E’ vietato fino al 31 ottobre lungo le strade, nei boschi e a una distanza inferiore a 50 metri da essi accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli e disperdere mozziconi di sigaretta e fiammiferi accesi. Lo ricorda il Comune di Castel Giorgio in una comunicazione nella quale precisa anche gli obblighi per i proprietari e gli affittuari di terreni adiacenti alle aree boschive, al fine di evitare la propagazione di incendi. I suddetti devono mantenere i terreni liberi da paglia, erbe secche o da ogni altro materiale facilmente combustibile e assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio.
Proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali devono circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro o completamente libero di stoppie, larga non meno di quattro metri da mantenere costantemente pulita. Stesse modalità obbligatorie sono previste per i terreni incolti e tenuti a pascolo ed è fatto obbligo anche di ripulire tutte le aree incolte ricadenti all’interno o nelle immediate vicinanze dei centri abitati per evitare pericoli alla pubblica incolumità e il propagarsi di eventuali incendi. La violazione delle disposizioni prevede sanzioni che vanno da un minimo di 130 a un massimo di 1.300 euro.