ORVIETO – Ai sensi del decreto legislativo 33/2013 inerente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi del pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il Consiglio Comunale ha approvato (15 favorevoli, 2 astenuti: Tonelli, Stopponi) il Regolamento per la Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo previsto dall’art. 14 (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico).
Ovvero, con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o di esercizio di poteri di indirizzo politico di livello statale, regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i seguenti documenti: atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi alla carica, dati relativi alla assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi, altri eventuali incarichi con oneri a carico delle finanze pubbliche e relativi compensi, le dichiarazioni di cui all’art. 2, 3 e 4 della legge 441/1982 limitatamente al soggetto, al coniuge non separato ed ai parenti entro il 2°grado, ove gli stessi vi consentano (dati di reddito, dati relativi al patrimonio immobiliare ed ai beni mobili registrati, dati relativi alle partecipazioni in società, consistenza degli investimenti in titolo obbligazionari, in titoli di stato o in altre utilità finanziarie).
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Nel presentare l’atto, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Frizza ha evidenziato “come previsto dalla legge è stato predisposto un regolamento sulla trasparenza sulle proprietà dei titolari delle cariche elettive che una volta all’anno va elaborato e consegnato ai Direttore generale del Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale. Dal momento dell’approvazione Sindaco, Giunta e Consiglieri hanno 60 giorni di tempo per presentare le documentazioni”.
Nel dibattito, il Cons. Marco Moscetti (PD): “lentamente arriviamo al traguardo della mozione presentata ad inizio della consiliatura nel 2009/2010 sull’anagrafe pubblica degli eletto, il cui obiettivo era la trasparenza all’interno dell’Amministrazione Comunale. Singolare è il fatto che al traguardo si arrivi tramite imposizioni di legge: allora la mozione venne bocciata dalla maggioranza; ora, per imposizione di legge l’obbligo diventa adempimento oggettivo. Quindi arriviamo gradualmente all’applicazione delle norme sulla trasparenza: albo on line, pubblicazione determine dirigenziali, l’obbligo di pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo. Attendiamo altri passi in avanti sena imposizioni di legge e che sono a costo zero, come: gli atti presentati dai singoli amministratori e il loro iter, il quadro delle presenze in consiglio e nelle commissioni, i voti espressi dai ogni singolo consigliere, la pubblicazione dei bilanci e dei PEG, creare un archivio pubblico dei consigli di zona con tanto di convocazione delle assemblee e di resoconti e le risposte dell’Ente agli stessi”.
Cons. Carlo Tonelli: “le mie saranno delle precisazioni anche rispetto al precedente intervento. Questo è un regolamento che parte da lontano e non solo da quella mozione di cui ha parlato Moscetti. Al riguardo, non è stata riportata la posizione del sottoscritto, infatti l’Anagrafe degli Eletti esisteva già in questo Comune, era una mozione molto rigida e semplice presentata dall’allora consigliere Massimo Morcella nella passata consiliatura ed il sottoscritto l’ha ottemperata. Il mio No alla mozione presentata quindi era motivato da questo. Io contesto questo modo di fare trasparenza, il modo di fare trasparenza in politica è quello di attenersi all’ art. 36 della Costituzione Italiana che è oggi dimenticato dai rappresentanti della politica i quali adesso vogliono mettere mano alla modifica della Costituzione. Questa non è trasparenza in un Paese dove c’è una evasione fiscale devastante, dove solo i lavoratori e principalmente i lavoratori a reddito fisso sono accertati e dove passa il concetto che fare politica è cosa delinquenziale. Cosa vergognosa soprattutto al primo livello della politica. Questa prevista dal regolamento non è trasparenza ma un obbligo di legge. Il mio voto sarà di astensione per questo atto e fino a quando non verrà preso un impegno serio sulla carenza di organico nella sanità pubblica nel nostro territorio”.
Replica di Frizza: “condivido quanto detto da Moscetti quando afferma che arriviamo a fare le cose quando ci vengono imposte, e da Tonelli quando si parla di consiglieri di comuni di piccola-media grandezza. La privacy ormai è andata a farsi benedire occorre trovare una linea mediana”.
Dichiarazioni di voto, Olimpieri: “la dichiarazione di Tonelli è condivisibile perché non è questo il modo di fare trasparenza nella P.A. il punto non è la dichiarazione dei nostri redditi specie di chi è a reddito fisso, purtroppo la retorica e il conformismo dilagante stanno rovinando la politica. Non è questo lo strumento per superare la crisi e la degenerazione grave della politica. Andrebbero visti gli individui a tutto tondo nei rapporti parentali ed affinità di eventuali conflitti di interessi. Così facendo si limita la possibilità costituzionale di altre persone di candidarsi alle varie tornate elettorali. Voteremo a favore dell’atto perché è un obbligo di legge, ma questa è discutibile. Questa era la ratio per la quale votammo contro alla mozione ad inizio legislatura. Votiamo a favore ma restano le perplessità”.
Germani: “siamo favorevoli. Alcune considerazioni espresse da Moscetti andavano nella direzione detta tempo fa. Comprensibili anche le perplessità dette da Olimpieri. Comunque più trasparenza si fa meglio è”.
Gialletti: “sicuramente non si andrà ad incidere sulle cose. Non ho problemi a presentare il mio stato patrimoniale”.
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Il Regolamento per la Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo si compone di 7 articoli e dal modello di dichiarazione:
Art. 1
1. Il regolamento disciplina le modalità di pubblicazione e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 del Decreto legislativo 14.03.2013 n. 33.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco ed i componenti del Consiglio comunale.
3. Sono titolari di cariche di governo i componenti della Giunta comunale.
4. Ai fini del regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati “amministratori”.
Art. 2
1. Entro tre mesi dalla convalida degli eletti o dall’accettazione della nomina, gli amministratori sono tenuti a depositare presso l’Ufficio del Segretario Generale una dichiarazione, con l’apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, concernente:
– i dati tratti dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata,
– i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
– le azioni di società; le quote di partecipazione a società; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie;
– l’esercizio di funzioni di amministratore o di revisore legale di associazioni/enti/società,
2. Gli adempimenti indicati al precedente comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e i figli conviventi, se gli stessi vi consentono. Ove il coniuge non separato e i figli conviventi non diano il loro consenso, il soggetto obbligato alla pubblicità della propria situazione patrimoniale dovrà dichiarare tale eventualità.
3. In sede di prima applicazione del regolamento, gli amministratori in carica sono tenuti a presentare la dichiarazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento.
Art. 3
1. Gli adempimenti di cui all’articolo 2 comma 1 devono essere effettuati per ogni anno di durata del mandato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, con presentazione all’’Ente di un’attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al primo comma dell’articolo 2 intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
A tale adempimento annuale si applica il secondo comma dell’articolo 2.
Art. 4
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, per scadenza di mandato o per qualsiasi altro motivo, gli amministratori sono tenuti ad inviare all’Ufficio del Segretario Generale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al primo comma del precedente articolo 2, intervenute dopo l’ultima attestazione. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti ad inviare all’Ente una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Art. 5
1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate al comma 1 dell’art. 2 dovranno essere effettuate sullo schema di modulo il cui fac-simile è allegato al regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Art. 6
1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 3, il Responsabile della trasparenza diffida l’inadempiente ad adempiere gli obblighi stessi entro il termine di 15 giorni dalla notifica della diffida. Nella diffida dovrà essere indicato che l’eventuale ulteriore inottemperanza comporterà la sanzione amministrativa prevista al comma 3.
2. Nel caso in cui l’amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare la dichiarazione già presentata, il responsabile della trasparenza, fermo restano quanto previsto al comma successivo, comunica l’avvenuta inadempienza al Presidente del Consiglio comunale al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio comunale.
3. A carico dell’inadempiente è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di euro 500 (cinquecento) ad un massimo di euro 10.000 (diecimila). L’organo competente a irrogare la sanzione è il Responsabile della trasparenza, il quale predispone il verbale che ammette il pagamento in misura ridotta e lo notifica al responsabile della violazione. Se entro 60 giorni non si accerta l’avvenuto pagamento il responsabile della trasparenza trasmette il rapporto al Sindaco per la emanazione dell’ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/1981.
Art. 7
1. La dichiarazione prevista al primo comma dell’articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposita sezione del sito internet del Comune.








