionale – chiedendo alla Procura di accertare eventuali profili di illiceità e, conseguentemente, di procedere verso i responsabili di tali violazioni.
Nel secondo, firmato da cittadini di Rocca ed associazioni, vengono portati all’attenzione e al giudizio del Tribunale vari aspetti che hanno contraddistinto questa vicenda.
Nell’ampia documentazione presentata vengono tra l’altro segnalate le dichiarazioni degli uffici comunali circa la mancanza di aree idonee, nel comune di Orvieto, alla realizzazione di edifici destinati alla ricezione alberghiera. Aree che invece risulterebbero già previste nel vigente P.R.G., senza bisogno quindi di procedere ad alcuna modifica dello stesso per il nuovo albergo che si vorrebbe realizzare a Rocca Ripesena.
La medesima variante, a nostro avviso irregolarmente approvata dal comune di Orvieto, ha comportato anche la variazione della classificazione urbanistica di un’area destinata ad ospitare un edificio pertinenziale e di aree esterne a quella della società proponente, declassificando inopinatamente anche edifici tutelati di proprietà di altri soggetti ed addirittura a loro insaputa. In particolare per un casolare e una piccola chiesa, già qualificati come “edifici sparsi costituenti immobili di interesse storico, architettonico e culturale”, si è proceduto di autorità al loro declassamento riattribuendo i relativi codici identificativi ad altri edifici situati in tutt’altra parte del territorio comunale. Ma c’è di più: lo stesso proponente dell’opera, nel redigere le “brevi note” alle osservazioni dei cittadini di Rocca Ripesena e delle associazioni ambientaliste, confessa candidamente di non aver inserito nel progetto, né di aver altrimenti richiesto, la denunziata de-classificazione dei beni vincolati (cosa che non sarebbe neppure potuta accadere per difetto della disponibilità dei beni).
I ricorsi segnalano inoltre il travisamento in merito al contenuto ed alla funzione del procedimento ex- DPR 447/1998 – che possiede ben determinati presupposti – in quanto la variante urbanistica deve essere imprescindibilmente connessa all’insediamento della specifica attività produttiva richiesta. Invece, la variante approvata dal Consiglio comunale è andata persino oltre quanto richiesto dalla proponente, concedendo una cubatura decisamente maggiore di quella necessaria per realizzare l’immobile indicato nel progetto e, quindi, da qui in avanti utilizzabile in qualsiasi momento da parte della F.C. GROUP Srl sotto Rocca Ripesena. Peraltro, la rinuncia espressa dal proponente alla realizzazione di una parte del progetto avrebbe dovuto imporre, in sede di valutazione progettuale, un rifacimento completo dell’intero procedimento, cosa che invece non è avvenuta.
Altro aspetto evidenziato nei ricorsi presentati è quello relativo al fatto che nella documentazione presentata a corredo del progetto alberghiero manca un fabbricato residenziale esistente da anni, come è facilmente dimostrabile da foto aeree ed altra documentazione.
L’edificio non rappresentato è stato in realtà materialmente demolito parecchi mesi dopo la redazione e la presentazione del progetto ma prima che il Consiglio Comunale si pronunciasse in merito all’approvazione. Anzi, i lavori di demolizione hanno avuto inizio contemporaneamente alla presentazione in Comune, da parte del proponente l’opera, della richiesta di modifica del progetto originario su cui si erano espresse le conferenze di servizi. Le determinazioni di queste ultime, e la consequenziale approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale, sono quindi fondate, a nostro avviso, su materiale istruttorio e su atti che non rappresentavano in quel periodo la realtà dei fatti.
Ma un’ altra “eccezione “ avrebbe dovuto interrompere la procedura e rigettare l’intero progetto: ci riferiamo alla proposta contenuta nel progetto del proponente l’opera di modificare la destinazione d’uso dell’attuale agriturismo in country house, cosa che, a nostro avviso, non sarebbe legittima in base alla vigente legge regionale sulle strutture ricettive, poiché tale destinazione può derivare solo dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali, e l’immobile oggetto di trasformazione (l’agriturismo) non rientra in nessuno dei due casi. Circostanza evidenziata già in sede di conferenze di servizi da parte della Provincia di Terni e della Regione dell’Umbria, ma di cui il comune di Orvieto non ha inspiegabilmente tenuto conto.
La variante approvata dal Comune di Orvieto si porrebbe infine in contrasto con le disposizioni per la tutela del paesaggio contenute nel P.T.C.P. della Provincia di Terni in quanto consentirebbe la realizzazione di nuove edificazioni viciniori alla singolarità geologica emergente e costituente appunto la rupe di Rocca Ripesena. Nell’area infatti sono consentiti solo meri interventi di mantenimento e conservazione, rimanendo quindi esclusa qualunque possibilità di nuove edificazioni correlate ad iniziative produttive e/o imprenditoriali, come nel caso di specie.
La vicenda di Rocca Ripesena assume per i ricorrenti, e ci auguriamo per tutti quelli che hanno a cuore la tutela del territorio orvietano, un aspetto paradigmatico in quanto è stata utilizzata, per la prima volta nella storia di Orvieto, una procedura urbanistica abbreviata che, pur prevista da norme specifiche (sulle quali forse sarà necessario riflettere nelle sedi opportune circa l’efficacia e la congruità, visti danni ambientali che è capace di produrre), se non accompagnata da un grande senso di responsabilità verso le importanti caratteristiche paesaggistiche del territorio orvietano, può portare a sgradevoli ed ingiustificati processi di cementificazione ed incontrollata alterazione del paesaggio.
Sono azioni ingiustificate che a nostro avviso per prime le amministrazioni preposte dovrebbero scongiurare già nelle fasi istruttorie anziché adire procedure straordinarie che rischiano di pregiudicare l’interesse generale. Azioni contro le quali, così come già accaduto nel Comprensorio Orvietano, i comitati, le associazioni ambientaliste ed i cittadini tutti non possono che schierarsi in una nuova battaglia, dopo quelle già vinte in un recente passato, per la difesa dei nostri territori, della nostra appartenenza culturale e dei nostri stili di vita.
Comitato Amici di Rocca Ripesena, Orvieto
Associazione WWF – sezione di Orvieto
Associazione Altra Città, Orvieto
Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina (CISA), Orvieto
Associazione Accademia Kronos, Umbria
Associazione Amici della Terra- Club di Orvieto
Associazione sviluppo sostenibile e salvaguardia Alfina, Acquapendente
Comitato P.D. dalla Specul. del Fotovoltaico Selvaggio, C.Giorgio
Rete Salvaguardia Territorio (Re.Se.T.), Bagnoregio
Comitato tutela e valorizzazione Valli Chiani e Migliari, Ficulle
Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Orvieto (Terni)
SEDE
Orvieto, 09.07.2012
OGGETTO: VICENDE URBANISTICHE DEL COMUNE DI ORVIETO- FC. GROUP S.R.L. PROGETTO REALIZZAZIONE COMPLESSO TURISTICO IN LOCALITA’ ROCCA RIPESENA PRESENTATO IN COMUNE IN DATA 20/4/2011- PROCEDIMENTO AI SENSI DEI D.P.R. 447/98 E 160/10-CONFERENZE DI SERVIZI- CONSIGLIO COMUNALE DEL 7/5/2012 – APPROVAZIONE.
ESPOSTO-DENUNCIA
I sottoscritti:
Evaristo Biagioli, nato ad Orvieto (Terni) il 13.09.1958 e residente in Orvieto, Loc. Rocca Ripesena, 63, rappresentante Comitato Amici di Rocca Ripesena -Orvieto
Filippo Belisario, nato a Roma il 09.08.1960 e residente in Orvieto (Terni) in) in Località Osarella, 15, presidente Associazione WWF- sezione di Orvieto;
Mauro Corba, nato a Orvieto (Terni) il 05.09.1941 e residente a Orvieto (Terni) , in Via delle Acque, 16A , presidente Associazione Altra Città- Orvieto;
Vittorio Fagioli, nato a Roma il 20 .02.1942 e residente a Orvieto (Terni) in Loc. Buonrespiro, 63, presidente Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina ( CISA)-Orvieto.
Roberto Minervini, nato a Bari il 30.03.1950 e residente a Orvieto (Terni), in Loc. Benano, 70, presidente Associazione Accademia Kronos- Umbria, Orvieto;
Monica Tommasi, nata a Orvieto (Terni) il 13.02.1970 e residente a Orvieto (Terni) in Via degli Ippocastani, 4, presidente Associazione Amici della Terra- club di Orvieto;
Marco Carbonara, nato a Roma il 24.05.1980 e residente a Acquapendente (Viterbo) in Loc. Predio Pulicaro, 27, presidente Associazione per lo sviluppo sostenibile dell’Altopiano dell’Alfina (ASSAL) Acquapendente;
Fausto Carotenuto, nato a Oriolo Romano (Viterbo) il 19.09.1953 e residente a Castel Giorgio (Terni) in Contrada Torraccia, 3, presidente Comitato difesa speculazione fotovoltaico selvaggio di Castel Giorgio;
Elena Hagi nata a Roma il 13.05. 1978 e residente a Bagnoregio (Viterbo) in Loc. Monterado s.n.c. , presidente Rete di Salvaguardia del Territorio (Re.Se.T) -Bagnoregio;
Stefano Ronci, nato a Roma il 22.07.1950 e residente a Roma in Piazza dei Canotti,3 , presidente comitato tutela a valorizzazione delle valli del Chiani e Migliari (Co.Chia.Mi.) -Ficulle
In merito all’oggetto espongono quanto segue:
PREMESSO CHE:
– La società FC Group s.r.l., amministratore il sig. Franco Ceprini, avvalendosi della normativa di cui al D.P.R. 447/1998 e al D.P.R. 160/10, ha presentato in data 20/4/2011 un progetto per la realizzazione di un complesso turistico (cambio di destinazione di un fabbricato per agriturismo in country house, ampliamento di un ristorante esistente e realizzazione di un nuovo hotel di circa 50 camere, oltre a servizi diversi) il tutto in contrasto con il P.R.G. vigente, richiedendo la sua approvazione con contemporanea variante al P.R.G. stesso. Tale procedura ha comportato la convocazione di due Conferenze di servizi tenute rispettivamente in data 31.08.2011 e 29.12.2011;
– Al progetto veniva allegata documentazione grafica, planimetrie e foto satellitari. Dall’ esame di tale documentazione, appare che alla part.7 del foglio catastale 150 di Orvieto, non è rilevabile la presenza di un fabbricato di ridotta volumetria. Tale fabbricato, in apparenza più ampio di quello risultante sulle mappe catastali, viene invece inspiegabilmente demolito in data 21/3/2012 in data antecedente all’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale di Orvieto avvenuta il 7/05/2012.
– Successivamente, alla conclusione delle predette Conferenze di servizi, con nota del 22/3/2012 la società FC. Group s.r.l. annuncia la presentazione di un progetto di ridotto impatto ambientale, riconoscendo evidentemente l’eccesso di impatto in quello presentato, e successivamente nel documento di “breve replica” del 04/04/2012, divide in due ambiti (1 e 2) il progetto, il primo riguardante la variazione di destinazione d’uso dell’agriturismo esistente e l’ampliamento del ristorante, il secondo la costruzione ex-novo dell’albergo, chiedendo che il Consiglio comunale si esprima sul primo ambito, riservandosi in futuro di presentare un nuovo progetto per l’albergo. Con la conseguenza che il Consiglio Comunale del 07/05/2012 ha analizzato ed approvato un progetto diverso da quello esaminato in sede di Conferenza di servizi.
A chiarimento e supporto di quanto sopra enunciato, si allegano ( allegato 1) osservazioni in merito al procedimento nel caso adottato -basate sugli atti pubblici a conoscenza delle scriventi associazioni- comprensive di documentazione grafica, planimetrie e foto.
SI CHIEDE ACCERTAMENTO DELLE INADEMPIENZE SEGNALATE.
Si richiede, infine, di essere informati circa l’eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p.”.
In fede,
Evaristo Biagioli, Comitato Amici di Rocca Ripesena, Orvieto…………………………………………………….
Filippo Belisario, Associazione WWF – sezione di Orvieto…………………………………………………………..
Mauro Corba, Associazione Altra Città, Orvieto…………………………………………………………………………
Vittorio Fagioli, Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina (CISA), Orvieto……………………………
Roberto Minervini, Associazione Accademia Kronos, Umbria…………………………………………………….
Monica Tommasi, Associazione Amici della Terra- Club di Orvieto…………………………………………….
Marco Carbonara, Associazione sviluppo sostenibile e salvaguardia Alfina, Acquapendente…………
Fausto Carotenuto, Comitato P.D. dalla Specul. del Fotovoltaico Selvaggio, C.Giorgio…………………
Elena Hagi, Rete Salvaguardia Territorio (Re.Se.T.), Bagnoregio………………………………………………
Stefano Ronci, Comitato tutela e valorizzazione Valli Chiani e Migliari, Ficulle…………………………..
urb. 022 (def.)-09.07.2012 /Esposto- denuncia Procura Repubblica Orvieto
OSSERVAZIONI IN MERITO AL PROCEDIMENTO NEL CASO ADOTTATO
Nel merito del procedimento si rileva:
- il giorno 21/03/2012, prima della riunione del Consiglio comunale che esaminerà la questione soltanto nella seduta del 7/05/2012, viene demolito un fabbricato che insiste all’interno della proprietà della società F.C. Group s.r.l. e precisamente alla part. 7 del Foglio catastale di Orvieto n. 150. Quello che appare singolare, esaminando la documentazione grafica e le planimetrie redatte prima della demolizione, in quanto allegate al progetto depositato in Comune in data 20/04/2011, è che già in quella data il suddetto fabbricato (demolito successivamente) non viene né rappresentato e né appare visibile nella documentazione fotografica satellitare allegata. Quindi tale fabbricato, esistente al momento della redazione degli atti grafici e cartografici, in realtà non appare. Tali discrasie compaiono sia nelle planimetrie dello stato attuale, che nella foto satellitare allegata al progetto e nella copia della documentazione catastale.
- La procedura attivata dal Comune attraverso la convocazione delle Conferenze di servizi prevede, in base alla legge, che il Comune stesso possa prendere in esame il progetto presentato per una attività produttiva decritta e definita appunto sulla base di elaborati grafici e tecnici che ne identifichino la dimensione, le caratteristiche, la rispondenza con le disposizioni sanitarie, ambientali, della sicurezza, ecc. La eventuale approvazione dell’opera comporta solo di conseguenza la variazione del P.R.G. Quindi ciò che va esaminato, istruito ed eventualmente approvato è il progetto in tutti i suoi aspetti. Naturalmente il campo è ristretto ai terreni interessati dalla richiesta del progetto, che evidentemente non possono essere altri se non quelli determinati dalla proprietà proponente. Il Comune viceversa ha sottoposto alla variazione della classe di valore, mediante la variazione di alcune schede attestanti la tipicità o il grado di trasformabilità, di fabbricati contigui alla proprietà proponente il progetto, ma che non fanno parte della stessa proprietà. Peraltrola Società FCGroup s.r.l. conferma correttamente di non aver richiesto nulla nel merito, né avrebbe potuto. Come non appare nella disponibilità dello stesso Comune procedere nella variazione al P.R.G. in questo caso. Se la classificazione di valore avesse potuto configurare un impedimento alla approvazione del progetto, avrebbe dovuto consigliare il suo rigetto, e non eliminare il vincolo eventualmente impedente sulla proprietà altrui. Oltretutto del caso in questione non appare traccia nelle istruttorie pervenute e valutate nelle Conferenze di servizi. Dunque il problema che appare utile chiarire è se la variazione al P.R.G. di disposizioni non inerenti la richiesta rientri nella facoltà del Comune stesso o, diversamente, configuri una carenza nella procedura di istruttoria, se non altro in quanto esclusa dagli atti esaminati nella Conferenza di servizi.
- Nel corso delle Conferenze di servizi il rappresentante della Regione e quello della Provincia hanno obiettato in merito alla regolarità del cambiamento della destinazione d’uso del fabbricato realizzato per agriturismo per il quale, appena ultimato, viene richiesta la variazione di destinazione d’uso in country house. La legge regionale infatti impedisce tale destinazione d’uso per i nuovi fabbricati, limitandola a quelli preesistenti (art. 30 , L. R. 27.12.2006, n. 18). La norma potrebbe apparire elusa, nel senso che il fabbricato testé ultimato non avrebbe essere potuto sorgere come country house, e dunque si è aggirata la norma con la destinazione ad agriturismo per poi raggiungere il risultato col successivo cambio di destinazione. Il Comune approva pur non risultando la motivazione e il parere definitivo espresso dalla Regione e dalla Provincia.
- La norma (D.P.R. 447/98 e D.P.R. 160/10) non obbliga alla approvazione di qualsiasi progetto venga sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione comunale. Il progetto che si propone può essere immediatamente rigettato per evidente e generale contrasto con la norma urbanistica vigente o in alternativa avviato il procedimento fondato sulla convocazione della Conferenza di servizi. Evidentemente tra le due opzioni c’è una notevole e sostanziale differenza; tuttavia non esiste motivazione alcuna espressa per l’apertura del procedimento, come nel dibattito interno delle Conferenze non appare né traccia di alcun contraddittorio, né istruttorie che possano mettere in evidenza la opportunità del superamento della incompatibilità col P.R.G. vigente. Per di più, non esistendo traccia di alcuna motivazione che possa far intendere la opportunità del superamento del P.R.G., non appare comprensibile su quale fondamento si possa basare l’istruttoria tecnica in seno alle Conferenze di servizi. Occorre anche rimarcare che nella determinazione n. 21 del 24/01/2012 a firma del dirigente della Provincia di Terni, il riferimento alla delibera di Giunta Comunale n. 174 del 04/08/2011 è incomprensibile, in quanto tale atto deliberativo non risulta, in quei termini, mai deliberato e pubblicato. All’Albo pretorio esistono con quei riferimenti delibere di Giunta che non hanno alcun rapporto con la materia in questione. Tale circostanza è stata fatta rilevare al Segretario Generale il quale ha confermato l’inesistenza di una delibera di Giunta comunale in materia e la esistenza invece di un atto interno passato in Giunta, ma che non risulta né al repertorio, né ai registri archiviati in quanto atto interno privo di efficacia verso l’esterno.
- Nonostante venga citato il richiamo, sia in sede di Conferenza di servizi, che di successiva valutazione da parte del Consiglio Comunale, alle disposizioni relative al paesaggio contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, riconfermate nel P.R.G. di Orvieto, e che oltretutto non risultano modificate e nemmeno richieste di variare, disposizioni contenute nella scheda identificata con il codice 4CiD, sia nel progetto proposto dal richiedente, sia nell’istruttoria in Conferenza, come nei pareri dello stesso Comune, ribadiscono la inesistenza di norme per la tutela del paesaggio, nel presupposto che le uniche tutele debbano risultare quelle di cui alle norme del cosiddetto Testo unico per i beni culturali. Il paesaggio come è noto é bene costituzionale e dunque le disposizioni che regolano la tutela del paesaggio assumono valore di tutela a prescindere dall’organismo che le promuove. L’assenza di ogni considerazione relativa alle disposizioni contenute nel P.R.G. tuttora vigente in quanto invariato o non variabile (vedi precedente punto 2.) che vengono a risultare in contrasto con il progetto, sulla base delle prescrizioni paesaggistico – ambientali di trasformabilità del P.R.G. vigente, rendono il progetto stesso inconciliabile con le stesse ed una omissione la mancanza della evidenziazione del contrasto.
- Il D.P.R. 160/2010 (che peraltro abroga il precedente D.P.R. 447/98 e succ. mod.) all’art.2 comma 1 stabilisce il tipo e l’oggetto delle istanze che possono essere avanzate al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). All’art.7 (procedimento unico) viene descritto il procedimento ordinario da rispettare, e all’art 8. si tratta in particolare dei “Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”. Questi i riferimenti per il caso in questione. E’ necessario sottolineare tuttavia che tale procedura non concerne la richiesta di variante al P.R.G. in senso lato, alla quale potrà seguire poi la predisposizione di un progetto conseguente, ma la presentazione di una istanza per ottenere immediatamente e direttamente l’autorizzazione all’avvio della attività, entro la quale vanno considerati tutte le casistiche e le fattibilità di una opera dettagliatamente progettata e programmata. Tale opera infatti deve rispettare un inizio e una fine dei lavori, ed una successiva agibilità.
Il Comune, invece, con la propria deliberazione ha approvato, sinteticamente due cose distinte:
- delle opere di cambiamento di destinazione d’uso (peraltro da definirne la compatibilità con disposizioni superiori in quanto non comunali), e un ampliamento ad un ristorante per complessivi mc. 3480,34 (compreso l’esistente);
- una volumetria, in applicazione di un indice di edificabilità pari a 0,9, per complessivi mc. 8262, per cui, dedotti quelli di pronta realizzazione di cui al punto 1., se ne deduce una edificabilità rinviata a data da definire per ulteriori mc. 4681,66
Questa tempistica differenziata, e di conseguenza il rinvio della conclusione del procedimento, appaiono in contrasto con l’assunto della legge e portano, secondo noi, all’invalidamento del procedimento adottato. Perdipiù l’invenzione di un indice di edificabilità a futura memoria non risponde alla finalità della legge.
La prima conseguenza è quantomeno che l’affermazione degli amministratori in sede di Consiglio (che dovrà risultare nella registrazione) che garantiva la sola realizzazione di un banale ampliamento di mq. 170 non risponde a verità in quanto la volumetria definita nei calcoli dei volumi per il solo Ambito 1 e ancora residua assomma a mc. 4681,66, peraltro in assenza di qualsiasi indicazione progettuale nel merito; l’ulteriore conseguenza è che si è approvato un fondo di volumetria disponibile per interventi futuri di carattere alberghiero o similari, in totale contrasto con il P.R.G. vigente.
- E’ apparso incomprensibile il senso della “risoluzione” proposta e votata alla conclusione del Consiglio Comunale, in una atmosfera alquanto agitata, presentata dai Consiglieri Olimpieri, Gialletti e Pizzo, che di seguito integralmente si riporta:
“Il Consiglio comunale di Orvieto dà mandato alla Giunta di eseguire – su tutto il territorio
comunale – la ricognizione dello stato e dell’utilizzo di casolari e di immobili adibiti ad uso
abitativo e ad uso imprenditoriale; tale ricognizione dovrà essere effettuata con particolare
attenzione a quegli edifici di carattere storico-culturale che insistono sul territorio del
Comune di Orvieto.”
Tale provvedimento appare incomprensibile sulla base di alcune considerazioni:
- in primo luogo quale è il senso di tale ricognizione all’interno dell’atto in discussione in Consiglio, quale può essere il rapporto. Certamente non può risultare un atto rivolto alla Giunta per un maggiore controllo del territorio verso gli uffici, anche perché si tratta di competenze previste per i responsabili incaricati;
- ricognizione sullo stato e sull’utilizzo dei casolari a quale scopo;
- né potrà risultare una ricognizione quale risposta o comunque atto con qualche riferimento alle osservazioni legittimamente presentate da cittadini in occasione del procedimento avviato per la richiesta di variante al P.R.G. a Rocca Ripesena;
- la cosa è tanto più incomprensibile se messa in relazione ad alcune osservazioni analogamente difficilmente comprensibili da parte dell’Assessore all’Urbanistica, rivolte a non meglio precisati ambientalisti, che sarebbero stati chiamati in causa per identificare responsabilità non si sa di chi e non si capisce su cosa, e soprattutto a che titolo; per controllare il territorio dovrebbero bastare le competenze ordinarie stabilite dalle regole note;
- infine, cosa rappresentano gli edifici storico-culturali all’interno di tale ricognizione ?
Certamente non è possibile ipotizzare che la presentazione di osservazioni legittime abbiano potuto essere intese, in un Paese liberale, quale critica o censura verso l’Amministrazione comunale.
L’allegato CD contiene la documentazione grafica, planimetrie e foto citate relative al caso. Si rimane a disposizione per la fornitura di ulteriore documentazione qualora utile e necessaria.