ORVIETO – Il Consiglio Comunale di Orvieto ha approvato (7 favorevoli: maggioranza; 6 astenuti: opposizione) la modifica degli artt. 2-3-7 del Regolamento Comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno approvato ad aprile del 2016 e, precisamente:
– all’Art. 2 viene inserito il comma 4: “Presupposto dell’imposta è l’alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali si intendono: alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, country house, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, centri di vacanza per ragazzi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e residenze d’epoca, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’art.4 del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n. 96/2017”;
– All’art. 3 viene inserito il comma 2: “I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore o il proprietario della struttura ricettiva di cui all’art. 2, comma 4; il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno di cui all’art.4, comma 5 ter del D.L. n.50/2017, convertito in Legge n. 96/2017 e, per i soggetti non residenti in Italia, l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4 comma 5 bis dello stesso decreto. In questi casi, la riscossione deve essere espressamente disciplinata con apposita convenzione”;
– All’art. 7 vengono inseriti i commi 3-4-5-6: “3) La dichiarazione mensile deve essere effettuata accreditandosi al portale on line messo a disposizione dal Comune di Orvieto; 4) I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Orvieto; 5) La dichiarazione va presentata anche in caso di presenze uguali allo 0; 6) I soggetti responsabili degli obblighi tributari, di cui all’art. 3 comma 2, in qualità di agenti contabili, sono tenuti alla presentazione al Comune di Orvieto del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente”.
E’ stato inoltre stabilito che l’efficacia dell’imposizione per le locazioni brevi di cui alla legge n. 96/2017 avrà decorrenza dal 1° febbraio 2018.
Come è noto, il D.L. n. 50/2017, convertito in Legge n. 96/2017 definisce la locazione breve con la quale vengono stipulati contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto, persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare; inoltre stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale;
La Legge Regionale n. 8/2017, definisce gli alloggi locati per finalità turistiche e obbliga i soggetti che intendono locare questi appartamenti a darne comunicazione al SUAPE del Comune.
L’atto è stato illustrato dal sindaco, Giuseppe Germani il quale ha affermato: “In funzione della Legge 50/2017 equipariamo gli affitti brevi all’altra serie di affitti dedicati al turismo, anch’essi inseriti negli obblighi della Tassa di Soggiorno. Per raggiungere questo obiettivo, quindi, con questo atto si va a modificare il regolamento. Inoltre, dal 1° febbraio 2018 la comunicazione dovrà avvenire per via telematica attraverso un software di cui l’Amministrazione si è dotata a seguito di esplicita richiesta degli stessi operatori, che da circa due mesi hanno condiviso tale percorso. La normativa prevede espressamente l’applicazione dell’Imposta di soggiorno alle locazioni turistiche brevi, pertanto, viene modificato l’art. 2 del vigente Regolamento Comunale, così come l’art. 3 inserendo quali sono i soggetti responsabili degli obblighi tributari sono, cioè: il gestore o il proprietario della struttura ricettiva, il soggetto che incassa il corrispettivo del soggiorno e, per i soggetti non residenti in Italia, l’eventuale rappresentante fiscale. In questi casi, la riscossione viene espressamente disciplinata con apposita convenzione”.
Dibattito:
Andrea Sacripanti (Gruppo Misto): “E’ un atto dovuto rispondente a leggi dello Stato, tuttavia annuncio il mio voto di astensione rispetto all’impianto in generale e alla normativa che sovrintende il provvedimento stesso, in quanto viene meno lo spirito per il quale erano state introdotte tali innovazioni per incrementare il reddito familiare che, invece, si stanno rivelando come una opportunità per incrementare le entrate statali. Una astensione quindi non nei confronti del provvedimento ma verso queste norme che strozzano ancora di più quei cittadini virtuosi che mettono a disposizione una camera nella propria abitazione”.
Lucia Vergaglia (M5S): “Concordo sul concetto di sperequazione tra imprenditori professionisti della ricettività e privati che non sono certo paragonabili, basti pensare agli standard qualitativi e alla sicurezza. La legge lo impone e va rispettata, mi soffermo allora sul come l’Amministrazione abbia recepito la norma, ovvero nel regolamento non intravedo una impronta tesa allo sviluppo. Peraltro data la decantata uscita dal predissesto non vedo perché farlo ora e soprattutto in questo periodo. Rinviare sempre alla normativa nazionale senza porsi il problema più a fondo denota una certa superficialità rispetto all’analisi dell’offerta turistica. Quindi parlerei più di una prescrizione più che un regolamento. Astensione”.
Dichiarazioni di voto, Stefano Olimpieri (Identità e Territorio): “La norma che si inserisce nel regolamento è un atto dovuto. Io avrei preferito che insieme alla modifica regolamentare fosse stato possibile capire il quantum finanziario, ovvero il concreto introito per le casse comunali derivante dall’allargamento della platea dei contribuenti per il comparto turismo, nel 2017 si ebbero 420 mila euro di gettito che nel 2018 evidentemente aumenteranno. Ricordo anche che il Sindaco sottoscrisse in campagna elettorale un documento che prometteva la cancellazione della tassa di soggiorno, cosa che non è avvenuta in alcun modo, anzi viene ampliata la platea dei soggetti che dovranno versare questa tassa. Rimarco la differenza tra chi ha una storia di gestione professionale degli alberghi e per questo sostiene dei costi, e chi invece gestisce una o due stanze nella propria abitazione. L’Amministrazione Comunale dovrà prima o poi prendere in considerazione questi aspetti. Per tutte queste ragioni ci asterremo”.
Andrea Taddei (PD): “Accogliamo con favore questa regolarizzazione sulla tassa di soggiorno. Le sottolineature fatte da Vergaglia e Olimpieri sono inserite nel regolamento. Sul ‘mantra’ della promessa elettorale non mantenuta, ricordo che, da tempo in accordo con gli operatori, è stato stabilito di indirizzare la tassa di soggiorno alla promozione della città”.
Roberto Meffi (Forza Italia): “Un atto dovuto che ci sembra che abbia un logica, tuttavia attendiamo dalla Giunta una diversificazione dell’imposta stessa. Ci asteniamo fiduciosi che la Giunta dia seguito a queste nostre richieste e faccia una delibera esauriente delle strutture che sono nel nostro territorio”.