ORVIETO – La Protezione Civile Funzione Associata Area Interna Sud-Ovest orvietano comunica la proroga fino al 30 settembre prossimo per il divieto di accensione fuochi ad alte temperature per pericolo di incendio. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie in caso di incendio doloso, previsto dal codice penale.
Segue legislazione vigente:
Oggetto: Sollecito alle segnalazioni di incendi in base all’art. 9 della Legge 1 marzo 1975 n. 47 “Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi”.
L’art. 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47 (come modificato dall’art. 1/bis della legge del 29 ottobre 1993, n. 428) ha previsto che “E’ fatto obbligo al Sindaco di compilare e trasmettere entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell’Ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d’uso diverse da quelle in atto prima dell’incendio per almeno dieci anni”.
Atteso che negli anni passati numerosi comuni non hanno ottemperato al disposto legislativo, anche per mera non conoscenza della citata legge, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare, nelle forme ritenute più idonee, i sindaci affinché inviino a questa amministrazione, entro il 31 ottobre p.v., i necessari dati e relative planimetrie delle aree percorse dal fuoco.
Al fine di rendere omogenei i dati, si allega alla presente una scheda di rilevamento che dovrà essere redatta dai comuni interessati e fatta pervenire all’indirizzo riportato in calce alla presente.
Atteso che la normativa di riferimento richiede che venga contemporaneamente inviata una cartografia del territorio percorso dal fuoco si specifica che a tal fine dovrà essere utilizzata cartografia I.G.M. al 25000 od altra cartografia tecnica regionale, laddove già disponibile.
Con l’occasione, si ritiene opportuno che venga anche rammentato che, a termini dello stesso articolo di legge sopra richiamato, in tutti gli atti di compravendita di aree e di immobili ricadenti nei territori percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato, a pena di nullità dell’atto, il vincolo decennale che fa divieto di modifica della destinazione d’uso rispetto a quelle in atto prima dell’incendio.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Aldo Cosentino)
Ministero dell’Ambiente
Servizio Conservazione Natura
Via Capitan Bavastro n. 174 – 00147 ROMA
All’attenzione del funzionario Sig. Paolo Gonzales
(tel. 06/5722-8588 opp. 5722-8508/11/12/15 – Fax 06/57288328).
LEGISLAZIONE PENALE
Il codice penale divide gli incendi boschivi in tre categorie: Incendi dolosi, danneggiamenti da incendio e incendi colposi.
INCENDI DOLOSI:
Si ha il DOLO quando l’evento non solo è preveduto ma anche voluto dall’agente. Quindi, agisce dolosamente colui che appicca il fuoco in un’aria verde con il preciso scopo e finalità di bruciarla. Questo tipo di reato è previsto dai seguenti articoli del Codice Penale:
GLI ARTICOLI DEL CODICE PENALE SONO AGGIORNATI IN BASE ALLA CONVERSIONE IN LEGGE N. 275 del 6. 10. 2000 DEL D. L. – del 4.08.2000, E ALLA LEGGE QUADRO N. 353/2000.
ART. 423 C.P.: (INCENDIO).
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La disposizione precedente si applica anche nel caso d’incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica .
Art. 423-bis C.P.: (INCENDIO BOSCHIVO).
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero sui vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente
ART. 425 C.P.: (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI).
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili ;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
ART. 435 C.P. : (“FABBRICAZIONE E DETENZIONE DI MATERIE ESPLODENTI”).
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO.
La differenza con la categoria precedente consiste nel fatto che l’azione non viene compiuta con l’intenzione di provocare un incendio, bensì con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui (es.: appiccare il fuoco a delle strutture segnaletiche o ricreative di un Parco nazionale, ad una pianta isolata, oppure, nel caso di una lite tra vicini di podere, quando il fuoco viene appiccato per dispetto nel campo del confinante ma le fiamme non raggiungono, neanche potenzialmente le caratteristiche di diffusione e pericolosità per l’incolumità pubblica. E’ il caso anche del fuoco che viene appiccato ad un piccolo insieme di piante isolate e subito spento senza creare alcun pericolo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente articolo:
ART. 424 C.P.: (DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.
Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall’art. 423 Bis.
INCENDI BOSCHIVI COLPOSI.
Un reato si definisce colposo quando il fatto viene compiuto per imprudenza, negligenza o imperizia.
Un reato è quindi colposo quando manca la volontà dell’evento che invece caratterizza il dolo. Tutti coloro quindi che, a causa di una condotta incivile e irresponsabile, pur recandosi in un bosco senza avere l’intenzione di bruciarlo, provocano ugualmente un incendio, compiono un reato colposo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente articolo:
ART. 449. C.P.: (DELITTI COLPOSI DI DANNO).
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell’articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI:
ART. 451 C.P. : Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibile apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio è punito con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa da lire 200 mila a 1 milione.
LEGISLAZIONE CIVILE:
D.L. 30.12.1923 n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani” (Legge Forestale). Si tratta della normativa fondamentale in materia forestale: ha creato un piano organico sulla politica forestale nazionale definendo i compiti della Guardia Forestale ed istituendo i vincoli idrogeologici. Nella legge vengono posti i primi vincoli sui terreni boschivi e vengono predisposte, negli artt. 8, 9,10, e 11, le “Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale” (P.M.P.F) che prevedono una serie di limitazioni e cautele per la tutela dei boschi. In particolare, riguardo la prevenzione e la repressione del pericolo degli incendi boschivi si fa riferimento ai seguenti articoli:
ART. 9 lettera a): nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani Piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno.
ART. 33: chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, è punito a norma dell’art. 435 del Codice Penale così come modificato dall’art. 652 del nuovo codice penale (Arresto sino a 3 mesi, e l’ammenda sino a L. 600.000).