Limitazione orario di esercizio sale giochi e di funzionamento slot machines dalle 10 alle 23. E’ l’oggetto della mozione presentata dal consigliere del Gruppo Misto Andrea Sacripanti. Il testo in forma integrale:
Il Consiglio comunale di Orvieto, premesso che:
Martedì 10 aprile a Perugia, alla presenza dell’Assessore regionale Barberini e dei responsabili dei Centri di riferimento per il gioco d’azzardo patologico presenti in Umbria, è stato illustrato il nuovo Rapporto epidemiologico sul gioco d’azzardo in Umbria e le nuove azioni programmate dalla Regione per il contrasto del fenomeno, nonché la terza fase della campagna di sensibilizzazione “Umbria No Slot” e l’iniziativa organizzata nell’ambito del Festival internazionale del giornalismo;
L’assessore regionale alla Salute ha riferito che: “Quello del gioco d’azzardo patologico non è un problema da banalizzare. Al contrario, anche in Umbria assume dimensioni preoccupanti e tocca cittadini di varie fasce sociali e con ricadute drammatiche anche in termini di spesa sanitaria. Si stima che gli umbri coinvolti siano intorno a 10 mila, un dato che testimonia come la dipendenza da gioco abbia assunto in pochi anni livelli significativi al pari delle sostanze psicoattive storicamente diffuse nella popolazione, tipo alcol e tabacco. La dipendenza è riscontrata anche tra i minorenni”
In effetti, dai dati del Rapporto epidemiologico 2018 risulta che in Umbria le prevalenze del gioco d’azzardo nella popolazione generale (15-74enni) sono assimilabili a quelle nazionali (25,8% in Italia e 25,3% in Umbria) e che il profilo di gioco problematico, nella popolazione dei giocatori di 15-74 anni, riguarda il 5,6% (il 5,4% in Italia). Questo significa che sono circa 10.000 gli umbri;
Emerge, inoltre, che in Umbria nel 2016 sono stati investiti nei giochi d’azzardo autorizzati dai Monopoli (tolta la quota on line, non rilevabile) 1.099 milioni di euro (raccolta lorda), un importo tornato ai livelli del 2012 dopo alcuni anni di flessione; questa somma equivale ad una raccolta pro capite di circa 1.220 euro. La spesa (raccolta meno vincite) è di 267 milioni, ovvero 300 € pro capite, corrispondente alla media nazionale. Se ordiniamo le Regioni italiane secondo il volume di spesa pro-capite, l’Umbria si classifica al 10mo posto. In Umbria i volumi di gioco sulla rete fisica sono cresciuti in un anno del 7% (5% in Italia). Anche considerando la spesa (raccolta meno vincite), la quota maggiore è a carico degli apparecchi elettronici/slot machines (59%);
Questi dati dimostrano, purtroppo, come anche nella nostra Regione si debba parlare di quel fenomeno che va sotto il nome di “ludopatia”.
Con il termine “ludopatia” o “gioco d’azzardo patologico” (G.A.P. ), definito dall’OMS come “malattia sociale”, si intende l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse e che tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
Di tali fenomeni allarmanti è interessata anche la nostra realtà cittadina che ha visto aumentare progressivamente negli anni il numero di sale da gioco o di altri esercizi commerciali al cui interno sono presenti apparecchi elettronici o slot machines che consentono vincite in denaro.
Considerato ulteriormente che:
l’Amministrazione comunale può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica, ma anche, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;
Rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco “a denaro” costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età) che a carico dei servizi sociali comunali, quindi del bilancio comunale, chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;
Il disposto dell’art. 118 della Costituzione introduce, dopo la riforma del 2001, il principio di sussidiarietà orizzontale mentre l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco è competente, tra l’altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale;
Alla luce di quanto sopra evidenziato, questo Consiglio comunale ritiene necessario dover disciplinare gli orari di esercizio delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l’orario di attivazione degli apparecchi/congegni di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
Il gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli “altri servizi esclusi” di cui all’art.7, lettera d) del D.lgs. n.59/2010 e pertanto tale decreto non si applica alla fattispecie oggetto della presente ordinanza.
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale:
Visto il D.L. n. 158 del 13/09/2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 c. 1 della L. n. 189/2012, che detta disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, ed ha previsto (all’art. 5 comma 2) “…di aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità”;
Vista la Legge Regionale 21 novembre 2014, n. 21 recante “Norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico”;
Preso atto che la competenza a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., nonché di orario di attivazione degli apparecchi/congegni da gioco e degli esercizi nei quali sono installati gli apparecchi da gioco leciti è del Sindaco, che agisce su indicazione del Consiglio comunale, ex art 50, comma 7, del d. lgs. n. 267 del 2000;
sollecita il Sindaco di Orvieto ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire le seguenti disposizioni prevedendo, altresì, sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di una loro violazione ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000:
limitare dalle ore 10,00 del mattino alle ore 23,00 della sera gli orari di esercizio delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., nonché degli apparecchi/congegni di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, T.U.L.P.S., presenti ed in esercizio a qualsiasi titolo all’interno del territorio del Comune Orvieto;
ai sensi dell’art. 9 del TULPS, che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente), sia tenuto ad osservare quanto sopra ordinato, nonché le seguenti prescrizioni:
è fatto obbligo di esposizione su apposite targhe, da posizionare all’interno del locale in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;
è fatto obbligo di esposizione con visibilità all’esterno del locale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli esercizi autorizzati ai sensi dell’articolo 88 T.U.L.P.S., nonché degli apparecchi/congegni di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, T.U.L.P.S, presenti ed in esercizio a qualsiasi titolo all’interno del territorio del Comune di Orvieto;