di Pasquale Di Paola
Con gli ultimi aggiornamenti sono stati specificati i contenuti delle linee guida per cercare di rendere piu’ sicure le scuole del Bel Paese. In ottica di prevenzione Covid.
Saranno tassativamente, e senza deroghe, da rispettare la distanza del metro boccale tra alunni, i due metri tra cattedra e banchi piu’vicini ad essa, e rispetto distanza linee di fuga tra banchi e pareti.
Assolutamente da rispettare la distanza prevista dagli esperti per quanto concerne spazi mensa e palestre, densità di affollamento che dovrà assolutamente essere pari a 0,4 alunni per mq (in pratica occorrono 2,5 mq per ciascun alunno). Delicata anche la situazione per le vie di deflusso. Anche in questo caso da rispettare i parametri contenuti nelle linee guida,che prevedono tassativamente che la capacita’di deflusso per gli edifici scolastici dovra’ non superare i 60 alunni per piano.
Ciascuna scuola dovrà essere dotata di un sistema organizzato di vie di uscita, dimensionato in base al massimo affollalmento ipotizzabile in funzione delle capacita’di deflusso ed essere dotata di almeno 2 uscite verso un luogo messo in sicurezza. Inoltre gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente o non docente, qualora distribuiti su più piani, dovranno essere obbligatoriamente dotati,oltre che dalla scala che serve al normale afflusso e deflusso,anche almeno da una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo.
A tutti i componenti della comunità scolastica delle scuole nazionali (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che vi accedano sarà fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso.
Le collaboratrici e i collaboratori scolastici in servizio dovranno tassativamente arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze non sara’ consentito in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o sintomi di raffreddore. In tal caso sara’ necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
Sara’ istituito e tenuto presso le reception di tutte le scuole del Bel Paese un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, genitori compresi, (accessi che saranno consentiti in via del tutto eccezionale e per non differibili motivazioni) con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza. Ovviamente il primo responsabile del non rispetto di una o piu’ linee guide sara’ il Dirigente Scolastico,che risponde in prima persona della tutela della sicurezza e salute degli alunni e del personale della scuola. Capitolo a parte le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.