ACQUAPENDENTE – Il sindaco di Acquapendente emana apposita Ordinanza N° 70 per il divieto di utilizzo di acqua potabile per altri usi.
Ecco il testo integrale:
“IL SINDACO DATO ATTO che all’approssimarsi della stagione estiva, in considerazione del fatto che rispetto alle potenzialità di portata delle fonti di approvvigionamento si registrano consumi molto elevati che rischiano di mettere in crisi la continuità dell’approvvigionamento idrico; VISTA la comunicazione prot. n° 20/7447del 01/07/2020 pervenuta da parte del Soggetto gestore della rete idrica comunale TALETE S.P.A., registrata al protocollo comunale al n° 7494/2020 del 01/07/2020, con la quale si richiedeva l’emissione di ordinanza sindacale per disciplinare l’utilizzo dell’acqua al fine di un uso ottimale in termini di risparmio delle risorse idriche; RILEVATA l’effettiva necessità di disciplinare l’utilizzo dell’acqua potabile, in quanto durante la stagione estiva si verificano disservizi in diverse parti del territorio comunale, dovuti ad un utilizzo indiscriminato delle risorse idriche impiegate per usi diversi da quello alimentare e di igiene pubblica; CONSIDERATE le numerose segnalazioni, da parte dei cittadini, per la carenza di acqua potabile in diverse zone del Capoluogo e delle Frazioni; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Orientamento degli Enti Locali) ed in particolare gli artt. 7bis e 50; VISTO il vigente regolamento di gestione del Servizio Idrico Integrato; O R D I N A con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione, l’assoluto divieto a chiunque di usare su tutto il territorio comunale, acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto per qualsiasi impiego diverso da quello alimentare e di igiene personale e specificatamente: – divieto di utilizzo per irrigazione di orti, e alberi da frutto; – divieto di utilizzo per innaffiamento di piante, siepi, alberi ornamentali, pratini all’inglese e giardini; – divieto di utilizzo per riempimento e mantenimento a livello di piscine; – divieto di utilizzo per lavaggio di veicoli (fatto salvo le attività di autolavaggio regolarmente autorizzate, attrezzature meccaniche e pavimentazioni; – divieto di prelevare con qualsiasi mezzo l’acqua da fontane pubbliche per usi diversi da quelli consentiti. I trasgressori saranno sanzionati a norma dell’Art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i. con il pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00; DISPONE – che della presente ordinanza venga data immediata ed adeguata diffusione ai cittadini residenti sul territorio comunale mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ed affissione in spazi pubblici del Capoluogo e delle Frazioni; – l’invio della presente Ordinanza alla Questura di Viterbo, alla prefettura UTG Viterbo, al Comando Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Acquapendente, al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. Acquapendente, nonché al personale della TALETE S.p.a. addetto al servizio idrico integrato, che eserciteranno rigorosi controlli e l’emissione di eventuali provvedimenti di competenza; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il T.A.R. Lazio ed al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 180 giorni dalla data di pubblicazione. Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è l’Ing. Francesco Paris”.