Il capo della segreteria nazionale del Partito degli animalisti europei, Enzo Rizzo, ha diffidato il comune di Orvieto in merito alla deliberazione dello scorso anno in cui si vietatva di condurre cani in alcune zone della città. La deliberazione suscitò in città molte perplessità e un vivace dibattito, arrivato evidentemente anche oltre i limiti della Rupe.
Segue la diffida di Enzo Rizzo.
Al Signor Sindaco del Comune di Orvieto
Dott. Giuseppe Germani
Via Garibaldi, 8
05018 – Orvieto
Oggetto: ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA – ILLEGITTIMITA’ ORDINANZA SINDACALE N. 31739 del 15/10/2013 punto 1 – RICHIESTA REVOCA URGENTE.
Il sottoscritto Enrico Rizzi, Capo Segreteria Nazionale del Partito Animalista Europeo con sede a Roma in Via Casole d’Elsa 11, domiciliato presso lo studio legale dell’Avv. Alessio Cugini con studio in Roma nella Via San Saba 7,
a seguito delle innumerevoli proteste giunte da diversi suoi concittadini al nostro movimento, i quali chiedono esplicitamente un nostro intervento in merito alla sua Ordinanza n. 31739 del 15/10/2013 relativa al divieto di condurre cani, anche a guinzaglio, all’interno di alcune aree del comune di Orvieto;
PREMESSO CHE
– Nel merito e circa la validità giuridica del punto 1 dell’ordinanza sindacale n. 31739/Sin. del 15/10/2013 si rileva che la giurisprudenza è intervenuta in materia proprio di recente. Ed infatti, il TAR Piemonte, Sez. 2^, sent. 18 maggio 2012 n. 593, ha statuito che risulta illegittima l’ordinanza sindacale che – analogamente a quella da Lei emessa – vieti l’accesso ai cani, anche se al guinzaglio, in tutte le aree verdi pubbliche, in ragione del rischio sanitario derivante dalla mancata raccolta delle deiezioni da parte dei proprietari: a prescindere dalle carenze istruttorie, la situazione risulta infatti agevolmente fronteggiabile attraverso il controllo della polizia municipale. Infatti, il TAR ha affermato che “Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a supportare la decisione del comune di vietare l’accesso dei cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso di potere per carenza di adeguata istruttoria”;
– sotto altro aspetto, si rileva che l’ Ordinanza del Ministero della Salute emarginata nelle premessa della Sua ordinanza e che quindi ne costituisce la base giuridica di riferimento, non è assolutamente applicabile in quanto:
a) l’ORDINANZA del 3 Marzo 2009 – Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani – come modificata e integrata dall’ORDINANZA 22 marzo 2011 – Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani – era un provvedimento provvisorio che ha cessato di avere vigore il 13/05/2013;
b) inoltre,il TAR Lazio, con ordinanza n. 3966/2011 reg. prov. cau., ha sospeso cautelativamente l’efficacia dell’Ordinanza ministerile 3 marzo 2009. Il provvedimento impugnato è stato quello del 22 marzo 2011, con il quale il Ministero della salute prorogava di ulteriori 24 mesi l’ordinanza del 2009; il Tar ha così sospeso tutte le misure derivanti dall’ordinanza del 2009, sia la proroga che le sue integrazioni del 4 agosto 2011;
CONSIDERATO CHE
– il presente atto di diffida, consente – senza oneri per l’amministrazione – di far valere le proprie ragioni, mediante un riesame della questione da parte della S.V. , ove verificato un eventuale errore, può porvi rimedio in autotutela, rimuovendo il provvedimento medesimo riconosciuto illegittimo, senza alcun ulteriore intervento esterno;
– l’accoglimento del presente atto comporterebbe di evitare all’Amministrazione Comunale l’avvio di una procedura infondata con conseguente inutile dispendio delle risorse pubbliche;
– viceversa, qualora il Comune di Orvieto intendesse dare ulteriore corso all’Ordinanza in oggetto, nonostante i vizi di legittimità ed i motivi di nullità di cui sopra, ne conseguirebbero possibili responsabilità di ordine amministrativo, civile, contabile e penale – sia dell’Ente sia personali dei soggetti coinvolti – che il sottoscritto si riserva eventualmente di sottoporre alle Autorità giurisdizionali competenti;
P.T.Q.M.
C H I E D E
che la S.V. disponga, ex art. 21-nonies L. n. 241/90, l’annullamento ovvero la revoca in autotutela del punto 1 dell’Ordinanza Sindacale n. 31739 del 15/10/2013, accertata l’inesistenza, l’inefficacia e, comunque, l’illegittimità dello stessa e degli atti ad esso relativi e presupposti.
Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni assunte ex Legge 241/90 entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente.
Con osservanza
Enrico Rizzi
Capo Segreteria Nazionale
Partito Animalista Europeo