La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessore alla Caccia Fernanda Cecchini, ha deliberato oggi la preadozione della modifica del calendario venatorio per la stagione 2019/2020 approvato il 17 maggio scorso che, nelle more dell’approvazione del Piano faunistico venatorio, non conteneva le ipotesi di apertura anticipata previste dalla legge nazionale sulla caccia (legge 157/1992, articolo 18 comma 2) contrariamente alla costante prassi adottata negli anni precedenti.
Con l’approvazione del Piano faunistico venatorio, con deliberazione dell’Assemblea legislativa dell’8 agosto, è maturato il requisito previsto dalla normativa nazionale che rende possibile l’individuazione di giornate aggiuntive antecedenti l’apertura della terza domenica di settembre.
L’eventuale introduzione di modifiche in tal senso al calendario venatorio interviene su di un atto obbligatorio per legge (ai sensi dell’art. 18 comma 4 della legge 157/1992) ed è condizionata dal parere obbligatorio non vincolante dell’Ispra-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e della Commissione consiliare competente.
Solo e soltanto a seguito del perfezionamento dell’iter amministrativo dei due pareri consultivi la Giunta regionale potrà decidere in via definitiva la modifica al calendario venatorio 2019/2020 in vigore. L’assessore Cecchini ha convocato al riguardo la Consulta faunistico venatoria, che si è riunita il 12 agosto scorso. Dalla riunione è emersa come ipotesi di lavoro per la modifica del calendario venatorio l’aggiunta al testo in vigore di due ulteriori giornate, individuate nelle date di domenica 1 settembre e domenica 8 settembre, limitatamente alle seguenti specie: tortora, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia.
La Giunta regionale ha pertanto stabilito oggi di preadottare le seguenti modifiche del calendario venatorio per la stagione venatoria 2019/2020, così anche da renderlo omogeneo con le regioni confinanti:
– sostituire i punti 1 e 2 della lettera A con i seguenti:
1) a) i giorni 1 e 8 settembre (8 settembre fino alle ore 13.00) esclusivamente da appostamento temporaneo o fisso con richiami vivi alle seguenti specie: TORTORA – CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;
b) dal 15 settembre 2019 al 15 gennaio 2020 alle seguenti specie: CORNACCHIA GRIGIA – GHIANDAIA – GAZZA;
c) dal 15 settembre al 30 ottobre 2019: TORTORA;
d) dal 15 settembre al 30 dicembre 2019 alle seguenti specie: ALLODOLA – CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO – MERLO – QUAGLIA – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
2) dal 15 settembre 2019 al 30 gennaio 2020 alle seguenti specie: ALZAVOLA – GERMANO REALE – MARZAIOLA – COLOMBACCIO – BECCACCIA – BECCACCINO – CANAPIGLIA – CESENA – CODONE – FISCHIONE – FOLAGA – FRULLINO – GALLINELLA D’ACQUA – MESTOLONE – MORETTA – MORIGLIONE – PAVONCELLA – PORCIGLIONE – TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – VOLPE;
– sostituire il primo paragrafo della lettera C con il seguente:
“Nel mese di settembre, fatto salvo quanto previsto alla lett. A punto 7 la caccia è consentita i giorni: domenica 1, domenica 8, domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato 28 e domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì”.
– inserire alla lettera D:
• il 1 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,30;
• il 8 settembre dalle ore 6,15 alle ore 13,00;
– aggiungere alla lettera F il seguente punto:
“9) I giorni 1 e 8 settembre l’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia di cui al punto D e l’appostamento temporaneo deve essere allestito esclusivamente con capanni in tela o equivalenti che possono essere rivestiti con materiale vegetale, fatti salvi i divieti di cui al precedente punto B 2. A chi viola la presente disposizione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 39 comma 1 lett. nn) della legge regionale 14/1994”.
– inserire alla lettera G il seguente capoverso:
“- è vietata l’attività venatoria i giorni 1 e 8 settembre;”
sostituire alla lettera I il primo periodo con il seguente:
“L’addestramento e l’allenamento dei cani è consentito dal 18 agosto al 12 settembre 2019 con esclusione dei giorni 1 e 8 settembre, dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 al tramonto, escluso il martedì e il venerdì di ciascuna settimana, in tutto il territorio regionale, con l’eccezione dei terreni in attualità di coltivazione”. La proposta di preadozione della modifica del calendario venatorio verrà trasmessa alla III Commissione Consiliare permanente e all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per l’acquisizione dei pareri prescritti, indispensabili per l’approvazione definitiva.