Riceviamo dal dirigente dell’area tecnico-urbanistica del Comune di Montecchio, dott.Giancarlo Racanicchi, e pubblichiamo. La nota diffusa segue le numerose prese di posizione contro la costruzione dell’impianto a biogas in territorio del Comune di Montecchio, dall’odierna posizione di SEL e dei movimenti ambientalisti fino ad una interrogazione parlamentare, e offre il punto di vista dell’ufficio tecnico del Comune.
A qualche giorno dalla definizione delle problematiche sollevate dall’impianto di biogas in località Cordigliano, corre l’obbligo per lo scrivente Ufficio tornare sull’argomento per riaffermare con toni di pacatezza e correttezza, prima preclusi, l’atteggiamento ed il percorso seguito.
Quanto si andrà a sviluppare non è rivolto, ovviamente, a coloro che rinunciando a priori a percorrere la fase della informazione e della conoscenza, hanno posto in essere comportamenti ingiuriosi ed infamanti sulle persone.
Tali accadimenti, che necessariamente dovranno essere trasferiti in altra sede e che denotano l’assenza totale di motivazioni credibili e sostenibili, hanno creato un vulnus nel tessuto sociale per cui si è ritenuto doveroso adottare questa iniziativa rivolta a quelle persone, poche, molto poche, desiderose di conoscere, prima di effettuare una sintesi, le diverse posizioni delle parti in causa salvo poi con serenità di giudizio, e senza delega alcuna, costruire la propria opinione.
La materia per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata normativamente dalla direttiva comunitaria 2009/28/CE, dal decreto legislativo 03/03/2011 n. 28 ricettivo della predetta direttiva e, per il periodo temporale di riferimento, dal regolamento regionale 04/05/2011 n. 4.
La normativa prevede che l’attivazione di simili impianti è sottoposta ad autorizzazione unica di competenza della Provincia, salvo che per le potenze impegnate inferiori ad un Mw la procedura da seguire è quella della P.A.S. (procedura abilitativa semplificata) chiaramente individuata nell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011. Il progetto in esame è di potenza impegnata pari a 999 Kw. La P.A.S. si configura come un percorso in cui il richiedente l’insediamento COMUNICA E DICHIARA al Comune la propria intenzione di procedere alla realizzazione di un impianto di biogas, ne attesta il possesso dei requisiti soggettivi e può allegare, qualora disponga della documentazione di riferimento, i pareri e le autorizzazioni di rito rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. Funzione del Comune è ESCLUSIVAMENTE quella della verifica di quanto dichiarato, del possesso delle previste autorizzazioni e/o pareri ed acquisirli d’ufficio qualora mancanti. Entro 30 giorni dal perfezionamento della comunicazione/dichiarazione il richiedente HA TITOLO PER INIZIARE I LAVORI. Quanto sopra è avvalorato dal disposto del comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 che testualmente recita: “la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.”.
Il regolamento regionale n. 4/2011 rigidamente disciplina il tipo di materiali da conferire al digestore (art. 4 e art. 5) e lo smaltimento del digestato (art. 6). L’adesione del progetto al dettato normativo sopra citato è stato rigidamente verificato ed accertato dall’Ufficio urbanistica.
I paventati scenari di morti per avvelenamento, di inquinamento e di distruzione ambientale dovranno essere, riteniamo, preventivamente comprovati in sede scientifica e, qualora ritenuti probabili, dovranno essere oggetto di specifiche azioni penali innanzitutto nei confronti di un legislatore così poco attento e superficiale nella pedissequa individuazione delle procedure e fasi di gestione dell’impianto e della loro incidenza sulla salute delle persone.
La denunciata inerzia del Comune nell’adozione di provvedimenti in autotutela è completamente priva di ogni fondamento, mancando nel caso di specie i presupposti giuridici per l’attivazione di tale istituto.