di Massimo Gnagnarini
A seguito delle ultime decisioni del tribunale di Orvieto favorevoli al Comune per la sospensione dei pagamenti a Bnl, sono stato sollecitato a rilasciare un commento anche in relazione alle numerose prese di posizioni critiche circa l’operato dell’amministrazione Concina sulle questioni degli Swap.
L’azione di autotutela del Comune che sta alla base del provvedimento è quella sulla quale io ho sempre insistito. La suggerii al Sindaco Mocio e poi al Sindaco Concina. Si sarebbe dovuto, però, agire con rapidità e stessa determinazione nei confronti di entrambe le banche: BNL e RBS.
A ciò si sarebbero dovute aggiungere le cause per truffa per annullare i contratti e farsi restituire i soldi già pagati.
Invece si è voluto agire solo nei confronti di BNL , mentre agli inglesi abbiamo già sborsato quattro milioni di euro, la metà dei quali per effetto di un accordo transattivo che considero vessatorio e illegittimo.
A differenza del comunicato della PDL, quello dell’amministrazione, più opportunamente, contiene un elemento di prudenza dettato dalla consapevolezza che la partita sugli Swap non è conclusa.
Anzi, a fronte di questa bocciatura del reclamo presentato da BNL sul provvedimento di autotutela del comune di Orvieto bisogna tener conto che è stata pronunciata, due mesi fa, dal Tribunale di Terni, una sentenza che nel merito della validità dei contratti dà torto al Comune e dà ragione alla banca.
Il Tribunale di Orvieto che ha accolto la tesi del Comune secondo cui, qualora l’ente avesse continuato a pagare medio tempore i flussi dovuti a BNL, ciò avrebbe pregiudicato altri creditori dell’amministrazione comunale, non avendo l’ente le risorse sufficienti a far fronte a tutti gli impegni. Sul questo punto che sta alla base della decisione, si legga, con attenzione, un parere autorevole ( Gaudiello, sul Sole 24 ore di due mesi fa).
“ Apparentemente, il giudice ha convalidato la scelta del Comune di dare la priorità a determinati creditori, sacrificando gli obblighi esistenti nei confronti della banca. Se il Comune non è in grado di fronteggiare tutti gli obblighi di pagamento (swap ed altri obblighi) questo normalmente scaturisce da un difetto nella programmazione finanziaria e di bilancio, di cui restano responsabili a vario titolo solo gli organi comunali di volta in volta coinvolti. Questo è ancor più vero se si pensa che le operazioni in derivati in questione erano state stipulate tra il 2003 e il 2006 e dunque sembra difficile poter addurre da parte del Comune imprevisti nella programmazione dei relativi pagamenti. L’ordinanza non prende in considerazione quest’ultimo profilo ponendo solo sulla banca le conseguenze della difficoltà finanziaria del Comune. Con l’ordinanza in questione, però, il giudice civile di Orvieto finisce per autorizzare le decisioni che il Comune assumerà per la riallocazione in favore di terzi di risorse originariamente destinate a onorare gli obblighi previsti dagli swap e in questo modo incide su posizioni presumibilmente spettanti alle decisioni della giurisdizione amministrativa. A ben vedere, infatti, ogni atto che il Comune dovesse assumere (destinando quindi a terzi le risorse un tempo a servizio dello swap) resta sempre ricorribile davanti al giudice amministrativo (e sindacabile dal giudice contabile per i relativi profili erariali) non potendo plausibilmente prevalere l’ordinanza resa dal giudice civile.”
Così stanno le cose e conseguentemente il Comune dovrebbe prudentemente a ciò attenersi senza lasciarsi andare a inopportuni trionfalismi e prevedendo gli opportuni accantonamenti per non far ricadere su chi viene dopo una resa dei conti finale con esborsi di entità tragica.