Tassa di soggiorno, destinazione del gettito “impropria”. Ad Orvieto B&B e affittacamere minacciano azioni legali. Di seguito la lettera – diffida che l’associazione Abba ha inviato al Comune di Orvieto.
La “Associazione ABBA” (Associazione Bed & Breakfast e Affittacamere) in persona del legale rappresentante, Presidente, Sig. Daniele Morroni, invia la presente al fine di contestare fin da ora, con piena salvezza di diritti di impugnazione nelle più opportune sedi anche degli atti presupposti e conseguenziali, le modalità di destinazione del gettito derivante dall’Imposta di Soggiorno per il triennio 2015 / 2017 deliberate dalla Giunta Comunale secondo il prospetto Allegato “A” della Deliberazione n. 150 del 02.07.2015.
In detto atto, che si allega alla presente per migliore comprensione, il Comune di Orvieto, Assessorato Bilancio e Tributi, nello stimare un gettito derivante dall’applicazione della Imposta di Soggiorno di cui al D. Lgs 04.03.2011 n. 23 in Euro 400.000,00 annue per il triennio, ha ripartito l’impiego della suddetta somma a parziale o totale copertura di capitoli di spesa del tutto estranei alle finalità dell’imposta in oggetto, che sono state ben chiaramente indicate nella norma istitutiva dell’imposta e nello schema di Regolamento Generale approvato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla riunione n. 161 del 02.11.2011.
In detti atti si afferma infatti senza possibilità di diversa interpretazione che “L’imposta di soggiorno può essere istituita .. esclusivamente per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè degli interventi di manutenzione e recupero, nonchè di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale.” (all. 1 comma 2 dello Schema di Regolamento approvato dalla P.C.D.M.).
Parimenti, la legge istitutiva del tributo, all’art. 4 statuisce che “il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.”
Il Comma 3 dell’art. 1 del richiamato Schema di Regolamento indica, nelle lettere da a) ad i), con elencazione esemplificativa e non esaustiva, ma di chiaro significato interpretativo, i settori nei quali il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta può essere impiegato.
Il Regolamento del Comune di Orvieto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Orvieto del 27.08.2012 n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, è ancora più esplicito e vincolante, sul punto relativo alla destinazione del gettito derivante dall’imposta, in quanto stabilisce che il medesimo sia “destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Orvieto, per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno della promozione della città e a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. “ (Art. 2 comma 1).
Alla luce di tale complesso normativo e regolamentare può senza dubbio censurarsi la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 02.07.2015, nella quale l’allocazione delle risorse economiche derivanti dal gettito stimato per gli anni 2015/2017 viene effettuata in aperta violazione di detti principi.
– La più macroscopica delle violazioni è quella relativa alla copertura del capitolo di spesa 57054, “Illuminazione Pubblica”: sulla totale somma di Euro 418.900,00 viene prevista la copertura di Euro 133.350,00 con i proventi della imposta di soggiorno.
L’illuminazione pubblica è qualificata come “servizio pubblico locale”, dall’112 del D.Lgs, n. 267 del 2000, ed era già qualificato come “servizio pubblico comunale” dall’art. 1 Lett c) del RD 2578/1925 oltre che dal “Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali” n. 383/1934. (V. anche Tar Lombardia Sez. Brescia 15.01.2013 n. 30; Consiglio di Stato Sez. V, 25.11.2010 n. 8231 e molte altre).
Ritenere di qualificare tale posta di bilancio come collegata al settore turistico, alla sua promozione, alla fruizione e recupero, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali è assolutamente impossibile.
Nè si può ritenere credibile che essa possa rientrare nel finanziamento dei servizi pubblici locali connessi con dette finalità, essendo del tutto avulsa da qualsiasi rapporto di strumentalità con esse.
Peraltro non può neanche sostenersi che l’imputazione possa essere connessa con una maggiore spesa collegata ad un costo aggiuntivo richiesto da finalità latamente collegate al turismo, visto che il relativo capitolo di spesa per l’anno 2015 è stato ridotto di oltre il 15% rispetto all’anno antecedente e l’Amministrazione ha pertanto previsto una riduzione del servizio, a detrimento dell’utilità dei cittadini, e conseguentemente anche dei turisti.
E’ di palese evidenza il contrasto con il complesso normativo e regolamentare sopra indicato, posto che il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri citato, all’art. 1, lettera i), prevede che in merito ai servizi pubblici locali, possa essere data copertura esclusivamente per le “maggiori spese connesse ai flussi turistici”.
L’applicazione, ormai consolidata, dell’obbligo di motivazione connaturato all’emissione di qualsiasi atto amministrativo, dettato dalla L. 1990 n. 241 e s.m.i., imporrebbe altresì di indicare quali siano i motivi per i quali detta porzione di spesa del servizio pubblico di illuminazione possa essere imputata al settore turistico.
La mancanza di qualsivoglia indicazione, anche nella parte descrittiva della delibera, o di atti istruttori in merito, integra tale ulteriore vizio.
Conseguentemente non vi è modo di giustificare la palese illegittimità dell’imputazione, che costituisce un grave abuso di carattere politico, un atto contabilmente illegittimo, che produce una ingiusta sottrazione alla Città ed agli operatori del settore di preziose risorse che dovrebbero essere invece correttamente canalizzate in progetti di promozione e valorizzazione dell’offerta turistica e delle strutture, come la legge impone, in grado di far crescere non solo il settore del turismo, prioritario per l’economia della Città, ma anche tutti gli altri settori dell’economia sui quali il maggiore flusso turistico è in grado di dare, direttamente e indirettamente, un concreto impulso.
A considerazioni simili deve pervenirsi per tutte le altre voci contenute nello schema delle allocazioni delle previsioni di incasso.
– Quanto alla “Gestione del palazzo dei Congressi”, è stata prevista una copertura integrale del servizio con il gettito dell’imposta.
Si tratta di una decisione illegittima e gravemente lesiva dell’interesse degli operatori turistici del settore.
In primo luogo, infatti, la gestione del palazzo dei congressi ha una ricaduta positiva su tutti gli operatori economici, in quanto il flusso degli interessati è in grado di produrre maggiori entrate non solo per le strutture ricettive, quanto più propriamente per gli operatori della ristorazione e per i commercianti in genere.
Secondariamente, la stragrande maggioranza delle attività che vengono svolte all’interno del Palazzo dei Congressi ha durata giornaliera, cosicchè la ricaduta sugli operatori del settore è per gran parte delle iniziative ivi svolte praticamente nulla.
Da ultimo moltissime attività tenute all’interno della struttura sono di carattere meramente cittadino, quali assemblee pubbliche, riunioni politiche o di associazioni locali, cosicchè non possono condurre ad alcun ritorno per il comparto gravato dall’imposta.
Appare pertanto ingiusto ed illegittimo finanziare integralmente la struttura con il gettito derivante dall’imposta di soggiorno.
Inoltre dovrà essere specificata la destinazione del gettito a specifici interventi di miglioramento o potenziamento della struttura e non al suo semplice funzionamento, in quanto diversamente si tratta di pagare illegittimamente, con i proventi dell’imposta, una spesa corrente già in bilancio.
– Le ultime considerazioni valgono anche per la retribuzione del personale del servizio turistico.
L’ampia indicazione della legge istitutiva dell’imposta rende evidente che la ratio della stessa sia connessa con la volontà di creare, con i relativi flussi finanziari, attività di PROMOZIONE, MANUTENZIONE e interventi di miglioramento delle strutture, di recupero dei beni culturali, di migliore accesso alla loro utilizzazione.
Il legislatore ha dunque inteso gravare il turista di una imposta, con l’intento di potenziare e migliorare, con il relativo provento, le condizioni di mercato per lo sviluppo del settore turistico, nonchè il patrimonio culturale, le strutture ricettive ed i servizi connessi, anche di carattere pubblico.
Detto intento appare assolutamente disatteso dalla delibera in oggetto, in quanto la Giunta Comunale ha tradotto il flusso finanziario in una mera copertura di costi esistenti, molti dei quali non inerenti neanche alla finalità della legge, ma comunque sempre violando l’intento del legislatore, che è costituito dalla volontà di migliorare, potenziare, accrescere i servizi in ambito turistico esistenti e le relative strutture, e non certo creare un balzello al fine di coprire meramente le necessità finanziarie correnti, come invece appare palese dalla lettura della Delibera in oggetto.
Non c’è nella scelta della Giunta alcuna destinazione delle somme che sia idonea a produrre quell’effetto “moltiplicatore”, di impulso, che invece permea la legge istitutiva dell’imposta ed il relativo regolamento generale.
– Solo la voce “Promozione attività turistica” appare coerente con detta finalità.
Appare evidente che, per una Città come quella di Orvieto, l’ allocazione di soli 25.000,00 Euro per detta finalità appaia assolutamente insufficiente.
Si pensi solo all’impegno che sarebbe necessario per il completamento delle procedure per l’inserimento della Città nel patrimonio dell’UNESCO, della necessità di effettuare consistenti attività di promozione approfittando della concomitanza nell’anno 2015 dell’EXPO, colpevolmente sottostimate e ingiustificatamente mal considerate dall’Amministrazione, nonchè della necessità di svolgere attività di promozione su siti, riviste, produzioni televisive o cinematografiche, sui media o sui social network, per comprendere come tali somme siano totalmente irrisorie e come invece il flusso di Euro 400.000,00 stimato, se correttamente impiegato, possa costituire una risorsa preziosissima, capace di creare un effetto moltiplicatore fondamentale per la Città.
Inoltre, allo stato, l’ esigua somma di Euro 25.000,00 appare anche genericamente indirizzata a “Promozione di attività turistica”, non meglio specificata, cosicchè ci si può anche attendere che la concreta utilizzazione della somma possa essere destinata, come dimostrato da quanto fatto per gli altri capitoli di spesa, ad illegittima copertura di qualche ulteriore costo.
Tale carenza non è stata per nulla sanata con la necessaria partecipazione delle associazioni di categoria nella individuazione dei settori di intervento per l’utilizzazione dei proventi dell’imposta; nell’ultimo incontro tenutosi, ben successivo al 2 luglio, l’Assessore al Bilancio e Tributi non ha colpevolmente reso nota agli operatori l’avvenuta approvazione della contestata delibera, ed addirittura ha fornito indicazioni in merito alle allocazioni di bilancio dei proventi dell’imposta macroscopicamente in contrasto con le decisioni già assunte.
Ne consegue che non solo non vi è stata alcuna “partecipazione” in merito a ciò, ma neanche adeguata e veritiera “informazione” dell’attività, già unilateralmente adottata, dell’Amministrazione.
– Pari considerazioni vangano anche per le altre voci quali Manifestazioni contributo turistico culturale, integralmente coperta con i proventi dell’Imposta, o per le Luminarie Natalizie.
– Una ulteriore notazione in merito al contributo per la stagione teatrale, imputato per 78.000,00 quale previsione di spesa con i proventi dell’imposta.
L’attività teatrale, in via di principio, può farsi rientrare in materia culturale, dunque nelle finalità dell’imposta; l’ indicazione della somma di Euro 78.000,00 non può però essere giustificata con le maggiori spese dettate dall’incremento del servizio turistico, e dunque è certamente finalizzata alla copertura dei costi inerenti alle spese per la stagione teatrale, e come tale finisce per essere censurabile per le medesime motivazioni sopra descritte.
Si fa dunque richiesta che l’Amministrazione assuma almeno l’impegno di indirizzare alla TEMA la suddetta somma con specifica destinazione (e successiva idonea rendicontazione) per attività di promozione della stagione teatrale, in modo che indirettamente la promozione dell’attività culturale costituisca un modo di pubblicizzare la Città ed il suo territorio.
Per quanto riguarda, poi, più specificamente la ricaduta che dall’attività specifica della TEMA può derivare all’attività turistica, e nello specifico, al comparto ricettivo, si fa richiesta, come Ente partecipato dal Comune che ne è il più cospicuo finanziatore, affinchè la TEMA, secondo criteri di trasparenza, correttezza e imparzialità, possa distribuire su tutti gli operatori del settore, per l’intero periodo di attività teatrale e non solo per singole manifestazioni, le richieste di pernottamento, sia per gli artisti e gli staff, sia anche per chi ne faccia casualmente richiesta, preferibilmente attraverso creazione di apposita banca dati da cui attingere secondo criteri di rotazione.
– Da ultimo, il regolamento istitutivo dell’imposta e la stessa fissazione delle aliquote imputate alle singole categorie di stutture ricettive, appaiono in contrasto con la legge istitutiva dell’imposta, in quanto non rispettano i “criteri di gradualità in proporzione al prezzo” (art. 4 comma 1 D. Lgs 23/2011, dettando invece degli scaglioni fissi di imposta, in ragione della categoria della struttura ricettiva, invece che del prezzo della camera o del servizio, con grave contrasto rispetto ai principi di proporzionalità dell’imposta, costituzionalmente garantiti, nonchè della normativa di dettaglio sopra meglio specificata.
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In conclusione, si ritiene che la delibera in indirizzo, assunta in modo unilaterale senza alcuna forma di partecipazione delle categorie in oggetto, manifesti macroscopici elementi di violazione della normativa, gravi illogicità e criticità nell’allocazione dei proventi dell’applicazione dell’imposta, di talchè si invita l’Amministrazione in indirizzo a REVOCARE senza dilazione, in via di autotutela, la deliberazione meglio sopra identificata, convocando immediata concertazione con le Associazioni e gli operatori al fine di determinare la corretta imputazione dei relativi flussi finanziari stimati; secondariamente si invita il Consiglio Comunale a non approvare la delibera in oggetto nella parte in cui vada a comporre le correlative voci di bilancio, e dunque a non approvare il bilancio di previsione per l’anno 2015, senza operare le doverose modifiche attivando adeguati emendamenti.
Si avvisa che in mancanza si darà avvio ad azione legale, impugnando nelle sedi opportune le deliberazioni assunte.
La presente viene indirizzata anche al Presidente del Consiglio Comunale, con preghiera di inoltrarla a tutti i Consiglieri prima del 30.07.2015 e di darne lettura negli atti preliminari alla deliberazione di bilancio.
Distinti saluti.