
Il Consiglio comunale di Parrano ha approvato un documento nel quale esprime pieno sostegno alle iniziative prese dalla Regione Umbria sul tema delle energie rinnovabili e chiede ai parlamentari umbri, ai quali è stata inviata una lettera con i contenuti del documento, di sostenere le proposte di modifica formulate al Ddl 1718 di conversione del Dl 21 novembre 2025 n. 175 in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
“L’Italia ad oggi è interessata dalla richiesta di autorizzazione di numerosi progetti di installazione di impianti da fonte rinnovabile tra fotovoltaici a terra ed eolici a terra e a mare, comprensivi di grandi opere “accessorie” come sottostazioni elettriche d’impianto, piste, stazioni elettriche di connessione grandi come quartieri, impianti di accumulo in distese di container, elettrodotti”, afferma il Sindaco di Parrano Valentino Filippetti illustrando le modifiche proposte. “Per contro – aggiunge – a fronte di un consistente aumento di potenza elettrica installata, si vive il paradosso di una carenza cronica di attività produttive, a cominciare da quella agricola. Grandi quantità di ettari di terra fertile – osserva Filippetti – vengono sottratti all’agricoltura per installare infrastrutture energetiche che modificano inesorabilmente il paesaggio, sterilizzando e impermeabilizzando interi territori, incidendo pesantemente nel contesto socioeconomico, marginalizzando ulteriormente le tradizionali attività agricole e costringendo la comunità a privarsene per almeno una generazione.
L’art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea — Legge di delegazione europea 2019-2020) – fa notare ancora il Sindaco – introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regolamenta le Fer. Nell’ambito dell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell’uso delle Fer stessa”.
Di seguito il documento approvato dal Consiglio comunale: Oggetto: Sostegno alla posizione della Regione Umbria sul decreto Rinnovabili del Governo. Il consiglio comunale, premesso che: L’intero paese Italia ad oggi è interessato dalla richiesta di autorizzazione di numerosi progetti di installazione di impianti da fonte rinnovabile tra fotovoltaici a terra ed eolici a terra e a mare, comprensivi di grandi opere “accessorie” come sottostazioni elettriche d’impianto, piste, stazioni elettriche di connessione grandi come quartieri, impianti di accumulo in distese di container, elettrodotti;
Per contro, a fronte di un consistente aumento di potenza elettrica installata si vive il paradosso di una carenza cronica di attività produttive, a cominciare da quella agricola. Grandi quantità di Ettari di terra fertile vengono sottratti all’agricoltura per installare infrastrutture energetiche che modificano inesorabilmente il paesaggio, sterilizzando e impermeabilizzando interi territori, incidendo pesantemente nel contesto socioeconomico, marginalizzando ulteriormente le tradizionali attività agricole e costringendo la comunità a privarsene per almeno una generazione.
Che l’art. 5 della Legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea — Legge di delegazione europea 2019-2020) introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regolamenta le FER. Nell’ambito dell’esercizio della delega per l’attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell’uso delle FER.
Tenuto conto che il Governo ha impugnato la Legge ‘Energia Umbria’ per l’articolo che disciplina le aree non idonee e che le modifiche al Testo Unico delle Fonti Rinnovabili, con il nuovo articolo 11-bis del D.lgs 190/2024, riducono tra il 3 e lo 0% del territorio regionale la possibilità di individuare aree idonee per la Regione Umbria. Ribandendo il pieno appoggio alle iniziative e alle deliberazioni della Regione che si è mossa ricercando il massimo coinvolgimento di tutti gli attori interessati a cominciare dai Comuni.
Propone le seguenti modifiche al D.D.L. n. 1718 di conversione del D. L. 21 novembre 2025 n. 175 in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili: Emendamento 1: all’art. 2, comma 1, del D.L. 175/2025, la lett. a) è sostituita dalla seguente: a) all’art. 2, comma 2, primo periodo dopo le parole possono essere ubicati sono aggiunte le seguenti: esclusivamente all’interno delle aree idonee e delle zone di accelerazione individuate ai sensi degli articoli 11-bis, 11-ter e 12 del presente decreto; inoltre le parole: all’art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 sono sostituite dalle seguenti: all’art. 11- bis comma 2;
Emendamento 2: all’art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. nel nuovo art. 11-bis, comma 1, sostituire le parole all’art. 11-ter con le seguenti: agli artt. 11-ter e 12. I due emendamenti sopra riportati, insieme ai successivi Emendamenti 4 e 9, mirano a chiarire la qualificazione delle aree oggetto di mappatura a cura del GSE quali aree idonee ai sensi degli artt. 11-bis e 11-ter e a circoscrivere in via esclusiva al loro interno la realizzazione degli impianti FER, coerentemente con quanto disposto dall’art. 15 – ter della Direttiva RED II.
Emendamento 3: all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. modificare la definizione di cui alla lett. f-bis) di impianto agrivoltaico sostituendola con quella di agrivoltaico avanzato introdotta dall’art.2, comma 1, lett. b) e c) del D.M. MASE 22 dicembre 2023. L’emendamento mira ad arginare la proliferazione incontrollata di impianti agrivoltaici che, ancor più del fotovoltaico a terra, arrecano grave alterazione al paesaggio agrario tipico italiano a causa dell’elevazione dei moduli, limitando la diffusione di tale tipologia ai soli impianti dotati dei requisiti richiesti in conformità con l’obiettivo M2C2-45 del PNRR, da raggiungere al 30 giugno 2026, vale a dire dotati di sistemi di monitoraggio dell’attività agricola in grado di verificare il mantenimento dell’indirizzo produttivo, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo.
Emendamento 4: all’art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. nel nuovo art. 11-bis (Aree idonee su terraferma), al comma 1, primo periodo, dopo le parole di impianti da fonti rinnovabili sono aggiunte le seguenti: oggetto della mappatura di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto: Lo scopo dell’emendamento è quello riportato al precedente Emendamento 2.
Emendamento 5: all’art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. nel nuovo art. 11-bis, lett. l) cancellare il punto seguente: 2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore ai 300 metri. Si sta parlando di una superficie che assommerebbe a 60 ha di estensione per Km di arteria autostradale, su ambo i lati, ovvero di ben 6000 ha per 100 km di autostrada, con rilevanti alterazioni paesaggistiche tanto più gravi ed inopportune in considerazione dei grandi flussi turistici che visitano il nostro Paese percorrendone l’estesa rete autostradale.
Emendamento 6: all’art. 2, comma 1, lett. h) del D.L. nel nuovo art. 11-bis, lett. l) modificare il punto 6) come segue: gli invasi idrici, ad eccezione di quelli ubicati nelle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 ovvero designati tra le zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale. L’emendamento si ritiene necessario al fine di salvaguardare quei numerosi specchi lacustri che, ancorché di natura artificiale, siano pienamente naturalizzati e svolgano funzioni di sostegno della biodiversità, in particolare dell’avifauna acquatica.
Emendamento 7: all’art. 2, comma 2 del D.L. alla fine del primo periodo cancellare il numero 2), per coerenza con il precedente emendamento 5. Emendamento 8: all’art. 2, comma 4 del D.L. la lett. g) è sostituita dalla seguente: g) al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole qualificabili come aree idonee a livello regionale non sono superiori all’1,5 per cento delle superfici agricole utilizzate (SAU);
Emendamento 9: all’art. 2, comma 7, nel nuovo art. 11-ter (Aree idonee a mare), al primo periodo, dopo le parole lettera v), sono inserite le seguenti: oggetto della mappatura di cui all’art. 12, comma 1, del presente decreto, Lo scopo è il medesimo riportato al precedente Emendamento 2.
Emendamento 10: all’art. 2, comma 7, nel nuovo art. 11-quater eliminare le parole per impianti in aree idonee, che insistano in aree idonee e ove ricadenti su aree idonee e cancellare l’intero comma 3 di seguito riportato: Il comma 1 si applica qualora l’impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un’area idonea. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un’area idonea, il comma 1 non si applica. I riferimenti alle aree idonee contenuti nel nuovo art. 11-quater divengono pleonastici a seguito della chiarita esclusività delle aree idonee ai fini della ubicazione degli impianti FER e delle relative opere connesse.
Emendamento 11: modulazione delle tariffe incentivanti in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi di potenza installata/autorizzata.
Delibera: di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. Di approvare le proposte di modifica al D.D.L. n. 1718 di conversione del D. L. 21 novembre 2025 n. 175 in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Di esprimere pieno sostegno alle iniziative messe in atto dalla Regione Umbria con la legge “Energia Umbria”. Di dare mandato al Sindaco affinché si invia questa deliberazione alla Presidente della Giunta Regione Umbria e ai Parlamentari Umbri. Di dare mandato agli Uffici competenti per porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all’adozione della presente deliberazione.








