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Home Economia

“Ravvedimento” sui Tributi Locali, esteso termine della regolarizzazione

Redazione by Redazione
8 Marzo 2020
in Economia, Secondarie, Archivio notizie
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ORVIETO – L’Assessorato al Bilancio e Tributi comunica che in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente tutti i contribuenti possono avvalersi della opportunità del pagamento tributario avvalendosi del cosiddetto “ravvedimento”, lo strumento deflativo del contenzioso tributario, attraverso il quale è possibile regolarizzare spontaneamente omessi o infedeli versamenti, beneficiando della riduzione delle sanzioni, e quindi ottenendo un notevole risparmio.
L’Assessorato ricorda, infatti, che l’attuale normativa ha esteso alla totalità delle entrate tributarie la disciplina dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472/97 fino ad ora applicabile ai soli tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, mentre in precedenza, per i tributi locali, il termine per il ravvedimento era rappresentato dalla scadenza della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, oltre tale termine non era più ammessa alcuna regolazione agevolata.
Dal 2020, invece, il termine della regolarizzazione di errori e commissioni è esteso fino al 2015, prevedendo una sanzione molto ridotta pari a:
– un settimo del minimo (4,29%) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
– un sesto del minimo (5%) se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene oltre due anni dall’omissione o dall’errore.  Quindi per gli omessi o infedeli versamenti dell’anno 2018, la sanzione sarà pari al 4,29%, per gli anni 2017-2016-2015 pari al 5%. Per l’anno 2019 continuano a valere le altre riduzioni delle sanzioni previste nell’ambito del ravvedimento operoso in caso di regolarizzazione entro un anno dalla violazione.
L’Assessorato ricorda che applicare il ravvedimento significa che il contribuente deve versare oltre all’imposta dovuta e alla sanzione ridotta, anche gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento andava effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. E’ solo versando integralmente i suddetti importi che il ravvedimento si intende perfezionato.
“Si tratta di una opportunità concessa dalla normativa che va senz’altro colta da parte dei contribuenti, infatti – spiega l’Assessore al Bilancio e Tributi, Piergiorgio Pizzo – la normativa prevede l’applicazione di una sanzione ridotta sull’omesso o infedele versamento, rispetto alla sanzione pari al 30% applicabile con emissione di avviso di accertamento”. “Attualmente – conclude – l’Ufficio Tributi del nostro Comune sta accertando l’anno 2015 ma contiamo di velocizzare tale processo entro l’anno, fino ad arrivare ad un’attività accertativa di due anni precedenti all’attuale”.

Per maggiori informazioni i contribuenti si possono rivolgere a: Comune di Orvieto – Ufficio Tributi – Via Roma, 3 – e-mail tributi@comune.orvieto.tr.it – PEC: comune.orvieto@postacert.umbria.it – Tel. 0763-306736-416
Inoltre, sul sito del Comune di Orvieto, è possibile eseguire i relativi conteggi al seguente link:
https://www.riscotel.it/www/calcolo-ravvedimento-operoso/?comune=G148

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