CASTEL VISCARDO – Il TAR Umbria, con la sentenza n. 263 pubblicata il 22 giugno, nega l’ingente risarcimento del danno, oltre un milione e mezzo di euro, che una Società di Badia Polesine aveva chiesto al Comune di Castel Viscardo a causa della mancata realizzazione di un impianto di cogenerazione a biomasse in località Alfina.
E’ l’ultimo capitolo di una vicenda giudiziaria che parte nel 2015, quando la Società Venco aveva impugnato dinanzi al TAR Umbria il provvedimento di diniego della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) adottato dal Comune.
Il TAR, nel 2016, aveva annullato il provvedimento comunale dando ragione alla Società e torto al Comune, affiancato nella battaglia processuale da un comitato di cittadini, nettamente contrario all’intervento. La sentenza del TAR era stata confermata nel 2018 dal Consiglio di Stato, cui l’Amministrazione Comunale si era rivolta per cercare di capovolgere l’esito negativo in primo grado.
Ma nel frattempo la Società Venco abbandonava l’iniziativa imprenditoriale e decideva di non realizzare più l’impianto perché, a detta sua, erano venuti meno gli incentivi statali stanziati per la realizzazione degli impianti a biomasse e quindi l’investimento non era più sostenibile sotto il profilo economico-finanziario.
Ne è così scaturita l’azione risarcitoria, con la quale la Società Venco puntava ad ottenere il ristoro delle spese effettuate e del mancato utile per l’iniziativa naufragata sul nascere.
L’Amministrazione Comunale, assistita in quest’ultimo giudizio dall’Avv. Lietta Calzoni del Foro di Perugia, con il supporto dei consulenti di fiducia, Prof. Andrea Nasini e Ing. Stefano Cotana, ha smontato, punto per punto, gli importi stratosferici richiesti dalla Società, dimostrando che l’iniziativa imprenditoriale, qualora realizzata, sarebbe stata addirittura in perdita secca.
Ma il TAR non è entrato nel merito delle cifre perché, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’Amministrazione Comunale, ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. In sostanza, la Società ricorrente, secondo il codice del processo amministrativo (art. 30, comma 5), avrebbe dovuto proporre ricorso entro il 13 maggio 2019, mentre invece lo ha proposto il 2 settembre 2019. Troppo tardi, ha sentenziato il TAR Umbria, e quindi la Società è decaduta dal diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
L’Amministrazione Comunale è soddisfatta e può finalmente tirare un sospiro di sollievo, perché nessuna risorsa dovrà essere distolta dal bilancio per essere destinata a ripianare un investimento che il privato si è visto sfumare, mentre resta garantita l’erogazione dei servizi pubblici alla popolazione, senza soluzione di continuità.