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Covid, si estende anche ad Orvieto la protesta dei cittadini che contestano i provvedimenti del Governo

Redazione by Redazione
28 Gennaio 2022
in Cronaca, Secondarie, Archivio notizie
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Si estende anche ad Orvieto la protesta dei cittadini che contestano i provvedimenti del governo chiamati ad escludere dalla vita lavorativa e civile coloro che non si sono vaccinati. Analogamente a quanto sta accadendo altrove, ci si accinge a sporgere una denuncia formale, fondata sul presupposto della violazione dell’articolo 610 del codice penale, cosi come esplicitato nel modello di querela predisposto da uno studio legale di Genova più frequentemente utilizzato in questi giorni per chiedere l’intervento delle Procure.

Volendo dare un peso anche simbolico alla loro azione, i cittadini si sono dati appuntamento venerdì 28 gennaio alle ore 14.30 presso la caserma dei Carabinieri di via Roma a Orvieto, che farà da tramite con la Procura della Repubblica di Terni. Per chi si unirà all’ultimo momento, munito ovviamente di un documento di identità, saranno disponibili modelli della denuncia prestampati da poter essere compilati e consegnati il giorno stesso.

Di seguito il testo della denuncia quesrela che sarà consegnato ai carabinieri.

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA

– L’art. 610 c.p. punisce: “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni”.

* * *

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO CHE

1) Con decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 il Governo, con a capo Mario Draghi, stabiliva, in forza dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2, che tutti gli operatori del comparto sanitario che svolgevano la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali fossero tenuti a sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2.

2) Tale imposizione aveva durata fissata fino al 31.12.2021 ed in caso di rifiuto il sanitario veniva assoggettato ad aberranti “sanzioni”. Ad esso infatti seguiva il demansionamento ad incarichi che non comportassero contatti interpersonali, con conseguente applicazione del diverso trattamento retributivo corrispondente, oppure, qualora il predetto demansionamento non risultasse possibile, come avvenuto nella stragrande maggioranza dei casi, la sospensione dal lavoro con perdita integrale dello stipendio.

3) La norma pertanto introduceva per la prima volta nel nostro ordinamento non già una normale sanzione ma un vero e proprio ricatto dietro precisa minaccia e ciò in assenza di un obbligo vaccinale diretto in senso proprio. O i sanitari accettavano di vaccinarsi o avrebbero perso il diritto al lavoro e alla retribuzione e dunque il loro sostentamento veniva direttamente minacciato. Anzi lo scopo della norma era proprio imporre la vaccinazione a chi non voleva effettuarla attraverso il ricatto alimentare. Tutto ciò era solo l’antipasto a quanto sarebbe accaduto successivamente.

4) Con similare provvedimento attuato con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 la tecnica di spingere alla vaccinazione dietro minaccia è stata utilizzata anche in riferimento al cd. “green pass”. Dal 6 agosto è stato vietato a chi non è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accedere ad una serie di servizi, tra cui ristoranti, bar, palestre, piscine, ecc. Tali requisiti sono alternativamente aver effettuato la prima dose di vaccino, aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti oppure essere guariti nei sei mesi precedenti dal Sars-Cov-2.

5) Con i successivi decreti legge n. 111/2021 e 127/2021, l’obbligo di greenpass è stato esteso, dapprima al comparto scolastico ed universitario e, quindi, a tutto il mondo del lavoro: chi non si vaccina o chi non accetta di farsi un tampone a sua totale cura e spese ogni 48 ore subisce il divieto di lavorare e dunque perde, come già accaduto ai sanitari, la fonte del proprio sostentamento.

6) Con decreto legge n. 172/2021 tutto il personale scolastico, il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la polizia locale sono diventati oggetto di ricatto vaccinale: chi non fa il trattamento perde la retribuzione fino al 15 giugno 2022. Con il medesimo provvedimento l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari è stato esteso parimenti al 15 giugno 2022 ed è stata altresì esclusa la possibilità di adibire il non vaccinato a mansioni diverse e ciò sia per i sanitari che per tutti gli altri soggetti obbligati. Insomma per l’esecutivo chi non cede può morire di fame.

7) In una recente conferenza stampa Mario Draghi ha affermato testualmente che chi non si vaccina muore, ed effettivamente grazie ai suoi provvedimenti si può oggi capire che ciò che ha detto è assolutamente vero. La sola cosa che Draghi ha omesso di dire è quale sarà la causa di morte per chi non si vaccina, non ha infatti detto che i cosiddetti “novax”, in realtà, moriranno di fame a causa dei suoi illegittimi decreti.

8) Con i decreti legge emanati nel corso delle festività (n. 221/2021 del 24 dicembre, n. 229/2021 del 30 dicembre e n. 1/2022 del 7 gennaio 2022), il Governo, sempre con il fine di usare metodi di coercizione violenta verso chi non vuole vaccinarsi, ha esteso l’obbligo vaccinale indiretto (“super green pass”), tra l’altro (oltre che per tutta una serie di attività che potrebbero definirsi “voluttuarie”, ma di comune esercizio), per:

– l’utilizzo dei trasporti pubblici;

– la pratica degli sport di squadra anche all’aperto.

Quanto sopra, si noti, per tutti i soggetti con almeno 12 anni di età, inclusi, quindi, studenti delle scuole medie e superiori ed adolescenti in genere.

9) Con l’ultimo, in ordine cronologico, dei provvedimenti in parola, (decreto n. 1 del 7 gennaio 2022), si è ancora alzata l’asticella vietando il lavoro senza avere effettuato il vaccino o essere guariti dal covid a tutti coloro che hanno più di cinquant’anni fino al 15 giugno 2022 e imponendo l’uso del tampone ogni 48 ore sostanzialmente per qualsiasi attività sociale. Obbligo di tampone da cui i vaccinati sono invece esclusi ancora una volta a riprova di come detto strumento sia una misura prettamente ricattatoria, diretta a spingere al vaccino, e non una scelta diretta alla tutela della salute pubblica. Se fosse la salute l’obiettivo l’obbligo di tampone sarebbe stato imposto anche ai vaccinati, che come evidenziato dai dati possono contagiarsi e contagiare allo stesso modo dei non vaccinati. Ma ovviamente l’obiettivo era solo il ricatto.

10) Siamo dunque davanti ad un esempio addirittura scolastico di violenza privata posto in essere dal Governo. Vale la pena osservare che una simile azione discriminatoria, in radicale contrasto anche con l’art. 3 Cost., non si vedeva in Italia dai tempi delle tragicamente note “leggi razziali”. La Repubblica ex art. 3 Cost. avrebbe in realtà il dovere opposto di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando l’uguaglianza tra i cittadini, impediscono sia il pieno sviluppo della persona umana che l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Oggi il governo ha scientemente deciso di escludere una fetta importante della popolazione dalla società.

11) Tale ricatto non trova alcuna legittimazione neppure nell’art. 32 Cost., norma che consente l’imposizione di trattamenti sanitari con legge, ma mai di trattamenti che siano lesivi del “rispetto della persona umana”. Vietare ad un cittadino di lavorare, così impedendogli di sopravvivere, è certamente contrario al rispetto della persona umana.

In sostanza un ordinamento, al netto di quanto si dirà infra, potrebbe anche introdurre in linea teorica un obbligo vaccinale generalizzato secondo gli stringenti limiti costituzionali e potrebbe prevedere sanzioni per chi si rifiutasse di adempiere. Tali sanzioni potrebbero riguardare la sfera amministrativa (una multa ad esempio) o essere elevate a violazioni di rango penale. Ma un ordinamento invece non può legiferare attraverso l’arma del ricatto od imporre sanzioni che di per sé ledano la dignità umana come il divieto di lavorare. La stessa sanzione penale, anche qualora comportasse il carcere, risulterebbe più umana del divieto di lavorare in sé laddove si consideri che in carcere è garantito al detenuto vitto e alloggio.

Il divieto al lavoro, incidendo invece sulla stessa possibilità di sopravvivere di un individuo, equivale nei fatti ad una sorta di pena di morte indiretta, o si cede al ricatto o non si può sopravvivere. Tale tecnica legislativa è radicalmente illegittima anche rispetto all’art. 27 Cost. che pur, fermo il divieto della pena di morte (anche indiretta ovviamente!), rammenta che in ogni caso le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. La commissione del delitto di cui all’art. 610 c.p. da parte di Mario Draghi e dei suoi Ministri è quindi, ad avviso di chi scrive, manifesta ed indiscutibile.

12) Il delitto in parola assume connotazioni particolarmente gravi laddove il ricatto si estende come detto ai minori (ed a chi su essi esercita la responsabilità genitoriale), impedendo ai ragazzi, nel periodo più delicato della crescita fisica e dello sviluppo della personalità, addirittura la pratica degli sport di squadra all’aperto! Ciò, con il dichiarato fine di indurre i genitori, al fine di non privare i figli della propria vita sociale, a sottoporli ad un trattamento sanitario sperimentale di cui si ignorano i possibili effetti collaterali a medio/lungo termine, per proteggerli da una malattia per essi oggettivamente non pericolosa!

13) Peraltro, come detto, l’obbligo vaccinale stesso in questo caso non ha alcuna legittimità visto che gli stringenti limiti per introdurlo non sono stati rispettati. Occorre infatti sottolineare comela Corte Costituzionale abbia più volte specificato cosa significhi tale precetto statuendo come la salute del singolo non possa mai essere subordinata a quella collettiva e dunque “che la previsione che esso (il trattamento medico imposto) non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze che, PER LA LORO TEMPORANEITÀ e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (cfr Corte Cost. 5/2018 e 258/1994). Temporanea dunque è solo quella reazione avversa che si conclude con la guarigione.Nel caso di specie manca poi la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi.

14) Nel caso di specie manca, poi, la stessa utilità della vaccinazione del singolo per la tutela degli altri, data la totale inefficacia dei vaccini nel contenere i contagi, circostanza che non può essere in alcun modo contestata e che, con riferimento alla situazione attuale ed all’emersione della variante Omicron, è stata ammessa in ogni sede, i dati dell’Istituto Superiore di Sanita sui contagi d’altronde parlano da soli.

15) Non vi è inoltre dubbio alcuno che i vaccini anti Covid, ammesso e non concesso che così possano qualificarsi dal punto di vista tecnico-scientifico, diretti a proteggere dall’infezione in esame, risultino essere trattamenti ultra sperimentali (anche questo può essere negato solo da chi è plagiato dalla propaganda), poiché sottoposti ad autorizzazione condizionata e conseguente monitoraggio addizionale post commercializzazione in virtù dell’emergenza, i cui effetti nocivi sia a breve che a lungo termine sono ancora in fase di valutazione; fatto di cui il Governo è perfettamente consapevole come prova la ben nota introduzione del cd. scudo penale in materia di vaccinazione anti Covid.

16) Purtroppo nonostante la valutazione sia in corso, molti degli effetti nocivi a breve termine sono già emersi in questi primi mesi di sperimentazione. Il rapporto numero nove di farmacovigilanza dell’AIFA (https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1315190/Rapporto_sorveglianza_vaccini_COVID-19_9.pdf) chiarisce infatti che al 26 settembre 2021 si contavano già 608 morti post vaccino (cfr. pag. 13 del rapporto) di cui il 3,7% su 435 valutati correlabili all’assunzione del farmaco stesso per un totale inaccettabile di 16 morti. Per un 30,6% (133 casi) la correlazione resta indeterminabile ma non esclusa dalla scienza e per un 6,2% inclassificabile per mancanza di elementi sufficienti. In definitiva quindi solo il 59,5 % delle morti avvenute post vaccino non pare correlabile. Per non parlare delle reazioni avverse che secondo la farmacovigilanza (pag. 11) sono oltre 101.000 di cui 14,4% gravi con tasso di eventi gravi avversi di 17 ogni 100.000 somministrazioni. Il tutto con buona pace della normale tollerabilità delle conseguenze. Si ricorda che la vigilanza è purtroppo passiva e che dunque per definizione non ogni reazione avversa viene segnalata, anzi è plausibile che questi dati raffigurino solo la punta dell’iceberg.

17) I bugiardini dei singoli vaccini vengono così tristemente aggiornati dalle autorità preposte mano a mano che gli effetti avversi emergono, ad esempio la miocardite e la pericardite, che insorgono quantomeno in un caso ogni diecimila inoculazioni, erano effetti avversi ignoti in principio, ma poi riconosciuti ufficialmente solo a luglio 2021.

18) Si sottolinea altresì che il Governo ha agito anche in totale spregio delle stesse normative Europee. Il regolamento UE 953/2021, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, così come rettificato nella prima erronea traduzione il 5 luglio 2021, al considerando n. 36 recita testualmente: “E’ necessario evitare ogni discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate (…) o hanno scelto di non essere vaccinate”. L’ultima inciso, oggetto di rettifica, non compariva nella traduzione italiana del testo del regolamento ma compariva, fin dal principio, nel testo originale in lingua inglese: “or chose not to be vaccinated”;

19) Per mero tuziorismo difensivo si sottolinea come l’art. 17 del regolamento 953/2021 reciti: “Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (n.d.s. 15.06.2021). Esso si applica dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022”.Ed ancora a chiusura: “Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”. In claris non fit interpretatio.

20) Merita infine menzione lo scandalo assoluto del consenso informato. Il Governo impone un trattamento dietro ricatto, come abbiamo visto il peggiore dei ricatti, ma poi pretende che la vaccinazione sia espressamente dichiarata da ogni singolo individuo come completamente spontanea. Solo il deciso intervento della Magistratura potrebbe a questo punto interrompere la deriva autoritaria in essere.

Tutto ciò richiamato e premesso l’esponente

CHIEDE

Che i responsabili dei fatti di cui in narrativa, dunque il Presidente Mario Draghi e gli altri Ministri del Suo Governo, siano puniti per il reato di cui all’articolo 610 c.p. Indicato, eventualmente anche in forma aggravata, o per quelli meglio visti e ritenuti che si dovessero evincere dalla presente narrativa.

Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria presso il domicilio eletto.

Si chiede altresì l’emissione dei provvedimenti cautelari meglio visti e ritenuti per interrompere le conseguenze del reato in corso visto che il ricatto vaccinale è in piena attuazione, le persone sono purtroppo costrette per sostentarsi a vaccinarsi contro la propria volontà.

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