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Home Cronaca

Nuovo decreto-legge del Cdm: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti”

Redazione by Redazione
13 Agosto 2021
in Cronaca, Secondarie, Archivio notizie
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ORVIETO – Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta odierna, un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza, a partire dal 1° settembre 2021, delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti. Di seguito i provvedimenti previsti:

Scuola e Università – Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile solamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In base all’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
– obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
– vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Prevista anche una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti. Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti – Dal 1° settembre, vengono introdotte nuove norme per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.
Ovvero, sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
– aerei  adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
– navi e traghetti per i servizi di trasporto interregionale, ad eccezione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto potrà avvenire anche senza green pass, purché siano osservate le misure anti contagio. L’obbligo di green pass non viene applicato ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi – Per gli eventi all’aperto, si possono prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

San Marino – Ai soggetti residenti nella Repubblica di San Marino, già sottoposti a un ciclo vaccinale, le disposizioni relative al Green Pass non si applicano fino al 15 ottobre. Per tale categoria verrà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia Europea per i medicinali.

Il decreto prevede, infine, la proroga del contingente impegnato nelle operazioni Strade Sicure impegnato in compiti di contenimento di diffusione del virus e la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi pendenti dal primo agosto al 15 settembre 2021 gestiti dalla Regione Lazio in seguito all’attacco subito ai sistemi informatici.

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