E’ di questi giorni la decisione della Corte dei Conti sulla causa a carico dei 17 amministratori e dirigenti del Comune di Orvieto che sottoscrissero nel periodo 2001- 2007 i contratti Swap con le banche BNL e RBS e chiamati a rifondere un presunto danno causato alle casse comunali di oltre 2,5 Mln.
Naturalmente le decisioni prese dalla Corte non potevano non risentire anche delle azioni compiute dall’attuale amministrazione comunale ovvero della causa civile intentata contro la BNL nonché dell’atto transattivo concluso con RBS nel 2011.
Di conseguenza l’ordinanza della Corte separa il destino degli imputati e sospende il giudizio nei confronti degli imputati coinvolti negli affari svolti con BNL in attesa dell’esito della causa civile in corso, mentre rimanda al Procuratore la valutazione degli affari svolti con la banca inglese anche in relazione all’accordo transattivo recentemente concluso dalla nuova amministrazione in carica.
Non può sfuggire che a questo punto anche l’operato della nuova amministrazione sarà oggetto di valutazione da parte della Procura ovvero se presumibilmente l’accordo con RBS abbia eliminato, ridotto oppure addirittura aumentato il danno erariale originariamente contestato.
In altre parole appare chiaro che per la prima volta gli amministratori che hanno votato per l’accordo transattivo con RBS potrebbero ritrovarsi oggetto di un eventuale approfondimento di indagini.
In attesa degli esiti di questo supplemento giudiziario che rappresenta la notizia nuova , consiglio solo a coloro che fossero interessati alla materia di continuare la lettura per apprendere alcuni elementi utili a comprendere quel che è accaduto e quel che ancora potrebbe accadere. La materia è ostica e il mal di testa probabile. I lettori non me ne vogliano.
La decisione di intentare la causa contro la BNL è stata assunta dalla Giunta del Comune di Orvieto il 2 marzo 2011 ben sette mesi prima di concludere l’accordo transattivo con RBS siglato solo il 7 ottobre 2011.
Alla luce della situazione del portafoglio dei derivati in pancia al Comune di Orvieto e risalente al periodo antecedente quest’ultima data, la decisione presa dal Comune appare quantomeno bizzarra in ragione del fatto che i contratti in essere con BNL, al netto di quelli neutralizzati per effetto degli analoghi contratti mirror accesi con RBS, generavano per le casse del Comune flussi positivi ovvero incassi per circa 100.000 euro annui.
Al contrario il famigerato Swap Collar stipulato nel 2007 con gli inglesi della RBS generava flussi negativi ovvero pagamenti a carico del Comune per circa 1 Mln di euro annui.
Resta tutta da spiegare, dunque, l’utilità di promuovere un’azione giudiziaria verso chi pagava il Comune ed averla, invece, evitata verso chi prendeva dal Comune.
In altre parole l’interesse economico del Comune sarebbe stato quello di concentrare ogni sforzo per neutralizzare esclusivamente il famigerato contratto più recentemente stipulato con gli inglesi della RBS.
Se anche si fosse voluto, in astratto, non tener conto di tale evidenza economica resta pacifico che tutte le ragioni in ordine ai vizi e alle irregolarità dei contratti e più in generale dei comportamenti censurabili delle banche posti alla base delle ragioni del ricorso erano valevoli e applicabili a entrambe . Anzi per taluni aspetti, riconducibili al periodo, alle modalità e alle circostanze di assunzione e stipula dei contratti, come già segnalato dalla Corte dei Conti e dalla stessa Procura della Corte dei Conti, le maggiori evidenze di comportamenti anomali erano riconducibili soprattutto nei rapporti intrattenuti specialmente con la banca inglese.
Perchè allora il Comune ha fatto causa soltanto alla BNL ?
La ragione addotta è stata quella per cui l’eventuale giudicante in caso di lite contro RBS sarebbe stato il giudice inglese con conseguente svolgimento della causa a Londra. Non che gli avvocati del Comune non conoscessero la lingua anglosassone per discutere la causa , ma le spese di giudizio, si è detto, sarebbero lievitate in maniera consistente tanto da indurre a scartare questa opzione.
Ma, in realtà , nessuno ha mai quantificato la maggiore spesa occorrente e anzi non è neanche chiaro il meccanismo sul quale sarà calcolata la parcella del pool di avvocati incaricati dal Comune.
Ad ogni modo esistono precedenti come ad esempio quello del Comune di Pisa che è uscito vittorioso dal ricorso dinanzi al giudice anglosassone per un caso analogo e per il quale le spese sostenute sono state a carico della banca soccombente.
Deve esserci stato, allora, un pensare “diverso” che ha ispirato e guidato le decisioni prese dal Comune, giacchè al momento della presentazione del ricorso contro la BNL il risultato di un eventuale esito vittorioso del medesimo non sarebbe andato a beneficio del Comune, anzi con l’annullamento dei contratti l’Ente avrebbe persino rinunciato a un incasso annuale di 100.000 euro, al contrario ne avrebbe sicuramente ed esclusivamente beneficiato RBS che, infatti, per effetto dell’annullamento di tutti i contratti in essere tra il Comune di Orvieto e la BNL , si sarebbe ritrovata liberata dall’onere di bilanciare e quindi di pagare gli oltre 500.000 euro annui derivanti dai contratti mirror stipulati assieme allo Swap Collar del 2007 come unica operazione di ristrutturazione del portafoglio all’epoca in essere.
A tal proposito si osservi la tabella nella quale sono evidenziati i contratti n. 4-5-6-7 in capo a BNL totalmente resi neutri dai contratti mirror n. 4-5-6-7 in capo a RBS.
Dunque con questo passaggio il Comune crea le condizioni per riaccollarsi gli oneri dei vecchi contratti BNL per un valore pari al Market to Market negativo degli stessi per oltre 3 Mln di euro che, diversamente, sarebbe rimasto del tutto a carico della banca inglese.
Con il successivo accordo transattivo del 7 ottobre 2012 tale premessa si concretizza ed effettivamente RBS, accettando la proposta di transazione che prevede la chiusura di tutti i contratti in essere con il Comune di Orvieto, si spoglia degli oneri dei propri swap mirror e, inoltre, ottiene anche il pagamento di un assegno di 1,5 Mln di buonuscita.
Complessivamente, tra la fine del 2007 e il 2012, il quinquennio nel quale Orvieto si è avvalso dei servigi finanziari della “ Reale Banca di Scozia oggi di proprietà di Sua Maestà La Regina d’Inghilterra” la quantità di quattrini trasferiti agli inglesi ha superato la cifra di 4 Mln di euro metà dei quali pagati dall’amministrazione di centrosinistra, che iniziò il rapporto, e metà pagati dall’amministrazione di centrodestra che ha chiuso il rapporto alle sfavorevoli condizioni sopradette.
Le vicende politico giudiziarie degli swap orvietani, sulla fine del 2011, approdano su due filoni di giudizio pendente:
a) Quello della Corte dei Conti per i relativi profili erariali che ha assunto , finora, le decisioni sopra descritte;
b) Quello del ricorso presso il Tribunale di Orvieto promosso dal Comune contro la BNL in attesa del quale, su richiesta del Comune , lo stesso Tribunale, con propria ordinanza del 21 ottobre 2011 riconfermata a marzo 2012, è intervenuto sospendendo l’efficacia dei contratti e bloccando i relativi pagamenti per tutta la durata del giudizio di merito. In aggiunta, con ulteriore provvedimento aveva disposto il sequestro cautelativo di una somma pari a euro 280.000 e l’apertura di un fascicolo per ipotesi di reato verso due funzionari della stessa banca. Quest’ultimo provvedimento, sottoposto al riesame del Tribunale di Terni, è stato annullato con sentenza del 7/2/2012 . In questo caso il giudice ha non solo cassato le argomentazioni del Tribunale di Orvieto , ma si è spinto in una disamina dei fatti concludendo per l’efficacia e la regolarità dei contratti swap all’origine del contenzioso.
Tornando all’accordo transattivo con la banca RBS bisogna tener presente che per la PA esistono poche opzioni per uscire anticipatamente dai contratti swap una volta sottoscritti e non tutte sono legittimamente percorribili :
1) Estinzione dei contratti al valore di mercato E’ praticabile solo quando il Market to Market è positivo per il Comune. Nel caso contrario il pagamento trasformerebbe una perdita solo potenziale in una perdita reale configurandosi così un reato di danno erariale.
2) Ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti E’ vietato dalla legge. (Finanziaria 2009).
3) Accertamento Tecnico Preventivo e causa civile E’ la strada seguita dal Comune per i contratti con la BNL
4) Negoziazione E’ la strada seguita dal Comune per i contratti con RBS.
Sfortunatamente, come si evince dai dati in tabella, gli effetti dell’accordo producono per il Comune, come si è già detto, il riaccollo sostanziale delle perdite generate dai contratti superstiti non più coperti dai mirror estinti, perdite che sommate al prezzo di estinzione negoziato , eguagliano il valore complessivo del MtM complessivamente estinto.
In altre parole gli Swap di RBS sono stati surrettiziamente estinti al saldo algebrico del loro valore di mercato avendo comportato non solo l’esborso anticipato di 1,5 Ml , ma anche l’assunzione dei 3 Mln del Market to Market negativo dei vecchi contratti BNL i cui flussi negativi erano invece a carico di RBS che peraltro ha ottenuto di non pagare i suddetti flussi anche per la parte maturata nel corso del secondo semestre 2011 risparmiando con ciò altri 0,3 Mln.
Infine va considerato che la somma di 1,5 Mln che il Comune di Orvieto si è impegnato a pagare entro tre anni corrisponde a un valore attuarializzato di pagamenti presunti e spalmati su trent’anni pari a 2,5 Mln.
Pertanto se si sommano tutti gli elementi sopra riportati si può constatare come gli oneri complessivi derivanti dall’accordo transattivo tra Comune e RBS siano pari alla somma del valore di mercato dei contratti estinti e quindi la transazione è avvenuta a esclusivo vantaggio della banca, circostanza che, come già detto, per le pubbliche amministrazioni non appare corretta.
Inoltre acconsentendo a questo accordo il Comune si è precluso ogni azione di rivalsa e sostanzialmente ha accettato la regolarità dei contratti precedentemente sottoscritti generando un palese controsenso rispetto alla controversia giudiziale intrapresa contro l’altro istituto di credito (BNL) le cui motivazioni per quanto plausibili non possono non valere anche e per certi aspetti ancor più palesemente, nei confronti di RBS.