ORVIETO – Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive si propaghino incendi, tutti i proprietari di terreni prossimi ai boschi, durante la stagione estiva, dovranno tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine del bosco, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile.
Lo stabilisce l’ordinanza sindacale emanata in concomitanza con l’avvio della Campagna Regionale antincendi 2012 allo scopo di impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale e a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata.
Secondo il provvedimento:
– I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l’obbligo di circoscrivere l’intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di quattro metri;
– Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, non appena, per l’inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;
– Divieto di bruciare le stoppie fino al 30 settembre 2012, salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria;
– Ferme restando le disposizioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per l’inosservanza della presente ordinanza salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della suddetta ordinanza.
Si ricorda che nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.
Inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia ad essi limitrofa di larghezza pari a 50 metri.
In caso di infrazione a tale divieto, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e dalla L.R. n. 28/2001.