
Il Comune di San Venanzo interviene in tema di manutenzione del territorio ed efficientamento idrogeologico. Con l’ordinanza sindacale n. 9 del 17 febbraio 2026, è stato disposto che tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di beni immobili (terreni, fabbricati e relative pertinenze, opere di sostegno, alberature, siepi) confinanti con strade di proprietà e competenza del Comune, inclusi coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi beni immobili, secondo le vigenti disposizioni in materia, nei tratti di propria competenza ed in maniera continuativa durante tutto l’anno, eseguano le seguenti opere:
Rami, Alberature e Siepi
verifica costante al fine della messa in sicurezza mediante taglio (ove necessario) di tutti gli esemplari arborei, arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es.: alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico), che costituiscano pericolo per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione, ricadenti nelle fasce di pertinenza; sono, inoltre, incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza sopra indicate che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione degli esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile delle Strade Provinciali; continuo monitoraggio di tutti gli esemplari arborei ed arbustivi che, nonostante rientrino nelle fattispecie di cui al punto precedente, non vengono potati o abbattuti.
Fabbricati, muri ed Opere di Sostegno
eseguire la necessaria e costante manutenzione e conservazione di muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danni alle strade pubbliche e relative pertinenze.
Manutenzione delle Ripe
manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale della viabilità pubblica di proprietà e competenza del Comune, con esecuzione, ove occorra, delle necessarie opere di mantenimento; evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi altro movimento di terreno, incluso lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe, per una distanza, in proiezione orizzontale, almeno pari alla fascia di pertinenza stradale; taglio di rami, alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private, con particolare riferimento a quelle adiacenti alle ripe e prospicienti le strade pubbliche, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse; evitare di rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali.
Condotta delle Acque
garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei fossi presenti all’interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti alle strade pubbliche, in modo da evitare, anche nei casi di piogge e nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale pubblica da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali con invasione della viabilità pubblica, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla circolazione stradale, oltre che grave pregiudizio per la pubblica incolumità e sicurezza.
In particolare, si dovrà provvedere alla corretta esecuzione di tutte le normali e consuete pratiche agricole adeguate alla conformazione, tipo ed uso dei terreni, in modo da mantenerli sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguati) sugli appezzamenti di terreno in pendenza, manutenzione costante dei canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso i fossi principali o realizzazione di nuovi canali (se necessario), purché idonei al maggior carico, ovvero convogliamento dei canali medesimi verso corsi d’acqua naturali, anche mediante costruzione di idonei pozzetti di raccolta delle acque, predisposti a tale servizio; impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali (anche privati) adiacenti alle strade pubbliche citate in oggetto che, tracimando, può cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità.
Area Sviluppo delle Infratrutture
escavazione, riprofilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, in modo da favorire il regolare e costante deflusso delle acque stesse nonché la loro immissione nel sistema di raccolta principale. Il materiale proveniente dalla pulitura di scoli, fossi, scarpate, ecc., dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltito tramite apposita ditta autorizzata, secondo le vigenti disposizioni normative in materia; realizzazione dei fossi necessari per permettere il regolare e costante deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi privati, anche se provenienti da terreni di altre proprietà, e di tutti quegli interventi volti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e, comunque, atti ad evitare pericoli anche potenziali per la pubblica incolumità; rimozione tempestiva di frane e realizzazione dei lavori necessari ad evitare il manifestarsi delle medesime.
Si precisa inoltre che, qualora dalle inadempienze verso le disposizioni sopra specificate dovesse derivare grave ed imminente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, l’Amministrazione provvederà alla esecuzione dei lavori d’ufficio con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti. Qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto nell’Ordinanza è a carico del proprietario privato inadempiente secondo la normativa vigente in materia, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inadempienze verso il presente atto.
Il testo dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.sanvenanzo.tr.it/2026/02/18/ordinanza-sine-die-per-la-manutenzione-del-territorio-e-la-sicurezza-stradale/








