ORVIETO – In base alla Legge Regionale n. 353/2000, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinati, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio e che, ai sensi della L.R. 28/2001 è vietato fino al 30 settembre 2015 accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. Chiunque viola tali disposizioni è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla citate norme regionali.
Pertanto, al fine di prevenire il verificarsi di incendi nel territorio comunale ed a salvaguardia e tutela della incolumità pubblica e privata, con apposita ordinanza sindacale viene disposto che:
– allo scopo di impedire che si propaghino incendi nei terreni adiacenti le zone boschive e le linee ferroviarie, durante la stagione estiva, tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi e alla ferrovia devono tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine del bosco e delle ferrovia, dai covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
– i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente scevra di stoppie e larga non meno di 4 metri;
– Stesso obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, per l’inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi che naturalmente vi crescono, si vanno seccando;
– Divieto di bruciare le stoppie fino al 30 settembre, salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria.
In caso di violazione delle suddette disposizioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. I proprietari e possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per negligenza e inosservanza dell’ordinanza.