ORVIETO – Effetto Imu: sulla Rupe è boom di richieste per l’accertamento di inagibilità. Dopo la terza e definitiva lettura da parte del Senato, è ormai legge il decreto sulle semplificazioni fiscali e i conteggi o quanto meno le proiezioni sull’Imu fanno paura. Ecco allora che nonostante il Comune di Orvieto non abbia ancora deciso quali aliquote applicare, è già scattata la corsa per limitare i danni.
Sono decine e decine infatti le richieste di privati cittadini che vogliono accertare le condizioni di inagibilità dell’immobile di proprietà. Il fine è evidentemente, quello fiscale. Tra le principali novità del decreto è prevista infatti l’esenzione per le case inagibili che non danno reddito. Le richieste di accertamento ad Orvieto sono tante e tali che l’Amministrazione comunale ha pensato di dover definire meglio procedura e oneri. “L’inagibilità – ricorda la delibera di giunta in materia di recente approvazione – consiste in una condizione di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. E’ fatiscente il fabbricato diroccato, pericolante, staticamente compromesso”.
Detto ciò, l’inagibilità – secondo quanto previsto dalla delibera – può essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con una perizia a carico del proprietario nei casi di aggiornamento catastale, visto che l’Agenzia del territorio non accetta le pratiche di nuovo classamento prive di certificato di inagibilità del Comune. Oppure può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel primo caso, ai fini del rilascio del certificato di inagibilità occorre presentare apposita richiesta con marca da bollo, completa di tutti i dati anagrafici e di ubicazione dell’immobile, indirizzata allo Sportello unico per l’edilizia e corredata da tutta la documentazione tecnica utile ad individuare lo stato dell’immobile. In particolare, devono essere inclusi: estratto di mappa, copia dell’atto di proprietà, documentazione fotografica dettagliata, perizia che attesti le condizioni di dissesto dell’immobile e copia della ricevuta di pagamento dei diritti di sopralluogo.