ORVIETO – Di seguito si riporta l’ordinanza del sindaco, estesa all’intero territorio comunale di Orvieto per l’esecuzione, da parte dei proprietari frontisti, di interventi di manutenzione di fossi, ripe ed in materia di condotta delle acque e dei canali artificiali per evitare allagamenti e il mancato deflusso delle acque e degli scarichi.
L’ordinanza è rivolta:
1) Ai proprietari o conduttori di terreni fronteggianti le strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere, e, comunque, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, a provvedere ciclicamente:
a. Alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento;
b. Alla sagomatura, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
c. A ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
d. Alla rimozione tempestiva di tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge;
e. Nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) a eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno mt 2,00 (metri due) dal ciglio del fosso, così come previsto dall’art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno di mt. 4 dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade;
f. Nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o un canale posto al confine della proprietà, a ripristinare immediatamente il regolare deflusso dello stesso;
g. A mantenere i fossi ed i canali presenti lungo le strade private e pubbliche, quelli all’interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, per i quali è stabilito il divieto di eliminazione senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso, valutato favorevolmente dal competente Ufficio Comunale;
2) Le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto dovranno essere effettuale entro il 30 ottobre di ogni anno
3) I soggetti di cui al punto 1. dell’ordinanza devono provvedere ciclicamente a quanto disposto dal D. Lgs. 30/04/01992, n. 285 ed in particolare:
• Quanto a siepi, piantagioni e alberature (art. 29 del Codice della Strada e art. 26. C. 6, del D.P.R. n. 495/1992):
– A mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica a distanza ed angolazione necessaria;
– A rimuovere nel più breve tempo possibile, gli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che per effetto di intemperie o per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano stradale;
– A rispettare la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare alberi lateralmente alla strada, che non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri; la distanza per impiantare siepi vive, anche a carattere stagionale, tenuta ad altezza non superiore ad un metro, lateralmente alle strade, non può essere inferiore ad 1 metro;
• Quanto ad opere edili in genere fronteggianti le strade (art. 30 del Codice della Strada): a porre in essere tutti gli accorgimenti ed opere per conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
• Quanto alla stabilità di ripe ed opere di sostegno (art. 31 del Codice della Strada): a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, , in stato tale da impedire frane o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;
4) Tutti i proprietari o gestori di fondi, anche non in diretta connessione con la viabilità comunale e vicinale, devono provvedere, in virtù degli artt. 913, 915, 916 917 del Codice Civile e dell’art. 32 del Codice della Strada, alla pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, compresa la rimozione degli ingombri; più precisamente ordina agli stessi di provvedere:
a. Alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
b. Allo scavo e approfondimento, a giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire con particolare attenzione al livello di scorrimento, impedendo ristagni o rallentamenti;
c. A ripulire, nei tratti canalizzati i tombini e i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso.
Si avverte che:
• ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00, in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000;
• tutti che hanno l’obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che, qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato all’esecuzione dei lavori necessari, gli stessi potranno essere eseguiti d’ufficio e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti, oltre alle sanzioni di legge;
• qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente posto a carico degli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute in merito da questa Amministrazione;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione dell’atto innanzi al Tribunale Regionale dell’Umbria ( ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104), ovvero, entro 120 gg dalla stessa data con ricorso straordinario al capo dello Stato (ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199)
• tutti i cittadini interessati possono contattare, per eventuali informazioni in merito al contenuto della presente ordinanza:
– il Settore Manutentivo Comunale: 0763 306323 dalle ore 8:00 alle ore 14:00
– il Comando Polizia Locale di Orvieto: 0763 306203 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:00 alle ore 20:00
Chiunque è obbligato ad osservare la suddetta ordinanza.
In tal senso, l’ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune www.comune.orvieto.tr.it e sulla pagina facebook del Comune di Orvieto, nonché la sua pubblicazione a mezzo stampa locale ed è stata inviata a: Prefettura di Terni, Comando Stazione Carabinieri Forestali di Orvieto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Terni – Distaccamento di Orvieto, Comando Polizia Provinciale di Terni, Comando Polizia Locale di Orvieto, Dirigente del Settore Manutentivo Comunale, Consorzio di Bonifica Val di Paglia e Val di Chiana Inferiore, U.S.L. Umbria 2 – sede Orvieto, Funzione Associata di Protezione Civile dell’area interna sud-ovest dell’Orvietano e Associazioni degli Agricoltori (Coldiretti, Confagricoltura e Confederazione italiana Agricoltori).